Sentenza 10 dicembre 2001
Massime • 1
L'omessa contestazione ed utilizzazione di un reato ai fini dell'emissione della misura cautelare è mancanza alla quale non può ovviare il giudice del riesame con la procedura di correzione dell'errore materiale, poiché si tratta di omissione che è conseguente ad un procedimento valutativo e consapevole del giudice per le indagini preliminari, anche se basata su una cognizione distratta, e non ad un errore materiale, cioè ad un mero scostamento fra volontà ed estrinsecazione della medesima (in applicazione di tale principio la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame con la quale era stato corretto d'ufficio il provvedimento cautelare nel quale era stata omessa la correlazione del nome dell'indagato con il reato indicato nel prospetto delle contestazioni).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/12/2001, n. 4277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4277 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIOVANNI CASO - Presidente - del 10/12/2001
1. Dott. BRUNO OLIVA - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ANTONIO S. AGRÒ - Consigliere - N. 3666
3. Dott. ARTURO CORTESE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. DOMENICO CARCANO - Consigliere - N. 24044/2001
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
KU Indrit, n- 02.03.1976 a Durazzo (Albania)
avverso l'ordinanza emessa il giorno 09.05.2001 dal Tribunale di Milano;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata, e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Arturo Cortese;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco P. Iacoviello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
Con ordinanza emessa il giorno 09.05.2001 il Tribunale di Milano, pronunciando sul riesame proposto nell'interesse di KU Indrit avverso l'ordinanza 16.02.2001 con cui il GIP gli aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere, annullava l'ordinanza impugnata relativamente al reato di cui al capo 41 (appartenenza ad associazione finalizzata al narcotraffico) e la confermava con riferimento al reato di cui al capo 21 (concorso nel traffico di ingente quantitativo di eroina), ritenendo che tale reato, indipendentemente dal mancato inserimento, attribuito a errore materiale, dell'indagato nell'elenco degli indiziati posto in testa alla incolpazione, fosse stato nella sostanza contestato al KU, che sullo stesso si era anche adeguatamente difeso, e fosse corredato dei requisiti della gravità indiziaria.
Propone ricorso il KU, rilevando che nella specie del tutto illegittimamente il Tribunale è ricorso all'istituto dell'errore materiale per ritenere che la misura cautelare fosse stata richiesta ed emessa in relazione al reato di cui al capo 21, laddove la scelta di non contestare tale reato ai fini della misura cautelare, al di là della eventuale presenza di elementi indiziari nel corpo del provvedimento (ritenuti peraltro, secondo il ricorrente, inidonei, nel giudizio degli organi deputati a valutarli, a sostenere l'accusa), appariva chiara, inequivoca e reiterata nell'ordinanza del GIP e nella richiesta del P.M. e confermata in modo inoppugnabile dalla mancata iscrizione del KU nel registro degli indagati in ordine al reato in questione.
La mancata correlazione del nome dell'indagato al reato integrava peraltro una nullità dell'ordinanza applicativa a sensi dell'art. 292 cpp. per la quale non si sarebbe mai potuto fare ricorso, giusta l'esplicita previsione dell'art. 130 cpp., alla correzione dell'errore materiale.
Indubbia sarebbe poi nella specie anche la violazione del diritto di difesa, essendo fra l'altro, le contestazioni sollevate sul punto dal difensore in sede di riesame, dirette a evidenziare nella sostanza che il capo 21 non fosse stato contestato all'indagato.
La motivazione sulla gravità indiziaria e sulle esigenze cautelari sarebbe in ogni caso del tutto carente e illogica. Nella specie sarebbe stato infine espletato l'interrogatorio di garanzia senza che fosse stato dato tempestivo avviso al difensore. DIRITTO
Il ricorso è fondato nei sensi e per i motivi di cui appresso. Nella specie, invero, il presunto errore materiale che sarebbe consistito nella omessa correlazione formale del nome dell'indagato con il reato di cui al capo 21 sia nel prospetto delle contestazioni sia nella parte dispositiva - sarebbe avvenuto già nella richiesta della misura cautelare avanzata dal P.M., e riprodotto poi pedissequamente nell'ordinanza applicativa del GIP. Ora, a fronte di un ipotizzato errore, consistente nell'omessa contestazione e utilizzazione di un reato ai fini dell'emissione della misura cautelare, contenuto nella richiesta del P.M., e di cui il GIP non dia esplicita contezza, riproducendo nel proprio provvedimento lo schema espositivo-motivo della richiesta, può supporsi o che il GIP non abbia ritenuto la sussistenza del detto errore o che non se ne sia accorto: in entrambi i casi, però, la reiterazione dell'esclusione di quel reato da quelli formalmente contestati e utilizzati nei confronti dell'indagato ai fini della emissione della misura sarebbe comunque conforme e conseguente ad un procedimento valutativo e consapevole del GIP, basato su una cognizione compiuta nel primo caso e distratta nel secondo, e mai di un errore materiale, cioè di un mero scostamento fra volontà ed estrinsecazione della medesima.
Il Tribunale, pertanto, non può mai in tal caso correggere d'ufficio il provvedimento del GIP, ritenendo che anche in esso l'esclusione formale del detto reato sia effetto - come, in ipotesi, nella richiesta del P.M. - di mera omissione materiale. Un simile intervento, "correttivo" in pregiudizio dell'indagato potrebbe essere legittimato solo in base a un appello (ritenuto fondato) del P.M., diretto a far valere un ipotetico errore di interpretazione della richiesta del P.M. da parte del GIP.
Consegue da quanto sopra che l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al capo 21. Non occorre disporre la liberazione del ricorrente, che risulta essere stato già scarcerato in data 25.10.2001 per difetto delle esigenze cautelari.
P.Q.M.
visti gli artt. 615 e 620 cpp., annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente al capo 21.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2002