Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/07/2001, n. 9332
CASS
Sentenza 10 luglio 2001

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La pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. Ne consegue la assoluta inidoneità della sentenza di cessazione della materia del contendere ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, potendo la suddetta sentenza acquisire tale efficacia di giudicato sul solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del processo sempreché la relativa pronuncia non sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui risulta emessa. (Nella specie la sentenza pretorile di cessazione della materia del contendere, relativamente ad una controversia riguardante l'attribuzione del diritto alla pensione di inabilità, era stata impugnata solamente dal Ministero dell'Interno che aveva dimostrato di non voler fare acquiescenza ad essa intendendo, viceversa, ottenere una pronuncia, nel merito, di rigetto della domanda proposta dalla controparte; la S.C. ne ha dedotto l'ammissibilità dell'appello e, correlativamente, del corrispondente motivo del ricorso per cassazione).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/07/2001, n. 9332
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9332
Data del deposito : 10 luglio 2001

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