Sentenza 20 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/05/2003, n. 7916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7916 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2003 |
Testo completo
ee 77993 WIN N IN 9 N H TIV HVL 181 N REPUBBLICA ITALIANA 9861/7/98 E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N O IV I G LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A R Oggetto T SEZION TRIBUTARIA Tributaria7 9 1 6/03 O D N Composta dagli Ill.mi S A D E SACCUCCI Presidente __ Dott. Bruno 15525/01 T N 17368Dott. Enrico E O Consigliere Cron. ALTIERI P CICALA Rel. Consigliere Dott. Mario Rep. Dott. Vittorio Glauco EBNER Consigliere Ud. 26/09/02 Consigliere Dott.. Francesco Antonio GENOVESE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SEN TENZA N. 77993 E sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, UFFICIO ENTRATE DI PERUGIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente e da AGENZIA FISCALE DELLE ENTRATE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2002 - ricorrente 3359 -1-
contro
ST NA;
intimata - avversO la sentenza n. 199/00 della Commissione di PERUGIA, depositata il tributaria regionale 17/04/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/02 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 15525SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Amministrazione Finanziaria ricorre deducendo un unico motivo avverso la sentenza n. 199/04/00 del 17 aprile 2000 con cui la Commissione Tributaria Regionale per l'Umbria rigettava l'appello dell'Ufficio avverso la pronuncia di primo grado che aveva accolto il ricorso della sig.ra NA LI avverso l'iscrizione a ruolo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta 1985, in recupero della sospensione dei pagamenti concessa ai colpiti dal terremoto del 1984. MOTIVI DELLA DECISIONE L'Amministrazione finanziaria - denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 13 quinquies d.
1. d.1. 26 maggio 1984, n. 159 (convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363), dell'art. 3, comma 2 bis, d.1. 30 dicembre 1985, n. 791 (convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1986, n. 46), dell'art. 10, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597, dell'art. 2, d.1. 29 maggio 1989, n. 202 - censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che, ai fini del recupero delle somme dovute in pagamento delle imposte sui redditi per l'anno 1985, la cui riscossione era stata sospesa in applicazione di quanto disposto dall'art. 3, comma 2 bis, d.1. 30 dicembre 1985, n. 791 (convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1986, n. 46), l'imponibile andava determinato al netto delle somme in questione. Il ricorso deve essere rigettato in conformità al costante orientamento di questa Corte aperto dalla sentenza 18 aprile 2000 n. 4945;e da ultimo ribadito con motivazioni particolarmente approfondite da Cass. 25 giugno 2001 n. 8659 e da Cass. 26 luglio 2001 n. 10237. N Come ricordato dalla ricorrente l'art. 13 quinquies del d.1. 26 maggio 1984 n. 159, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 1984 n. 363, sospende, per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, i pagamenti delle imposte dirette fino al 31 dicembre 1995. A sua volta, l'art. 3 secondo comma bis del d.1. 30 dicembre 1985 n. 791, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1986 n. 46, prevede che le somme relative a detta sospensione "non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'irpef e dell'ilor” ha offerto argomenti per ritenere che l'agevolazione concessa dal legislatore non fosse limitata al differimento del termine stabilito per l'adempimento dell'obbligazione tributaria, ma si estendesse anche alla determinazione dell'imponibile, il cui ammontare veniva ridotto di un importo pari a quello delle imposte sospese;
e in questo senso appare la legge 27 dicembre 1997, n. 449, il cui art. 13, comma primo, ha chiarito in modo espresso che "le somme dovute a titolo di tributi, il cui pagamento sia stato sospeso o differito da disposizioni normative adottate in conseguenza di calamità pubbliche, restano escluse dal concorso alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette". L'art. 28 della legge 13 maggio 1999 n. 133 ha poi risolto ogni eventuale residuo dubbio stabilendo (fra l'altro) che il predetto art. 3 secondo comma bis deve intendersi nel senso che quelle somme non costituiscono oneri detraibili, e restano soggette all'applicazione dell'art. 11 della legge 18 febbraio 1999 n. 28, il quale a sua volta fa salve le disposizioni di legge che contemplino la deducibilità dall' imponibile dell'ammontare del pagamenti sospesi. Tale interpretazione autentica conferisce al medesimo art. 3 secondo comma bis il valore di norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella Ч rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi. Lo ius superveniens evidenzia la correttezza della sentenza impugnata, la quale ha accolto l'impugnazione del contribuente, contro l'iscrizione a ruolo delle imposte sui redditi. Non vi è da provvedere sulle spese di questa fase processuale in assenza d'attività difensiva della parte vittoriosa;
p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso nella camere di consiglio della sezione tributaria il 26 settembre 2002 il Presidente гино•fecrives.оси il relatore-estensore M DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 20 MAG. 2003 IL CANCELLIERE C1 IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio Osvaldo Ascanio 1