Sentenza 15 aprile 2009
Massime • 1
La sentenza che decide sulla giurisdizione è eccezionalmente ricorribile per cassazione, non potendo essere oggetto di conflitto, per il caso in cui il giudice italiano rinunci alla giurisdizione a favore dell'Autorità giudiziaria straniera. (Nella fattispecie, il Tribunale riteneva di non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il reato di ricettazione commesso all'estero da cittadino straniero).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/04/2009, n. 20223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20223 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Presidente - del 15/04/2009
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 1522
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere - N. 009270/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di GENOVA;
nei confronti di:
1) SABEUR BEN AD SGHAIER N. IL 09/01/1968;
avverso SENTENZA del 14/12/2005 TRIBUNALE di GENOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHINDEMI DOMENICO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MONETTI Vito, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
OSSERVA
1. Il Tribunale di Genova, con sentenza in data 14/12/2005, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Sabeur Ben Hadj Sghaier, in relazione ai reati di ricettazione di autovettura, con targa francese, provento di furto consumato in Francia in data 30/1/1997 e dei reati di falsificazione di targa e della carta di circolazione dell'autovettura, perché l'azione penale non poteva essere iniziata per difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana, in quanto trattandosi di delitto comune commesso da straniero all'estero, ai danni di soggetto straniero, non ricorrevano le condizioni previste dall'art. 10 c.p., comma 2. Proponeva ricorso per cassazione il procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Genova, rilevando la contraddittorietà della motivazione della sentenza non essendo sicuro il luogo di consumazione dei reati, ritenendo la giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana ai sensi dell'art. 9 c.p., comma 1. 2. Il ricorso è infondato.
Il Collegio non ignora l'orientamento di questa Corte che ritiene che la sentenza che decide sulla giurisdizione, è - ai sensi dell'art.568 cod. proc. pen., comma 2, in relazione all'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. b), - inoppugnabile, potendo soltanto dar luogo a conflitto di giurisdizione a norma dell'art. 28 cod. proc. pen., comma 1, di guisa che contro la medesima le parti non possono esperire alcuna impugnazione, ma soltanto, se del caso, denunciare conflitto allorquando due diversi giudici prendano cognizione ovvero si rifiutino di conoscere lo stesso fatto attribuito al medesimo soggetto (Sez. 1, Sentenza n. 6518 del 06/12/1996 Cc. (dep. 13/01/1997) Rv. 206608.
Va, al riguardo, tuttavia rilevato che, anche se l'art. 608 c.p.p., che individua i provvedimenti ricorribili, fa riferimento alle "sentenza di condanna o di proscioglimento" con implicita esclusione delle c.d. "sentenze processualì, che non appartengono ne' all'una nell'altra categoria, in forza dell'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 111 Cost., deve ritenersi impugnabile anche la sentenza processuale ove la pronuncia sulle giurisdizione non possa dare luogo a conflitto, in quanto tale sentenza rimarrebbe priva di qualsiasi controllo di legittimità. Deve, pertanto, ritenersi che sia ammesso eccezionalmente il ricorso per Cassazione nel caso in cui la pronuncia sulla competenza o sulla giurisdizione non possa dare luogo a conflitto. Tale ultima ipotesi ricorre nel caso in cui, come nella fattispecie, il giudice italiano rinunci alla giurisdizione a favore di una autorità straniera, essendo del tutto impossibile un conflitto di giurisdizione ai sensi dell'art. 51 cod. pen. (Sez. U, Sentenza n. 20 del 1957 Cc. (dep. 10/12/1957) Rv. 097845).
Il ricorso è, tuttavia, infondato perché propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata. Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass. Sez. 4A sent. n. 47891 del 28.09.2004 dep. 10.12.2004 rv 230568; Cass. Sez. 5A sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745; Cass., Sez. 2A sent. n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955). Il Tribunale di Genova, invero, con motivazione esaustiva, logica e non contraddittoria, evidenzia come l'istruttoria dibattimentale non aveva fornito la prova che le condotte criminose ascritto all'imputato fossero state effettivamente poste in essere sul territorio italiano, così da radicare la giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana e, nell'ambito di questa la competenza territoriale del Tribunale di Genova.
Il furto è avvenuto in Francia e il Tribunale ha rilevato che, in mancanza di qualsiasi dichiarazione da parte dell'imputato, rimasto contumace, non vi erano sufficienti elementi per dedurre che la sostituzione della targa e l'alterazione della carta di circolazione fossero avvenute in Italia piuttosto che in Francia, anche in considerazione della breve lasso di tempo intercorso tra il furto (30/1/1997) e l'ingresso in Italia dell'autovettura già dotata di targhe e documenti falsi (1/2/1997).
È evidente, quindi, che le censure proposte dalla Procura Generale ricorrente pur investendo formalmente la motivazione del provvedimento impugnato o la conformità dello stesso ai presupposti giuridici che lo giustificano, in realtà si risolvono nella prospettazione di una diversa valutatone delle circostanze esaminate dal giudice di merito. Tali censure sono pertanto improponibili, perché superano i limiti cognitivi di questa Suprema Corte, che, quale giudice di legittimità, deve far riferimento solo all'eventuale mancanza della motivazione o alla sua illogicità o contraddittorietà. (Si vedano fra le tante: C SU 12/12/1994, De Lorenzo, CEDI99391; C 6^ 15/05/2003, P., GD 2003, n 45, 93).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 aprile 2009. Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2009