CASS
Sentenza 29 agosto 2023
Sentenza 29 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/08/2023, n. 36052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36052 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NA ID nato a [...] [...]; avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 10/11./2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., dal Pubblico ministero, in persona dell'Avvocato generale PIETRO GAETA, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 36052 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 30/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona ha confermato quella emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città con la quale (all'esito di giudizio abbreviato) VI VE era stato condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione perché riconosciuto colpevole di cui agli artt.81 cpv. cod. pen. e 75, comma secondo, d.lgs. 159/2011 in quanto - essendo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale - aveva violato gli obblighi derivanti da tale misura e in particolare: 1) aveva omesso di presentarsi per firma presso la stazione d DO nei giorni 1 luglio 2016, 8 agosto 2016, 15 agosto 2016, 26 dicembre 2016 e 1 maggio 2017 senza preavviso e senza alcun giustificato motivo;
2) non aveva cercato alcun lavoro;
3) aveva passato abitualmente le proprie giornate presso il bar 'barcollo' di DO e nella attigua sala slot;
4) era stato notato il giorno 18 agosto 2016 colloquiare con PA PI ed il giorno 13 settembre 2016 con MA RE, persone gravate da pregiudizi penali per droga ed altro;
con la recidiva reiterata (in DO dall'i luglio 2016 all' 1 maggio 2017). In particolare, la Corte territoriale ha osservato che vi era la prova della sussistenza del reato contestato sotto il profilo oggettivo e soggettivo e che, correttamente, il primo giudice aveva determinato il trattamenl:o sanzionatorio nel rispetto dei principi fissati dall'art. 133 cod. pen. escludendo la concedibilità delle attenuanti generiche in considerazione del numero delle violazioni commesse e dei precedenti penali risultanti a carico del VE. Infine, la Corte distrettuale ha escluso anche l'applicabilità dell'art.131-bis cod. pen. poiché il fatto contestato non poteva essere considerato di minima offensività attesa la indifferenza dell'imputato alle prescrizioni impostegli e la sua frequentazione di pregiudicati. 2. Avverso la predetta sentenza VI VE, per mezzo dell'avv. AN CO, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. Con il primo denuncia, ai sensi dell'art.606,, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ed il relativo vizio di motivazione riguardo alla dichiarazione di penale responsabilità in ordine al reato ascrittogli, con particolare riguardo alla insussistenza dell'elemento soggettivo (dolo generico). Con il secondo lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione rispetto al trattamento 2 sanzionatorio , nonché per la mancata applicazione dell'art.13:1-bis cod. pen. ed il diniego delle attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. 2. Anzitutto deve ricordarsi che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (ex multis Cass. Sez. 5, Sentenza n.48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). Orbene, come chiarito in seguito, le critiche esposte dal ricorrente riguardano profili in fatto, coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata e la cui riproposizione è tesa - in tutta evidenza - ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova. In tal senso, quindi il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità. E' costante, infatti, l' insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico- giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. VI n. 111'94 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178). Così come va ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu °culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento ( Sez. U., n. 24 del 24/11/1999 Rv. 214794; Sez. U., n. 47289 del 24/09/2003 Rv. 226074). 3 3. Passando, quindi, all'esame del primo motivo di ricorso va ricordato che, secondo la giurisprudenza, in tema di misure di prevenzione personali, integra il reato previsto dall'art. 75 del d.lgs. n. 159 del 2011 ogni comportamento in violazione delle prescrizioni accessorie di cui all'art. 8, comma 6, d.lgs. cit. (Sez. 1, n. 12889 del 26/02/2018, Tagliapietra, Rv. 272612; Sez. 5, n. 13518 del 20/01/2015, Fiaré, Rv. 262895). Per quanto attiene poi al profilo soggettivo del reato, costituisce orientamento indiscusso quello secondo cui, per integrare il delitto di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, a norma dell'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, è sufficiente il dolo generico, e cioè la consapevolezza degli obblighi di adempiere per effetto della condizione di sorvegliato speciale e la cosciente volontà di inadempimento di detti obblighi, a nulla rilevando le finalità che abbiano specificamente ispirato la condotta del sorvegliato speciale (così, nella vigente disciplina, Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016, ciep. 2017, Confortino, Rv. 270262, nonché, in relazione a quella precedente, Sez. 1, n. 3303 del 23/10/1987, dep. 1988, Di Lauro, Rv. 177860/01). La sentenza impugnata, sia pure sinteticamente, ha confermato la sussistenza del reato ritenendo dimostrata l'avvenuta violazione delle presc:rizioni da parte del VE, come emerso dalla documentazione acquisita agli atti del giudizio in ragione della scelta del rito ed essendo sufficiente, come sopra illustrato, il dolo generico. A quanto sopra deve aggiungersi che, in ogni caso, la mera dimenticanza delle prescrizioni non esclude la sussistenza del reato di cui all'art.75, comma 2, d.lgs. 159/2011 (Sez. 6 - , Sentenza n. 58 227 del 23/10/2C18, Rv. 274814 - 01 ) ( 432, L CiL 71, .hA rDerlie rispetto a tale coerente ragionamento svolto dalla Corte territoriale il ricorrente non si confronta in modo specifico e - senza contestare l'avvenuta violazione delle prescrizioni oggetto della imputazione - si limita a sostenere l'insussistenza dell'elemento psicologico in modo del tutto apodittico, chiedendo una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi processuali. 