Sentenza 10 luglio 2001
Massime • 1
La pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. Ne consegue la assoluta inidoneità della sentenza di cessazione della materia del contendere ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, potendo la suddetta sentenza acquisire tale efficacia di giudicato sul solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del processo sempreché la relativa pronuncia non sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui risulta emessa. (Nella specie la sentenza pretorile di cessazione della materia del contendere, relativamente ad una controversia riguardante l'attribuzione del diritto alla pensione di inabilità, era stata impugnata solamente dal Ministero dell'Interno che aveva dimostrato di non voler fare acquiescenza ad essa intendendo, viceversa, ottenere una pronuncia, nel merito, di rigetto della domanda proposta dalla controparte; la S.C. ne ha dedotto l'ammissibilità dell'appello e, correlativamente, del corrispondente motivo del ricorso per cassazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/07/2001, n. 9332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9332 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - rel. Consigliere -
Dott. ALBERTO SPANÒ "
Dott. ETTORE RAFFAELE GIANNANTONIO "
Dott. FRANCESCO ANTONIO MAIORANO "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma Via dei Portoghesi n. 17, è domiciliato per legge.
- ricorrente -
contro
RS EN.
- intimato -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Bari n. 3898 del 1'2.11.1998 (R.G.n. 2495/96). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20.04.2001 dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Sentito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido Raimondi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 28 febbraio 1992 EN RS conveniva davanti al RE del lavoro di Bari il Ministero dell'Interno e chiedeva che, accertato il suo stato di invalidità, fosse dichiarato il suo diritto ad ottenere "la pensione di invalido civile ragguagliata al 100% di invalidità".
Costituitosi in giudizio, il Ministero convenuto contestava la fondatezza della pretesa avversaria, di cui chiedeva il rigetto. Con sentenza del 24 aprile 1996 il RE, rilevato che "l'Istituto convenuto aveva riconosciuto il diritto fatto valere dal ricorrente, così come anche risulta dall'acquisita documentazione", dichiarava cessata la materia del contendere.
Questa pronuncia veniva impugnata dal Ministero dell'Interno, il quale deduceva che il RE aveva errato "nel dichiarare cessata la materia del contendere benché tale cessazione fosse solo parziale, in quanto limitata alla sola sussistenza del presupposto sanitario", senza considerare che "non erano stati accertati il limite di reddito e la certificazione di incollocabilità in mansioni compatibili con le patologie lamentate".
Con sentenza del 12 novembre 1998 il Tribunale di Bari rigettava l'impugnazione in base ai seguenti rilievi: a) l'accertamento del requisito reddituale, non compiuto dal primo giudice, ben poteva essere effettuato nel giudizio di appello e doveva ritenersi esistente, avendo il RS esibito "una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'impossidenza di redditi nonché l'attestazione provinciale comprovante la sua iscrizione nelle liste di collocamento", con la conseguenza che non poteva essere accolta "la richiesta di rigetto della domanda contenuta nell'atto di appello"; b) nonostante la presenza di tutte le condizioni per l'accoglimento della domanda, non poteva riconoscersi in favore del RS l'assegno di invalidità civile "poiché non è stato proposto appello incidentale sul punto".
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell'Interno, che ha dedotto due distinti motivi. Il RS non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
Con il primo motivo dell'impugnazione (contenente un'unica censura, sebbene sia stato contrassegnato con i numeri cardinali 1 e 2) il Ministero ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e il vizio di omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, primo comma n. 3 e 5, c.p.c. e sostiene che il Tribunale avrebbe errato "nel convertire la domanda originaria", con la quale il RS aveva chiesto che fosse dichiarato il suo diritto ad ottenere la pensione di inabilità, in richiesta di riconoscimento dell'assegno di invalidità.
Questo motivo è inammissibile.
Come è stato esposto in narrativa, il primo giudice aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere sul presupposto che "l'Istituto convenuto aveva riconosciuto il diritto fatto valere dal ricorrente" (ma, in realtà, dalla competente commissione era stato solamente riconosciuto esistente il requisito sanitario). Pertanto, poiché con il ricorso introduttivo del giudizio l'attore aveva chiesto che fosse dichiarato il suo diritto alla pensione di inabilità, il riferimento al "diritto fatto valere dal ricorrente" indica che la pronuncia di primo grado - equivalente, come si dirà nella trattazione del secondo motivo del ricorso, ad una decisione di estinzione del giudizio - ha riguardato proprio la prestazione inerente alla pensione di inabilità e non già all'assegno di invalidità.
