Sentenza 13 maggio 2002
Massime • 1
Nell'ipotesi di esecuzione fondata su titolo esecutivo costituito da una sentenza di primo grado, la riforma in appello di tale sentenza determina il venir meno del titolo esecutivo, atteso che l'appello ha carattere sostitutivo e pertanto la sentenza di secondo grado è destinata a prendere il posto della sentenza di primo grado; tuttavia, nell'ipotesi in cui la sentenza d'appello sia a sua volta cessata con rinvio, non si ha una reviviscenza della sentenza di primo grado, posto che la sentenza del giudice di rinvio non si sostituisce ad altra precedente pronuncia, riformandola o modificandola, ma statuisce direttamente sulle domande delle parti, con la conseguenza che non sarà mai più possibile procedere in "executivis" sulla base della sentenza di primo grado (riformata della sentenza d'appello cassata con rinvio), potendo una nuova esecuzione fondarsi soltanto, eventualmente, sulla sentenza del giudice di rinvio.
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- 1. Circolare del 24/10/2011 n. 48 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Affari Legali e ContenziosoAgenzia delle Entrate · 24 ottobre 2011
INDICE Premessa 1. Ambito di applicazione 2. Liti pendenti 2.1 Pronunce divenute definitive alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 98 del 2011 2.2 Liti pendenti a seguito di rinvio 2.3 Pronunce di inammissibilit\à 3. Lite autonoma e valore della lite 3.1 Atti impugnati solo in parte 3.2 Rettifica di perdite 4. Ambito di definibilit\à delle liti 4.1 Contributo al servizio sanitario nazionale 4.2 Ruoli emessi a seguito della rettifica delle dichiarazioni in sede di liquidazione e controllo formale 4.3 Atti di recupero di crediti d\'imposta che realizzano un\'agevolazione fiscale 4.4 Avvisi di liquidazione e ruoli 4.5 Sanzioni amministrative …
Leggi di più… - 2. Circolare del 20/06/2007 n. 8 - Agenzia del Territorio - DirettoreAgenzia del Territorio · 20 giugno 2007
1. Premessa Pervengono alla Scrivente, da parte di alcuni Uffici Provinciali, richieste di chiarimenti in ordine all\'opportunita\' o meno di procedere alla riassunzione di processi innanzi alle Commissioni Tributarie Regionali, a seguito di sentenze della Corte di Cassazione, riguardanti, principalmente, il contenzioso sulla determinazione della rendita catastale delle centrali elettriche. In particolare, sono stati avanzati dubbi sull\'applicabilita\', al processo tributario, dell\'art. 310, comma 2, c.p.c., che stabilisce espressamente il principio secondo cui "L\'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito (c.p.c. 277) pronunciate nel …
Leggi di più… - 3. Circolare del 21/02/2003 n. 12 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e ContenziosoAgenzia delle Entrate · 21 febbraio 2003
INDICE 1 PREMESSA 2 Integrazione degli imponibili per gli anni pregressi 2.1 Contribuenti ammessi 2.1.1 Eredi 2.1.2 Liquidatori 2.1.3 Curatori fallimentari, Commissari liquidatori, Commissari straordinari delle grandi imprese in stato di insolvenza 2.1.4 Curatori dell\'eredita\' giacente, Amministratori di eredita\' devolute sotto condizione sospensiva o in favore di nascituri non ancora concepiti 2.1.5 Societa\' trasformate 2.1.6 Societa\' fuse 2.1.7 Societa\' scisse 2.1.8 Dichiarazione congiunta 2.1.9 Soci di societa\' di persone, associati di associazioni tra artisti e professionisti, coniuge che gestisce l\'azienda in comunione 2.2 Periodi d\'imposta definibili …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/05/2002, n. 6911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6911 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI AMOROSO - Consigliere -
Dott. CAMILLA DI IASI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.M.T. AZIENDA MUNICIPALE TRASPORTI CATANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARENULA 21, presso lo studio dell'avvocato LESTI I. BELARDINI, rappresentato e difeso dall'avvocato CAUDULLO RAFFAELE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TE ES;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^. 13841/99 proposto da:
TE ES, elettivamente domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rappresentato e difeso dall'avvocato ANGELO TOMASELLI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
AMT AZIENDA MUNICIPALE TRASPORTI - CATANIA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 144/99 del Tribunale di CATANIA, depositata il 22/01/99 R.G.N. 479/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/01 dal Consigliere Dott. Camilla DI IASI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo ed assorbito il secondo motivo del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In forza di titolo esecutivo costituito da una sentenza del pretore di Catania, RA VI intimava atto di precetto nei confronti dell'Azienda Municipale Trasporti di Catania (d'ora in poi A.M.T.) e quest'ultima proponeva opposizione;
il giudice dell'opposizione, rilevato che il Tribunale di Catania aveva riformato la sentenza pretorile posta a base dell'esecuzione, pronunciava sentenza (non impugnata) dichiarativa di cessazione della materia del contendere per essere venuto meno il titolo esecutivo. Successivamente, il VI riassumeva la procedura esecutiva;
l'A.M.T. proponeva nuovamente opposizione e il pretore investito dell'opposizione la dichiarava inammissibile.
Il Tribunale di Catania, decidendo sull'appello proposto avverso la suddetta sentenza pretorile, dichiarava ammissibile l'opposizione proposta dall'A.M.T., ma la rigettava, rilevando che la Corte di Cassazione aveva annullato (con rinvio) la sentenza d'appello che aveva riformato quella pretorile, con conseguente reviviscenza di quest'ultima e quindi del titolo esecutivo posto a base dell'esecuzione.
Avverso tale statuizione del Tribunale di Catania propone ricorso per cassazione l'A.M.T.; resiste con controricorso il VI proponendo altresì ricorso incidentale condizionato. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto disposta la riunione dei ricorsi principale e incidentale, siccome proposti avverso la medesima sentenza. Con il primo dei due motivi del ricorso principale l'A.M.T. censura l'impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 324 C.P.C.. In particolare, secondo l'Azienda ricorrente, avrebbe errato il Tribunale nel non trarre le necessarie conseguenze dalla circostanza che la sentenza che aveva definito la precedente opposizione, dichiarando l'inesistenza del titolo esecutivo, era passata in giudicato;
l'affermazione (con sentenza passata in giudicato) della inesistenza del titolo esecutivo avrebbe dovuto infatti comportare l'estinzione della procedura esecutiva (con conseguente inammissibilità della relativa riassunzione), ovvero, in ogni caso, l'accoglimento della proposta opposizione.
Col secondo motivo di ricorso l'A.M.T. censura l'impugnata sentenza per violazione degli artt. 112 e 91 c.p.c. in relazione all'art. 360, numeri 3 e 5 C.P.C.. In particolare, l'azienda afferma che avrebbe errato il Tribunale nel confermare la sentenza pretorile nella parte in cui dichiarava compensate le spese del giudizio e avrebbe altresì errato nel disporre a sua volta la compensazione delle spese del giudizio di appello, dovendo invece le spese di entrambi i gradi di giudizio essere poste a carico del VI.
Con l'unico motivo di ricorso incidentale condizionato, RA VI censura la sentenza impugnata per avere ritenuto ammissibile (pur rigettandola) l'opposizione proposta dall'A.M.T.; la predetta opposizione, infatti, essendo fondata sulle medesime argomentazioni poste a base dell'opposizione precedente, andava dichiarata inammissibile in applicazione del principio del ne bis in idem. Secondo il ricorrente, pertanto, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe, sul punto, "manifestamente illogica". Va innanzitutto esaminata in ordine logico la censura contenuta nel ricorso incidentale (benché lo stesso sia condizionato), atteso che con essa viene posta una questione pregiudiziale, relativa all'ammissibilità dell'opposizione all'esecuzione proposta dall'A.M.T..