4. Manifestamente infondato risulta anche il secondo motivo atteso che la Corte di appello - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha confermato la sentenza di primo grado rispetto al trattamento sanzionatorio ed alla mancata applicazione dell'art.131-bis cod. pen. La censura, infatti, oblitera il principio, secondo cui, in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito esercita la discrezionalità che al riguardo la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). Una valutazione siffatta è insindacabile in sede di legittimità, purché sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). Nel caso poi venga irrogata, come nella specie, una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria un'argomentazione specifica e dettagliata da parte del giudice e il parametro valutativo può essere desunto dal testo della sentenza nel suo complesso motivazionale e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena stessa (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). La sentenza impugnata, nel richiamare (anche ai fini del diniego delle attenuanti generiche) elementi di sicuro rilievo ai fini dell'art. 133 cod. pen., quali il numero delle violazioni ed i precedenti penali dell'imputato ha adempiuto l'obbligo di motivazione richiesto nel caso specifico rispetto al trattamento sanzionatorio ed al diniego delle attenuanti ex art.62-bis cod.pen. Deve poi ricordarsi che , rispetto alla negata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto), questa Corte ha già chiarito che l'assenza dei presupposti per l'applicazione della relativa causa di non punibilità può essere rilevata dal giudice di merito anche con motivazione implicita (Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, Scopazzo, Rv. 268499), eventualmente riFerita ad elementi circostanziali del reato (Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Tempera, Rv. 270033); motivazione da cui si possa ricavare la valutazione complessiva e congiunta delle peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto degli indici qualificatori indicati dall'art. 133, primo comma, cod. pen. (modalità della condotta, grado di colpevolezza da essa desumibile, entità del danno o del pericolo: Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). Orbene, la sentenza impugnata non è alla stregua di ciò sul punto eccepibile, richiamando precise ragioni a sostegno della non levità della condotta, facendo riferimento alla non minima offensività delle violazioni delle prescrizioni da parte dell'imputato ed alla sua frequentazione di altri pregiudicati. 5.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. 5
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., dal Pubblico ministero, in persona dell'Avvocato generale PIETRO GAETA, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 36052 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 30/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona ha confermato quella emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città con la quale (all'esito di giudizio abbreviato) VI VE era stato condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione perché riconosciuto colpevole di cui agli artt.81 cpv. cod. pen. e 75, comma secondo, d.lgs. 159/2011 in quanto - essendo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale - aveva violato gli obblighi derivanti da tale misura e in particolare: 1) aveva omesso di presentarsi per firma presso la stazione d DO nei giorni 1 luglio 2016, 8 agosto 2016, 15 agosto 2016, 26 dicembre 2016 e 1 maggio 2017 senza preavviso e senza alcun giustificato motivo;
2) non aveva cercato alcun lavoro;
3) aveva passato abitualmente le proprie giornate presso il bar 'barcollo' di DO e nella attigua sala slot;
4) era stato notato il giorno 18 agosto 2016 colloquiare con PA PI ed il giorno 13 settembre 2016 con MA RE, persone gravate da pregiudizi penali per droga ed altro;
con la recidiva reiterata (in DO dall'i luglio 2016 all' 1 maggio 2017). In particolare, la Corte territoriale ha osservato che vi era la prova della sussistenza del reato contestato sotto il profilo oggettivo e soggettivo e che, correttamente, il primo giudice aveva determinato il trattamenl:o sanzionatorio nel rispetto dei principi fissati dall'art. 133 cod. pen. escludendo la concedibilità delle attenuanti generiche in considerazione del numero delle violazioni commesse e dei precedenti penali risultanti a carico del VE. Infine, la Corte distrettuale ha escluso anche l'applicabilità dell'art.131-bis cod. pen. poiché il fatto contestato non poteva essere considerato di minima offensività attesa la indifferenza dell'imputato alle prescrizioni impostegli e la sua frequentazione di pregiudicati. 2. Avverso la predetta sentenza VI VE, per mezzo dell'avv. AN CO, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. Con il primo denuncia, ai sensi dell'art.606,, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ed il relativo vizio di motivazione riguardo alla dichiarazione di penale responsabilità in ordine al reato ascrittogli, con particolare riguardo alla insussistenza dell'elemento soggettivo (dolo generico). Con il secondo lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione rispetto al trattamento 2 sanzionatorio , nonché per la mancata applicazione dell'art.13:1-bis cod. pen. ed il diniego delle attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. 