Sentenza 2 febbraio 2000
Massime • 1
Non sono equiparabili alle munizioni per armi comuni da sparo i semplici proiettili costituiti da corpi inerti in piombo, gomma, plastica o altro materiale, quando siano privi di carica esplodente propulsiva. Ne consegue che la detenzione del semplice proiettile non è assoggettata a obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 38 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (cd. testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), trattandosi di oggetto in sè privo di intrinseca pericolosità. (Fattispecie relativa a detenzione di piombini a funghetto per carabina ad aria compressa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/02/2000, n. 5955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5955 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Giovanni MACRÌ Presidente del 02/02/2000
1. Dott. Piero MOCALI Consigliere SENTENZA
2. Dott. Paolo BARDOVAGNI " N. 181
3. Dott. Antonio MARCHESE " REGISTRO GENERALE
4. Dott. Giovanni SILVESTRI " N. 42960/99
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BO MA IO, n. 21.4.1950 ad Alghero
avverso la sentenza in data 11.5.1999 del Pretore di Sassari - Sezione distaccata di Alghero Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Bardovagni
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Antonio MURA che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato
Non comparso il difensore
OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 11.5.1999 il Pretore di Sassari, pronunciando nella Sezione distaccata di Alghero, condannava DI MA a mesi quattro di arresto e lire 700.000 di ammenda per continuate infrazioni all'art. 30 L. 11.2.1992 n. 157 (caccia in oasi di protezione, in tempo e con mezzo vietato); condannava BO MA IO a lire 200.000 di ammenda per contravvenzione - solo occasionalmente connessa - all'art. 697, co. 1, C.P., ravvisata nella detenzione di "piombini a funghetto per carabina ad aria compressa" non denunciati. Il BO ha proposto ricorso per cassazione denunciando erronea applicazione di legge penale in quanto i "piombini" - dotazione di arma ad aria compressa regolarmente detenuta - non potevano ritenersi munizioni autonomamente soggette a denuncia, essendo costituiti da materiale inerte senza parti esplosive e, quindi, privi di autonoma pericolosità. Il ricorso è fondato e impone l'immediato proscioglimento anche ai sensi dell'art. 129 C.P.P.. Infatti, non possono essere identificati o equiparati alle munizioni per armi comuni da sparo i semplici proiettili costituiti da corpi inerti in piombo, gomma, plastica o altro materiale, quando - come ad esempio i pallini da caccia non inseriti nelle cartucce - siano privi di carica esplodente propulsiva. Ne segue che la detenzione del semplice proiettile non è assoggettata a obbligo di denuncia ex art.38 R.D. 18.6.1931 n. 773, trattandosi di oggetto in sè privo di intrinseca pericolosità (cfr. Cass., Sez. I, 18.2/26.1986, Facchini, nonché, per la configurabilità del lancio di proiettili ad aria compressa come getto pericoloso di cose, e non come "sparo", Cass., Sez. VI, 28.5/13.12.1974, Sparviero ed altro). La sentenza impugnata va perciò annullata senza rinvio nei confronti del BO, perché l'illecita detenzione contestatagli non sussiste.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di BO MA IO perché il fatto contestatogli non sussiste.
Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2000