Il giudice di appello, dal canto suo, pur avendo nella motivazione della sentenza asserito che non poteva essere riconosciuto l'assegno di invalidità civile a favore del RS perché quest'ultimo non aveva proposto l'impugnazione incidentale, tuttavia, come risulta dal dispositivo, si è poi limitato a rigettare l'appello proposto dal Ministero e, in tal modo, ha confermato la pronuncia resa dal primo giudice. L'affermazione contenuta nella motivazione, quindi, non ha spiegato alcuna influenza sul dispositivo, con la conseguenza che deve rilevarsi la carenza di interesse del Ministero ad impugnare una argomentazione, inserita nella motivazione, che non può in alcun modo recargli pregiudizio (cfr. Cass. 27 novembre 1992 n. 12653). Con il secondo motivo (con il quale, parimenti, nonostante vengano indicati i nn. 3 e 4 è dedotta un'unica censura) il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 13 l. 30 marzo 1971 n. 118, oltre al vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione su un (diverso) punto decisivo della controversia (art. 360, primo comma n. 3 e 5 c.p.c.) e lamenta che il Tribunale abbia ritenuto l'esistenza del requisito reddituale in base alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio esibita dal RS: a dire del medesimo ricorrente, infatti, la prova del suddetto requisito doveva essere fornita dall'interessato con altri mezzi, ammissibile essendo l'autocertificazione solamente al momento della presentazione della domanda in sede amministrativa. Questo motivo è fondato.
Va preliminarmente rilevato che dalle Sezioni Unite di questa Corte - nella sentenza n. 1048 del 28 settembre 2000, con la quale è stato composto un contrasto che si era manifestato all'interno della medesima Corte - è stato affermato il principio secondo cui, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile, in relazione al quale, al contrario di quanto avviene nel rito amministrativo e in quello tributario, manca una espressa previsione normativa, la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale;
con la conseguenza che dalla sentenza di cessazione della materia del contendere deriva la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del processo e con l'ulteriore conseguenza che il giudicato può dirsi formato soltanto su tale circostanza qualora la pronuncia non sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui è stata emessa.
Ora, nel caso in esame, come è stato esposto in narrativa, la pronuncia di cessazione della materia del contendere resa dal primo giudice era stata impugnata solamente dal Ministero dell'Interno, il quale, nel dolersi del mancato accertamento "del limite di reddito" (oltre che del requisito della incollocabilità), aveva espressamente dedotto che il RE "aveva errato nel dichiarare cessata la materia del contendere"; in tal modo, quindi, l'appellante aveva dimostrato di non voler fare acquiescenza alla sentenza con la quale il primo giudice aveva (sostanzialmente) dichiarato l'estinzione del processo, intendendo, viceversa, ottenere una pronuncia, nel merito, di rigetto della domanda proposta dal RS. Dal che deriva, come del resto ha implicitamente ritenuto il Tribunale, che l'appello era ammissibile e che ammissibile, correlativamente, è il corrispondente motivo dedotto con il ricorso per cassazione.
Ciò premesso, riguardo al merito di tale motivo, va in linea di diritto richiamato il principio, già enunciato da questa Corte, secondo cui la dimostrazione dell'esistenza del requisito reddituale, che è necessario per il riconoscimento delle prestazioni assistenziali contemplate dalla l. 30 marzo 1971 n. 118, non può essere fornita in sede processuale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio in base all'art. 4 l. 4 gennaio 1968 n. 15: tale dichiarazione, infatti, può avere attitudine certificativa e probatoria, fino a contraria risultanza, nei confronti della pubblica amministrazione, ma non ha valore probatorio nel giudizio civile, che resta caratterizzato dalla regola dell'onere della prova e dal principio secondo cui la parte non può pretendere di costituire tale prova con un documento da essa stessa creato (Cass. 23 febbraio 2001 n. 2628; V., quanto all'impossibilità, in generale, per la parte di utilizzare in giudizio una propria dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, Cass. Sez. Un. 14 ottobre 1998 n. 10153, che ha affermato che la parte, al fine del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c., non può derivare da proprie dichiarazioni elementi di prova a proprio favore).
Se si ha riguardo a questo principio, non può essere tenuta ferma, come bene deduce il ricorrente, la decisione emessa dal Tribunale:
quest'ultimo, infatti, nel trarre la prova della mancanza di qualsiasi reddito in capo all'invalido dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio esibita dal medesimo, ha disatteso l'appello formulato dal Ministero - il quale, come si è detto sopra, intendeva ottenere una pronuncia, nel merito, di rigetto della domanda proposta dal RS - in base ad un presupposto di fatto fondato su una regola giuridica assolutamente non conforme al diritto.
Tenuto conto di questi rilievi, deve essere accolto il secondo motivo del ricorso, mentre deve essere dichiarato inammissibile il primo, motivo e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto. La causa deve essere, quindi, rinviata per un nuovo esame ad un altro giudice, che si designa nella Corte di appello di Bari e che dovrà uniformarsi al principio di diritto sopra enunciato in materia di dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, dichiara inammissibile il primo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Bari, che pronuncerà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2001