Tale censura è infondata.
Per valutare l'ammissibilità dell'opposizione dell'A.M.T. con riguardo alla novità o meno delle argomentazioni poste a fondamento di essa in rapporto a quelle poste a fondamento della precedente opposizione, è necessario innanzitutto procedere ad un corretto inquadramento teorico dell'atto (qualificato come "riassunzione") che ha rimesso in moto la procedura esecutiva determinando la proposizione della opposizione de qua, e, a questo scopo, è ancor prima necessario definire correttamente la natura della sentenza che, decidendo sulla prima opposizione, ha dichiarato "cessata la materia del contendere per essere venuto meno il titolo esecutivo". Invero, l'opposizione all'esecuzione è intesa a contestare il diritto di procedere in executivis, onde la sentenza che, decidendo sull'opposizione, accerti e dichiari l'inesistenza del titolo (e perciò l'inesistenza del diritto di procedere esecutivamente) non è (e non può essere) una sentenza processuale, ma è una sentenza che, decidendo sul merito dell'opposizione, la accoglie, con la conseguenza che la sentenza la quale, nella specie, ha definito la prima opposizione, è, al di là della formula utilizzata, sostanzialmente una sentenza di accoglimento della predetta opposizione, e come tale va considerata.
Orbene, a norma del combinato disposto degli artt. 481 e 627 C.P.C., la riassunzione del procedimento è possibile in caso di accoglimento dell'opposizione all'esecuzione attesa l'accertata mancanza del diritto di procedere in executivis, onde in tal caso, il procedimento non potrà essere proseguito ed occorrerà pertanto una nuova esecuzione, fondata su altro titolo, o, eventualmente, sul medesimo titolo, deducendo il venir meno delle condizioni che ne impedivano l'eseguibilità.
Nella fattispecie, pertanto, la riassunzione non sarebbe stata ammissibile se non considerandola come una nuova opposizione fondata sul medesimo titolo, ed è indubbio che, a fronte di ogni esecuzione (fondata o meno sullo stesso titolo posto a base di altra precedente esecuzione), il debitore ha diritto di proporre opposizione, ponendo a fondamento di essa le argomentazioni ritenute più opportune in relazione alla natura e alle caratteristiche del titolo azionato, ed eventualmente anche le medesime argomentazioni poste a fondamento di altra opposizione ad una precedente esecuzione fondata sullo stesso titolo, ove, ad esempio, non siano venute meno quelle circostanze che, secondo la sentenza di accoglimento della precedente opposizione, impedivano l'eseguibilità di quel titolo. Pertanto, dovendo la cd. "riassunzione" del procedimento ritenersi sostanzialmente una nuova esecuzione, non può negarsi il diritto dell'A.M.T. di proporre una nuova opposizione, da valutarsi prescindendo dal contenuto di altra opposizione proposta in rapporto ad una diversa esecuzione, ancorché fondata sul medesimo titolo. Peraltro, pur volendo seguire l'inquadramento teorico della vicenda processuale seguito dal ricorrente incidentale, è da rilevare che le argomentazioni poste dall'AMT a sostegno della propria opposizione, anche se identiche a quelle poste a sostegno della precedente opposizione, non potrebbero non assumere diverso significato e rilievo alla luce del "fatto storico" costituito dalla decisione sulla predetta precedente opposizione.
Venendo ora all'esame del primo motivo del ricorso principale, col quale l'AMT censura l'impugnata sentenza per aver rigettato l'opposizione proposta senza tener conto del precedente giudicato che aveva dichiarato l'inesistenza del titolo esecutivo, è da rilevare che tale censura è fondata, sia pure alla luce di più ampie e articolate considerazioni.
