Sentenza 21 marzo 2007
Massime • 1
Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento dichiara la nullità del decreto che dispone il giudizio e la contestuale trasmissione degli atti al G.u.p., ravvisando una violazione dell'art. 429, comma primo lett. f) cod. proc. pen. per le insufficienti indicazioni sul luogo della comparizione, tali da ingenerare insuperabili incertezze sull'identificazione del giudice effettivamente competente. (In applicazione di tale principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto negativo di competenza sollevato dal G.u.p., per il principio della prevalenza del provvedimento del giudice del dibattimento su quello del giudice per le indagini preliminari che ha disposto il giudizio, sancita dall'art. 28, comma secondo, ultima parte, cod. proc. pen., che trova applicazione per i provvedimenti previsti e consentiti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/03/2007, n. 14030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14030 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 21/03/2007
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 1257
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 000360/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) GIP TRIBUNALE NAPOLI - CONFLITTO;
nei confronti di:
2) TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE;
ORDINANZA del 15/11/2006 GIP TRIBUNALE di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del conflitto. OSSERVA
Con ordinanza depositata in data 3.11.2006 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha respinto la richiesta di revoca della precedente ordinanza 22.9.2006 - di cui ha ribadito il contenuto - con cui era stata dichiarata la nullità, a norma dell'art. 429 c.p.p., comma 1, lett. f) e comma 2, del decreto di rinvio a giudizio emesso il 3.7.2006 dal GUP del Tribunale di Napoli nei confronti di AG US, NO IO, AT EL, Di LE ME, SE EL, PI ST e AL US per incertezza sulla autorità investita del giudizio, posto che erano stati indicati due giudici diversi e cioè il Tribunale di Napoli con, in linea con tale Tribunale, la indicazione della sezione 1 e il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ugualmente diviso in sezioni, cui erano stati poi di fatto trasmessi gli atti. Tale fatto giustificava, ad avviso del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, la regressione del procedimento a norma dell'art. 185 c.p.p., comma 3, non apparendo possibile fare prevalere sulle contraddittorie indicazioni del decreto che dispone il giudizio le diverse risultanze del verbale dell'udienza preliminare da cui emergeva la indicazione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione 1, collegio A, poiché la disposizione di cui all'art. 424 c.p.p., comma 2, autorizzava la lettura del decreto che dispone il giudizio in udienza qualora fosse già stato compilato e non anche in assenza di tale compilazione, come era avvenuto nel caso in esame in cui, secondo una prassi consolidata, la scritturazione del decreto avveniva successivamente.
Il Giudice distrettuale dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, con ordinanza in data 15.11.2006, ha dichiarato a sua volta la propria incompetenza a provvedere alla rinnovazione dell'udienza preliminare - ad eccezione della posizione degli imputati AL e AT, contumaci nell'udienza preliminare per cui ha disposto la separazione del procedimento e la contestuale fissazione di una nuova udienza preliminare - ed ha quindi sollevato conflitto di competenza, rimettendo gli atti alla Corte di Cassazione per la risoluzione del conflitto negativo.
Ha all'uopo rilevato che gli imputati presenti e cioè AG, NO, Di LE, SE e PI avevano avuto avviso in udienza, mediante lettura, della loro citazione davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, non rilevando l'errore materiale contenuto nel decreto che dispone a giudizio loro non notificato, per cui la declaratoria di nullità del decreto che dispone il giudizio, con riguardo alla loro posizione, determinava una indebita regressione del procedimento per violazione dell'art.424 c.p.p. ed integrava un atto abnorme che consentiva il conflitto fra GUP e giudice del dibattimento.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per la inammissibilità del conflitto. Il conflitto deve in effetti ritenersi inammissibile, poiché la disposizione di cui all'art. 28 c.p.p., comma 2, ultima parte, esclude la applicabilità delle norme sui conflitti nel caso di contrasto fra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento, prevalendo in linea di principio la decisione del giudice del dibattimento su quella di rinvio a giudizio. È vero che tale prevalenza, secondo la giurisprudenza ormai consolidata della Corte di Cassazione, anche a sezioni unite, si verifica soltanto rispetto ai provvedimenti che il codice riserva al giudice del dibattimento e non anche rispetto ad eventuali provvedimenti emessi da questo giudice al di fuori dai suoi poteri (cfr. Cass. Sez. Un. 6.12.1991, Di ST), però non può dirsi che nel caso in esame il giudice del dibattimento abbia esorbitato dai propri poteri poiché il decreto che dispone il giudizio conteneva in effetti delle disposizioni contraddittorie che rendevano incerto il suo dictum e neppure la circostanza che dal verbale risultasse la citazione davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, cui erano stati poi di fatto trasmessi gli atti, poteva sanare la situazione di incertezza stante la contraddittorietà dell'atto scritto, per cui non si poteva avere certezza neppure di quanto letto in udienza.
Deve quindi ritenersi che non vi sia stata arbitraria o abnorme regressione del procedimento, bensì una corretta restituzione degli atti al GUP in una situazione obiettiva di incertezza su un elemento essenziale della citazione a giudizio.
In conseguenza della inammissibilità del conflitto gli atti devono essere trasmessi al GUP del Tribunale di Napoli per il corso ulteriore.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il conflitto e dispone trasmettersi gli atti al GUP del Tribunale di Napoli per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 21 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2007