Sentenza 9 ottobre 2003
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 2847 del 31https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. trib., 31/01/2022, (ud. 13/01/2022, dep. 31/01/2022), n.2847 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SORRENTINO Federico – Presidente – Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere – Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere – Dott. D'ORAZIO Luigi – Consigliere – Dott. D'AQUINO Filippo – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23434/2014 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; – ricorrente – …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/10/2003, n. 15095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15095 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2003 |
Testo completo
ee 63317 G N TTV AVL [ƐI 'N 9861/b/9 REPUBBLICA ITALIANA NOIZVE DEN O MIN IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE15095/03- Composta dagli Ill.mi Sigg. Presidente .N. 297/99 Dott. Enrico Papa Dott. Eugenio Amari Consigliere Consigliere Cron.30626 Dott. Antonio Merone Dott. Francesco Ruggiero Cons. Rel. Rep. Ud. 20-2-03 Dott. Stefano Bielli Consigliere ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE N. 63317 sul ricorso proposto da: ย Amministrazione delle Finanze, in persona del Ministro 6.7 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n.12; ricorrente
contro
Soc. MASPED S.p.A., fallita, in persona del Curatore fallimentare Dott. Gabriele Mele;
intimato -> avverso la sentenza della Commissione Tributaria notificata il 19-1-99. lin Regionale di Cagliari n.148/7/98 del 21-10/4-11-98, 520 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/2/03 dal Relatore Cons.Dott. Francesco Ruggiero;
Udito l'Avv. Gen. dello Stato Avv.De Stefano;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Nardi, che ha concluso chiedendo il rigetto del primo e secondo motivo di ricorso e l'accoglimento del terzo. Svolgimento del processo L'Ufficio II. DD. di Sassari, in data 15-1-87, notificava al Curatore del fallimento della MASPED S.p.A., l'avviso di accertamento, con cui veniva rettificato il reddito di impresa relativo all'anno 1982 da £. 10.795.000 a £. 481.625.000 ai fini IRPEF e da £. 12.882.000 a £. 483.712.000 ai fini ILOR, con l'irrogazione della sanzione pecuniaria di £. 100.000 per avere restituito i questionari con risposte incomplete. L'accertamento scaturiva dalla ripresa a tassazione di una serie di costi, per i quali l'Ufficio, senza esito, aveva richiesto la relativa questionari notificati prima al documentazione con della società, poi al Commissario domiciliatario Giudiziale ed, infine, al Curatore del fallimento. Avverso l'avviso proponeva opposizione il Curatore del 7 fallimento, il quale adduceva che l'accertamento era 2 M nullo per carenza di motivazione e perché contrario alle risultanze contabili e documentali della società e che la sanzione pecuniaria era illegittima. La Commissione Tributaria di primo grado di Sassari, con sentenza n.77 del 10-2-89, riduceva la sanzione pecuniaria а £. 50.000 e respingeva il ricorso nel resto, motivando che la documentazione richiesta con il questionario non era stata prodotta neppure in fase contenziosa. Proponeva gravame il Curatore fallimentare, lamentando la decisione era priva di motivazione e che non che ricorrevano i presupposti per l'accertamento induttivo ex art.39 D. P.R. n. 660/73. La Commissione Tributaria Regionale di Cagliari, con la sentenza in epigrafe, accoglieva l'appello ed, in riforma della decisione impugnata, dichiarava illegittimo l'accertamento operato dall'Ufficio ed illegittima la sanzione irrogata, con la condanna dell'Ufficio alla rifusione delle spese. L'Amministrazione Finanziaria ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 5-3-99, con l'articolazione di tre motivi. La Curatela fallimentare non si è costituita. Motivi della decisione 1 . Con il primo motivo è stata dedotta la violazione 3 e falsa applicazione dell'art.112 c.p.c., in relazione agli artt. 360 co.1° n.3 e 4 c.p.c. e 62 co.1° D.Lgs. n.546/92, lamentandosi che la sentenza era viziata di extra-petizione, in quanto la Commissione Regionale avrebbe dovuto occuparsi del tema della nullità dell'accertamento per carenza di motivazione e non del diverso e nuovo argomento del potere dell'Ufficio di procedere ad accertamento per il solo effetto della mancata risposta al questionario. Il denunziato vizio di ultrapetizione non sussiste. In particolare, uno dei motivi di appello era la dedotta insussistenza dei presupposti dell'accertamento induttivo, ma l'altro motivo era proprio il difetto di motivazione della prima decisione. • Sussistono i rilievi formulati con il secondo ed 2 il terzo motivo. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicaz ione degli art.32 co.1° n.1 e 3 D.P.R. n.600/73, in relazione all'art.360 co. 1° n.3 c.p.c. ed all'art. 62 co.1° D.Lgs. n.546/92. Con il terzo motivo, oltre alla violazione e falsa applicazione degli artt. 32 co.1° n.3 e 39 D. P.R. n.600/73, viene lamentata la omessa, insufficiente ed illogica motivazione Su punti decisivi della controversia, in relazione agli artt. 360 co.1° n.3 e 5 4 c.p.c. e 62 co.1° D.Lgs. n.546/92. 3 Le due censure possono essere delibate unitariamente. Nell'impugnata decisione si afferma l'illegittimità della determinazione induttiva del reddito da parte dell'Ufficio in mancanza di risposta ai questionari. evidenziato che neppure in Deve essere, innanzitutto, corso di giudizio i costi ripresi a tassazione sono - stati in alcun modo dimostrati. Deve, poi, rilevarsi per confutare la tesi delineata - nell'impugnata sentenza - che, ai sensi dell'art.32 n.4 D. P. R. n.660/73, gli Uffici Imposte possono esercitare i poteri istruttori tramite l'invio di "questionari", concernenti dati e notizie, che debbono essere restituiti "compilati e firmati". La incompletezza, falsità ed inesattezza degli elementi indicati nei questionari ed, a maggior ragione, l'assoluta mancata indicazione che si sustanzia nella mancata risposta ai questionari consente all'Ufficio di procedere alla rettifica in forza dell'art.39 co.1° lett. c) D. P. R. n.600/73. 4 Neppure può condividersi la tesi di una sorta di destinatari, cui i mancanza di legittimazione dei questionari venivano inviati. In realtà, i questionari erano stati notificati a S qualificati soggetti ben il cosidetto "domiciliatario" della Commissariosocietà, il giudiziale ed il Curatore fallimentare che avevano il potere ed il dovere di fornire le notizie richieste. Il cosiddetto "domiciliatario" se non era propro lo -stesso legale responsabile della società non poteva che essere persona, la quale aveva l'obbligo di consegnare al legale rappresentante della società gli atti a questa notificati. Il Commissario giudiziale, anche se ha poteri meno penetranti del Curatore dal momento che il debitore conserva la disponibilità e l'amminstrazione del patrimonio, per legge "pubblico ufficiale" ed ha le medesime responsabilità del Curatore (per effetto del richiamo dell'art. 38 da parte dell'art.165 L.F.). Ma poiché non v'è dubbio che il Curatore sia stato destinatario del questionario, ha propoosto opposizione e si è costituito in grado di apppello, è а lui che occorre fare prevalente riferimento. Il tema va ovviamente, approfondito. Su un piano generale, ma denso di significati, deve premettersi che la qualifica di "pubblico ufficiale" (art.30 L.F.) investe il Curatore fallimentare di maggiori obblighi, oltre che di maggiori poteri. Al Curatore fanno carico molteplici adempimenti proprio 6 ! di natura fiscale : dal primo, in ordine temporale, conseguente alla sola dichiarazione di fallimento, che consiste nell'obbligo di comunicare l'inizio della procedura concorsuale all'Ufficio IVA;
e, poi, i successivi adempimenti più complessi ed onerosi, dai meri obblighi di dichiarazione, agli obblighi ulteriori e strumentali rispetto a questi, quali quelli di fatturazione e registrazione;
e si tratta di dichiarazionidichiarazioni iniziali e di ordinarie annuali in corso di procedura. Orbene, non può non considerarsi compreso tra i delineati obblighi quello certamente "minore" di fornire i dati richiesti con il questionario, dati che, sono nella esclusiva disponibilità delperaltro, Curatore. Questa Corte ha avuto modo di affermare che in caso di fallimento, le obbligazioni tributarie continuano a far capo all'impresa, mentre il Curatore fallimentare è tenuto a tutti gli adempimenti, compreso quello di fornire informazioni all'Amministrazione Finanziaria : per cui correttamente l'Amministrazione indirizza al Curatore una richiesta di dati e chiarimenti (Cass. Sez. Trib. 27-11-2002, n.16793). 5 In conclusione, il ricorso deve essere accolto. La sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra 7 Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Sardegna. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata. Rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Sardegna. Così deciso in Roma, il 20-2-2003, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione. Il Presidente Il Relatore Dott. Enrico Papa Dott. Francesco Ruggiero рашно черго صاحة SUPREM E T CANCEWERE R O C DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 90XT 2003 IL CANCELLIERE C1 eggi dom Luigi Ristano 8