Sentenza 11 novembre 1998
Massime • 2
In tema di patteggiamento, ex art. 444 cod.proc.pen., il giudice chiamato a sindacare la legittimità dell'accordo intervenuto tra le parti deve preliminarmente, tra l'altro, effettuare il controllo della correttezza della qualificazione giuridica del fatto, controllo che si sostanzia e si definisce nel riscontro dell'astratta corrispondenza della fattispecie legale prospettata, senza potersi spingere fino a censurare l'accordo sotto il profilo di una ritenuta incompletezza della contestazione. Ogni potere, infatti, in ordine alla modifica dell'imputazione o ad una nuova contestazione spetta unicamente all'organo dell'accusa.
In tema di patteggiamento, ex art. 444 cod.proc.pen., il giudice chiamato a sindacare la legittimità dell'accordo intervenuto tra le parti deve preliminarmente, tra l'altro, effettuare il controllo della correttezza della qualificazione giuridica del fatto, controllo che si sostanzia e si definisce nel riscontro dell'astratta corrispondenza della fattispecie legale prospettata, senza potersi spingere fino a censurare l'accordo sotto il profilo di una ritenuta incompletezza della contestazione. Ogni potere, infatti, in ordine alla modifica dell'imputazione o ad una nuova contestazione spetta unicamente all'organo dell'accusa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/11/1998, n. 6006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6006 |
| Data del deposito : | 11 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Nicola Marvulli Presidente del 11/11/1998
1. Dott. Andrea Colonnese Consigliere SENTENZA
2. Dott. Giuliana Ferrua " N. 6006
3. Dott. Alfonso Amato " REGISTRO GENERALE
4. Dott. Sandro Occhionero " N. 26485/97
ha pronunciato la seguente
O R D I N A N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Genova
avverso la sentenza del Tribunale di Genova in data 19.2.1997 pronunciata nei confronti di EL LO n. Mantova 16.5.1964 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. A. Colonnese Lette le richieste del Pubblico Ministero che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova "per le iniziative di competenza".
Il Tribunale di Genova con sentenza 19.2.1997 applicava a EL CA, su richiesta delle parti, ai sensi degli artt.444 e segg. c.p.p., la pena di anni due di reclusione per i reati di rissa aggravata e porto di coltello senza giustificato motivo. Gli avvenimenti risalivano al pomeriggio del 29.1.1995 quando, poco prima dell'incontro calcistico Genova - Milan, le opposte tifoserie erano rimaste coinvolte in scontri violenti nel corso dei quali CE PA (genoano) veniva colpito con una coltellata da IA NE (milanista) restando ucciso.
Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Genova denunciando violazione di legge e chiedendo l'annullamento della sentenza.
Deduce che erroneamente il tribunale ha ritenuto che i fatti accertati nei confronti del EL costituissero solo i reati di rissa aggravata e porto di coltello e non anche il delitto di concorso nell'omicidio volontario, materialmente commesso, nel corso della rissa stessa, dal Bargaglia.
Rileva il ricorrente che:
1) il EL era il capo delle brigate rosso - nere in cui confluivano i più accesi sostenitori della squadra del Milan;
2) costoro, per sfuggire ai controlli di polizia, avevano compiuto la trasferta a Genova viaggiando su un treno ordinario invece che su quello speciale, appositamente organizzato dalle Ferrovie;
3) molti dei partecipanti erano armati di coltello ed i capi, "fra cui EL, erano consapevoli di questa diffusa disponibilità";
4) IA guardava a EL come ad un modello e voleva accreditarsi ai suoi occhi quale "supporter" coraggioso e pronto allo scontro fisico;
concludendo che la rissa con fu effetto di una determinazione improvvisa ma frutto di un piano accuratamente preordinato "di cui EL era stato massima parte". Osserva, quindi, che, certo, la morte dello PA non era stata voluta dal EL, "nè, probabilmente, egli aveva accettato il rischio che un evento così drammatico potesse verificarsi"; tuttavia era anche certo che una conseguenza del genere fosse prevedibile come sviluppo concreto della rissa e, pertanto, il predetto doveva rispondere di concorso in omicidio, quantomeno ai sensi dell'art. 116 c.p. I motivi sono manifestamente infondati ed il ricorso deve esser dichiarato inammissibile.
Va premesso che il ricorrente sollecita l'annullamento della sentenza di applicazione di pena concordata deducendo, in sostanza, che il tribunale, nel compiere il controllo impostogli dall'art. 444 co. 2^ c.p.p., erroneamente aveva ritenuto corretta la qualificazione giuridica del fatto - sotto il profilo della sussistenza del solo delitto di rissa (oltre la contravvenzione di cui all'art. 4 legge n.110/76) - quando invece, dalle acquisizioni processuali, risultavano enucleabili elementi tali da consentire l'ipotizzazione, a carico dell'imputato, anche del delitto di concorso anomalo nell'omicidio dello PA.
Ciò premesso deve anzitutto rilevarsi che al EL non è mai stato contestato il delitto in questione in quanto il P.M. ha evidentemente escluso, nei confronti del predetto, in via generale, l'applicabilità dell'ipotesi di cui all'art. 116 c.p., elevando rubrica solo per i reati di rissa e porto di coltello senza giustificato motivo. Il G.I.P., poi, ha disposto il rinvio a giudizio in ordine alle imputazioni così come formulate dall'organo dell'accusa ed il tribunale, infine, accogliendo la concorde richiesta delle parti, ha applicato la pena dalle stesse indicatagli. Va osservato che, nel procedimento speciale di cui all'art. 444 c.p.p., al giudice chiamato a sindacare la legittimità dell'accordo intervenuto tra le parti si presentano due possibilità: o la declaratoria di applicabilità del patto, con la conseguente sua consacrazione nella sentenza, oppure il diniego della sua legittimità. Ed il decidente può operare tale scelta solo dopo aver compiuto il prescritto controllo circa la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, dell'applicazione delle circostanze prospettate dalle parti e circa la congruità della pena concordata e l'inesistenza di taluna delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 c.p.p.. Con riguardo alla correttezza della qualificazione del fatto la verifica del giudice resta però limitata al riscontro dell'astratta corrispondenza della fattispecie concreta alla fattispecie legale prospettata, senza potersi spingere fino a censurare l'accordo sotto il profilo di una, ritenuta, incompletezza della contestazione. Ogni potere, infatti, in ordine alla modifica dell'imputazione o ad una nuova contestazione spetta unicamente all'organo dell'accusa (Cass.12.8.1993, Pannozzo).
Nella specie è indubbio che la prospettazione delle parti in ordine alla qualificazione giuridica del fatto fosse corretta, tanto che lo stesso ricorrente, lungi dal denunciare errori circa la configurazione del delitto di rissa - pacificamente ritenuto sussistente - si duole soltanto della mancata formulazione di una distinta, ulteriore, imputazione per un concorrente reato di omicidio volontario, non ravvisato dal P.M.. Ma di tale mancata contestazione non poteva certo farsi carico il collegio, che, chiamato a sindacare la legittimità dell'accordo, non aveva spazio per non dare esecuzione al patteggiamento.
Resta solo da aggiungere che, spettando esclusivamente al P.M. la competenza relativa alla determinazione da assumere circa l'esercizio dell'azione penale, compete a detto organo intraprendere, eventualmente, ulteriori iniziative al riguardo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 1999