Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/05/2002, n. 6911
CASS
Sentenza 13 maggio 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Nell'ipotesi di esecuzione fondata su titolo esecutivo costituito da una sentenza di primo grado, la riforma in appello di tale sentenza determina il venir meno del titolo esecutivo, atteso che l'appello ha carattere sostitutivo e pertanto la sentenza di secondo grado è destinata a prendere il posto della sentenza di primo grado; tuttavia, nell'ipotesi in cui la sentenza d'appello sia a sua volta cessata con rinvio, non si ha una reviviscenza della sentenza di primo grado, posto che la sentenza del giudice di rinvio non si sostituisce ad altra precedente pronuncia, riformandola o modificandola, ma statuisce direttamente sulle domande delle parti, con la conseguenza che non sarà mai più possibile procedere in "executivis" sulla base della sentenza di primo grado (riformata della sentenza d'appello cassata con rinvio), potendo una nuova esecuzione fondarsi soltanto, eventualmente, sulla sentenza del giudice di rinvio.

Commentari3

  • 1Circolare del 24/10/2011 n. 48 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso
    Agenzia delle Entrate · 24 ottobre 2011

    INDICE Premessa 1. Ambito di applicazione 2. Liti pendenti 2.1 Pronunce divenute definitive alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 98 del 2011 2.2 Liti pendenti a seguito di rinvio 2.3 Pronunce di inammissibilit\à 3. Lite autonoma e valore della lite 3.1 Atti impugnati solo in parte 3.2 Rettifica di perdite 4. Ambito di definibilit\à delle liti 4.1 Contributo al servizio sanitario nazionale 4.2 Ruoli emessi a seguito della rettifica delle dichiarazioni in sede di liquidazione e controllo formale 4.3 Atti di recupero di crediti d\'imposta che realizzano un\'agevolazione fiscale 4.4 Avvisi di liquidazione e ruoli 4.5 Sanzioni amministrative …

     Leggi di più…

  • 2Circolare del 20/06/2007 n. 8 - Agenzia del Territorio - Direttore
    Agenzia del Territorio · 20 giugno 2007

    1. Premessa Pervengono alla Scrivente, da parte di alcuni Uffici Provinciali, richieste di chiarimenti in ordine all\'opportunita\' o meno di procedere alla riassunzione di processi innanzi alle Commissioni Tributarie Regionali, a seguito di sentenze della Corte di Cassazione, riguardanti, principalmente, il contenzioso sulla determinazione della rendita catastale delle centrali elettriche. In particolare, sono stati avanzati dubbi sull\'applicabilita\', al processo tributario, dell\'art. 310, comma 2, c.p.c., che stabilisce espressamente il principio secondo cui "L\'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito (c.p.c. 277) pronunciate nel …

     Leggi di più…

  • 3Circolare del 21/02/2003 n. 12 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
    Agenzia delle Entrate · 21 febbraio 2003

    INDICE 1 PREMESSA 2 Integrazione degli imponibili per gli anni pregressi 2.1 Contribuenti ammessi 2.1.1 Eredi 2.1.2 Liquidatori 2.1.3 Curatori fallimentari, Commissari liquidatori, Commissari straordinari delle grandi imprese in stato di insolvenza 2.1.4 Curatori dell\'eredita\' giacente, Amministratori di eredita\' devolute sotto condizione sospensiva o in favore di nascituri non ancora concepiti 2.1.5 Societa\' trasformate 2.1.6 Societa\' fuse 2.1.7 Societa\' scisse 2.1.8 Dichiarazione congiunta 2.1.9 Soci di societa\' di persone, associati di associazioni tra artisti e professionisti, coniuge che gestisce l\'azienda in comunione 2.2 Periodi d\'imposta definibili …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/05/2002, n. 6911
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6911
Data del deposito : 13 maggio 2002

Testo completo