2. Anzitutto deve ricordarsi che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (ex multis Cass. Sez. 5, Sentenza n.48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). Orbene, come chiarito in seguito, le critiche esposte dal ricorrente riguardano profili in fatto, coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata e la cui riproposizione è tesa - in tutta evidenza - ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova. In tal senso, quindi il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità. E' costante, infatti, l' insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico- giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. VI n. 111'94 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178). Così come va ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu °culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento ( Sez. U., n. 24 del 24/11/1999 Rv. 214794; Sez. U., n. 47289 del 24/09/2003 Rv. 226074). 3 3. Passando, quindi, all'esame del primo motivo di ricorso va ricordato che, secondo la giurisprudenza, in tema di misure di prevenzione personali, integra il reato previsto dall'art. 75 del d.lgs. n. 159 del 2011 ogni comportamento in violazione delle prescrizioni accessorie di cui all'art. 8, comma 6, d.lgs. cit. (Sez. 1, n. 12889 del 26/02/2018, Tagliapietra, Rv. 272612; Sez. 5, n. 13518 del 20/01/2015, Fiaré, Rv. 262895). Per quanto attiene poi al profilo soggettivo del reato, costituisce orientamento indiscusso quello secondo cui, per integrare il delitto di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, a norma dell'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, è sufficiente il dolo generico, e cioè la consapevolezza degli obblighi di adempiere per effetto della condizione di sorvegliato speciale e la cosciente volontà di inadempimento di detti obblighi, a nulla rilevando le finalità che abbiano specificamente ispirato la condotta del sorvegliato speciale (così, nella vigente disciplina, Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016, ciep. 2017, Confortino, Rv. 270262, nonché, in relazione a quella precedente, Sez. 1, n. 3303 del 23/10/1987, dep. 1988, Di Lauro, Rv. 177860/01). La sentenza impugnata, sia pure sinteticamente, ha confermato la sussistenza del reato ritenendo dimostrata l'avvenuta violazione delle presc:rizioni da parte del VE, come emerso dalla documentazione acquisita agli atti del giudizio in ragione della scelta del rito ed essendo sufficiente, come sopra illustrato, il dolo generico. A quanto sopra deve aggiungersi che, in ogni caso, la mera dimenticanza delle prescrizioni non esclude la sussistenza del reato di cui all'art.75, comma 2, d.lgs. 159/2011 (Sez. 6 - , Sentenza n. 58 227 del 23/10/2C18, Rv. 274814 - 01 ) ( 432, L CiL 71, .hA rDerlie rispetto a tale coerente ragionamento svolto dalla Corte territoriale il ricorrente non si confronta in modo specifico e - senza contestare l'avvenuta violazione delle prescrizioni oggetto della imputazione - si limita a sostenere l'insussistenza dell'elemento psicologico in modo del tutto apodittico, chiedendo una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi processuali. 4. Manifestamente infondato risulta anche il secondo motivo atteso che la Corte di appello - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha confermato la sentenza di primo grado rispetto al trattamento sanzionatorio ed alla mancata applicazione dell'art.131-bis cod. pen. La censura, infatti, oblitera il principio, secondo cui, in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito esercita la discrezionalità che al riguardo la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). Una valutazione siffatta è insindacabile in sede di legittimità, purché sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). Nel caso poi venga irrogata, come nella specie, una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria un'argomentazione specifica e dettagliata da parte del giudice e il parametro valutativo può essere desunto dal testo della sentenza nel suo complesso motivazionale e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena stessa (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). La sentenza impugnata, nel richiamare (anche ai fini del diniego delle attenuanti generiche) elementi di sicuro rilievo ai fini dell'art. 133 cod. pen., quali il numero delle violazioni ed i precedenti penali dell'imputato ha adempiuto l'obbligo di motivazione richiesto nel caso specifico rispetto al trattamento sanzionatorio ed al diniego delle attenuanti ex art.62-bis cod.pen. Deve poi ricordarsi che , rispetto alla negata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto), questa Corte ha già chiarito che l'assenza dei presupposti per l'applicazione della relativa causa di non punibilità può essere rilevata dal giudice di merito anche con motivazione implicita (Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, Scopazzo, Rv. 268499), eventualmente riFerita ad elementi circostanziali del reato (Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Tempera, Rv. 270033); motivazione da cui si possa ricavare la valutazione complessiva e congiunta delle peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto degli indici qualificatori indicati dall'art. 133, primo comma, cod. pen. (modalità della condotta, grado di colpevolezza da essa desumibile, entità del danno o del pericolo: Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). Orbene, la sentenza impugnata non è alla stregua di ciò sul punto eccepibile, richiamando precise ragioni a sostegno della non levità della condotta, facendo riferimento alla non minima offensività delle violazioni delle prescrizioni da parte dell'imputato ed alla sua frequentazione di altri pregiudicati. 5.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. 5
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2023.