Innanzitutto, è corretto invocare l'efficacia del giudicato in relazione alla sentenza che ha definito la prima opposizione proposta dall'A.M.T. solo ove si consideri che tale sentenza, per le argomentazioni sopra svolte in relazione all'esame del ricorso incidentale, è sostanzialmente una sentenza che ha deciso sull'opposizione accogliendola, posto che, invece, la sentenza di cessazione della materia del contendere ha natura processuale e, come tale, è assolutamente inidonea ad acquistare efficacia di giudicato (v., tra le altre, S.U. n. 1048 del 2000 RV541106 e, da ultimo, sez. l. n. 9332 del 2001 RV548047). Tanto premesso, è inoltre da rilevare che, in alcuni casi, l'intangibilità del giudicato incontra dei limiti cd. "cronologici", connessi al mutare nel tempo dello stato di fatto preso in considerazione al momento della decisione, onde, nella specie, per invocare l'efficacia del precedente giudicato, è necessario verificare che non sia intervenuto un mutamento nella situazione presa in esame dal giudice che, decidendo sulla prima opposizione, ha dichiarato che il titolo esecutivo, costituito da una sentenza di primo grado, era venuto meno per essere stata tale sentenza riformata in appello.
Nella decisione in questa sede impugnata, il Tribunale di Catania ha identificato tale mutamento nel fatto che la sentenza d'appello (che aveva riformato la sentenza di primo grado assunta come titolo esecutivo) era stata cassata con rinvio in sede di legittimità ed ha ritenuto che tale circostanza comportasse la "reviviscenza" della sentenza di primo grado (e quindi del titolo esecutivo).
La deduzione è errata.
Invero, nel sistema delle impugnazioni, soltanto all'appello va riconosciuto carattere "sostitutivo" rispetto alla precedente pronuncia, nel senso che la sentenza di secondo grado è destinata a prendere il posto della sentenza di primo grado, mentre quest'ultima non rivive per effetto della cassazione con rinvio della sentenza d'appello, posto che la sentenza del giudice di rinvio non si costituisce ad altra precedente pronuncia, riformandola o modificandola, ma statuisce direttamente e per la prima volta sulle domande proposte dalle parti, come confermato sia dal disposto dell'art. 393 c.p.c., secondo il quale la mancata tempestiva riassunzione del giudizio non determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia, sia dal fatto che spetta al giudice del rinvio il compito di provvedere, in ogni caso, sulle spese di tutti i precedenti gradi di giudizio, ivi compreso il primo (v. in tal senso, da ultimo, Cas. Sez. 1^ n. 14892 del 2000 RV543320 e sez. 3^ n. 3475 del 2001 RV544639). La cassazione della sentenza d'appello, pertanto, non solo non ha determinato la "reviviscenza" della sentenza di primo grado, e perciò un mutamento idoneo ad incidere sull'efficacia del giudicato costituito dalla decisione in ordine alla prima opposizione, ma ha, anzi, comportato il definitivo venir meno del titolo esecutivo costituito dalla sentenza di primo grado, sulla base della quale non sarà mai più possibile procedere in executivis, potendo una nuova esecuzione fondarsi soltanto, eventualmente, sulla sentenza del giudice del rinvio.
Per tutto quanto suesposto, il motivo va accolto e conseguentemente la sentenza impugnata deve essere cassata. La statuizione sul primo motivo comporta l'assorbimento del secondo motivo del ricorso principale, posto che il governo delle spese processuali dovrà essere rimesso in discussione in relazione alla disposta cassazione della sentenza impugnata. Ravvisandone i presupposti, la causa deve essere decisa nel merito e, alla luce di tutte le considerazioni esposte in relazione all'accoglimento del primo motivo del ricorso principale, va accolta l'opposizione all'esecuzione proposta dall'A.M.T. con atto in data 4.5.1995.
Sussistono giusti, motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese processuali relative ai gradi di merito;
le spese di questo giudizio, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico del soccombente.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale, cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'opposizione all'esecuzione proposta dall'A.M.T. con atto in data 4.5.1995. Dichiara assorbito il secondo motivo del ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale.
Dichiara compensate tra le parti le spese dei giudizi di merito e condanna RA VI al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 7,80 oltre Euro 2000 per onorario. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2002