Sentenza 26 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/02/2002, n. 2801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2801 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2002 |
Testo completo
0062277 IN NOME DEL HOLOITA801 /02 REPUBBLICA ICAL Oggetto: Imposta di registro - LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accertamento SEZIONE QUINTA CIVILE R.G.N. 19671/98 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron. 6562 Dott. Giovanni Paolini Presidente Dott. Mario Cicala Consigliere Rep. Dott. Eugenio Amari Consigliere Ud. 09/07/2001 Dott. Salvatore Di Palma Consigliere Dott. Achille Meloncelli Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dal MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura gene- rale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi 12, è domici- liato;
- ricorrente -
contro i signori OL AR e CA AR;
- intimati -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Genova n. 106/97, depositata il 25 settembre 1997; 2001 udita la relazione svolta nell'udienza pubblica del 9 luglio 2001 dal Cons. 1728 Achille Meloncelli;
ли 1 udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Raffaele Calmieri. Che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo 1.1. Il Ministero delle finanze ricorre per l'annullamento e/o la ri- forma della sentenza della Commissione tributaria regionale di Genova 10 giugno 1997, n. 106, depositata il 25 settembre 1997, che ha respinto l'ap- pello dell'Ufficio del registro della Spezia contro la sentenza della Commis- sione tributaria provinciale della Spezia 7 dicembre 1990, n. 3444/04/90, depositata il 5 febbraio 1991, che aveva accolto il ricorso dei signori OL RR e CA RR contro l'avviso di accertamento n. 871V00164. 1.2. I presupposti della controversia sono i seguenti: - con atto notarile dell'11 luglio 1987 viene compravenduta la quota di pro- prietà di 1/2 di un fondo terraneo in Sestri Levante per il valore finale di- chiarato di lire 27.000.000 e per il valore iniziale di lire 3.000.000; - in sede di accertamento l'Ufficio del registro della Spezia rettifica tali valo- ri rispettivamente in lire 50 milioni e in lire 650.000; contro tale accertamento ricorrono i contribuenti, denunciando la carenza di motivazione e chiedendo, comunque, la valutazione ai sensi dell'art. 52 DPR 26 aprile 1986, n. 131, in quanto si tratta di immobile iscritto al Nuovo catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale di lire 1605, che comporterebbe la determinazione del valore della quota di 1/2 del fondo in lire 27.285.000; -la Commissione tributaria di primo grado della Spezia accoglie il ricorso, osservando che sussistono le condizioni per l'applicazione della valutazione M automatica, trattandosi di fondo terraneo dotato di regolare rendita catastale, e dichiara, quindi, applicabile l'art. 52 DPR 26 aprile 1986, n. 131; - l'Ufficio propone appello n. 3768/96, depositato il 23 marzo 1995, per er- ronea e falsa applicazione dell'art. 52 DPR 26 aprile 1986, n. 131, in quanto il valore dichiarato - di £ 27.000.000 - è inferiore a quello risultante dalla valutazione automatica, cioè lire 27.285.000; nel merito l'Ufficio rileva che l'accertamento è stato eseguito sulla scorta della stima dell'Ufficio del regi- stro di Chiavari, in relazione a beni similari e chiede il riconoscimento della legittimità della valutazione e la conferma del valore accertato;
con appello incidentale i contribuenti chiedono la conferma della decisione impugnata e, in subordine, che non sia dichiarato ammissibile l'appello del- l'ufficio ai sensi dell'art. 327.1 cpc.
1.3. La sentenza della Commissione tributaria regionale di Genova 10 giugno 1997, n. 106, è così motivata: vagliati i motivi esposti dall'Ufficio e dai contribuenti, si ritiene meritevole di conferma la decisione dei primi giudici;
infatti, è indubbio che all'immobile in questione, regolarmente mu- nito di rendita catastale, ai sensi delle vigenti norme, si può applicare la co- siddetta valutazione automatica.
2.1. Il ricorso del Ministero delle finanze denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 52 DPR 26 aprile 1986, n. 131, e l'insufficiente e contraddittoria motivazione, con riferimento all'art. 360, n. 3 e n. 5, cpc.
2.2. Il ricorso conclude con la richiesta dell'accoglimento, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese.
3. I contribuenti non si sono costituiti. Motivi della decisione 3 1. Con l'unico motivo di ricorso il Ministero delle finanze denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 52 DPR 26 aprile 1986, n. 131, e l'insufficiente e contraddittoria motivazione, con riferimento all'art. 360, n. 3 e n. 5, cpc.
2. Prima di procedere al suo esame dev'essere risolta la questione dell'ammissibilità dell'appello, che è stato presentato dall'Ufficio contro la sentenza di primo grado e che è stato rigettato, con considerazioni attinenti esclusivamente al merito, dalla sentenza della Commissione tributaria re- gionale qui impugnata per cassazione dal Ministero delle finanze. Si desu- me, infatti, dalla sentenza di secondo grado: che la sentenza, adottata dalla Commissione tributaria provinciale della Spezia a conclusione del primo grado di giudizio, è stata depositata il 5 feb- braio 1991; che l'Ufficio ha depositato il suo appello il 23 marzo 1995; che in sede di appello incidentale i contribuenti hanno chiesto che - l'appello fosse dichiarato inammissibile per tardività ai sensi dell'art. 327.1 cpc;
che la sentenza di appello si è pronunciata direttamente sul merito della - controversia, ignorando totalmente l'eccezione di inammissibilità sollevata dai contribuenti. Della questione, poi, non si trova cenno nel ricorso per cassazione del Ministero e, d'altra parte, i contribuenti non si sono costituiti nel giudi- zio di cassazione. Tuttavia, la tardività della proposizione dell'appello con- tro la sentenza di primo grado, chiaramente desumibile dal testo della sen- tenza impugnata per cassazione, ha dato luogo alla formazione di un giudi- 4 cato interno, che è rilevabile d'ufficio. Ne deriva che, in sede di pronuncia sul ricorso per cassazione proposto dal Ministero delle finanze, dev'essere cassata senza rinvio la sentenza della Commissione tributaria regionale di Genova 10 giugno 1997, n. 106, e che dev'essere dichiarato inammissibile l'appello contro la sentenza di primo grado.
3. Si dimostra, conseguentemente, del tutto inutile l'esame nel meri- to dell'unico motivo di ricorso presentato dal Ministero delle finanze.
4. Poiché i contribuenti non si sono costituiti, non esistono i presup- posti perché ci si pronunci sulle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugna- ta e dichiara inammissibile l'appello avverso la sentenza di primo grado. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 luglio 2001 Presidente Il relatore ed estensore Autonad IL CA Innocence gaitista ALD IN CANCELLERIA 26 FEB, 2002 Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista 5