Cass. pen., sez. V, sentenza 11/11/1998, n. 6006
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Sentenza 11 novembre 1998

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In tema di patteggiamento, ex art. 444 cod.proc.pen., il giudice chiamato a sindacare la legittimità dell'accordo intervenuto tra le parti deve preliminarmente, tra l'altro, effettuare il controllo della correttezza della qualificazione giuridica del fatto, controllo che si sostanzia e si definisce nel riscontro dell'astratta corrispondenza della fattispecie legale prospettata, senza potersi spingere fino a censurare l'accordo sotto il profilo di una ritenuta incompletezza della contestazione. Ogni potere, infatti, in ordine alla modifica dell'imputazione o ad una nuova contestazione spetta unicamente all'organo dell'accusa.

In tema di patteggiamento, ex art. 444 cod.proc.pen., il giudice chiamato a sindacare la legittimità dell'accordo intervenuto tra le parti deve preliminarmente, tra l'altro, effettuare il controllo della correttezza della qualificazione giuridica del fatto, controllo che si sostanzia e si definisce nel riscontro dell'astratta corrispondenza della fattispecie legale prospettata, senza potersi spingere fino a censurare l'accordo sotto il profilo di una ritenuta incompletezza della contestazione. Ogni potere, infatti, in ordine alla modifica dell'imputazione o ad una nuova contestazione spetta unicamente all'organo dell'accusa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 11/11/1998, n. 6006
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6006
    Data del deposito : 11 novembre 1998

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