Cass. pen., sez. I, sentenza 02/02/2000, n. 5955
CASS
Sentenza 2 febbraio 2000

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Non sono equiparabili alle munizioni per armi comuni da sparo i semplici proiettili costituiti da corpi inerti in piombo, gomma, plastica o altro materiale, quando siano privi di carica esplodente propulsiva. Ne consegue che la detenzione del semplice proiettile non è assoggettata a obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 38 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (cd. testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), trattandosi di oggetto in sè privo di intrinseca pericolosità. (Fattispecie relativa a detenzione di piombini a funghetto per carabina ad aria compressa).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 02/02/2000, n. 5955
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5955
    Data del deposito : 2 febbraio 2000

    Testo completo