Sentenza 19 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/04/2001, n. 5813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5813 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2001 |
Testo completo
EPUBBLICA ITALIANA O 3/0 15 8 13 4 3 , 1 2 E - 1 3 1 - 6 7 T . R 1 4 1 9 9 9 . T 1 N A ) E I P A C D D C E G I I U E I N T S . ( L L E O E B O I Z A N S G I R T E A E R D S E T N E IN NOME POCO ITA MUDICASSAZIONE Oggetto Risarcimento darmi da SEZIONE TERZA CIVILE atto illecito. Bosta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 21055/98 Dott. Angelo GIULIANO Presidente Consigliere Dott. Vincenzo SALLUZZO Cron.12470 Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Consigliere Rep. Dott. Italo PURCARO Ud. 22/01/01Rel. ConsigliereDott. Alberto TALEVI ha pronunciato la seguente SE NTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio dal Sig. SOLE 24 ORE SIMONETTI RAFFAELLO EMANUELE, difeso dall'avvocato 300 per diritti L. 11 19 APR. 2001 ALDO DIAMANTINI ed elettivamente domiciliato presso IL CANCELLIERE il suo studio-recapito in ROMA VIA CELIMONTANA 38 (studio dell'avvocato BENITO PIERO PANARITI), giusta delega in atti;
ricorrente-
contro
VA, NA ES, NA elettivamente domiciliati in ROMA VIA CASSIODORO 19, presso lo studio dell'avvocato ARTURO ALFIERI, che li 2001 difende anche disgiuntamente insieme all'avvocato 116 1 PIETRO MICUCCI, giusta delega in atti;
controricorrenti avversO la sentenza n. 38/98 del Giudice di pace di SENIGALLIA, emessa e depositata il 10/07/98 (R.G. 214/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/01 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'inammissibilità о in subordine per il rigetto del ricorso. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 24.4.1997 NT NT conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Senigallia, NE EM per sentirlo condannare al pagamento della somma di £ 1.189.227 oltre interessi e rivalutazione, quale risarcimento del danno provocato alla sua autovettura colpendola violentemente a calci. Il NE resisteva in giudizio e, autorizzato dal Giudice di Pace, chiamava in causa NT SS, figlio dell'attore, "...quale terzo responsabile...", per ottenerne la condanna al risarcimento degli eventuali effettivi danni subiti dall'auto predetta. Con sentenza decisa e depositata il 10.7.98, il Giudice di Pace di Senigallia, condannava NE FA EM al risarcimento del danno quantificato in £ 1.189.227 ed al pagamento delle spese processuali liquidate in £ 2.000.925 complessive oltre IVA e CPA;
e compensava le spese di causa tra NE FA EM e NT SS. Contro questa decisione ricorre per cassazione NE FA EM. Resistono con controricorso NT NT e NT SS. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo la parte ricorrente NE FA EM denuncia "... violazione dei principi generali dell'ordinamento; violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto;
carenza e comunque illogicità della motivazione su un punto decisivo;
violazione del principio dell'onere della prova in capo all'attore (art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.; art. 2043, 2697c.c.; 116 c.p.c.)...” esponendo le seguenti doglianze. NE FA EM è stato condannato non solo in assenza di prove, ma in totale contrasto (e senza motivazione) con le risultanze processuali;
il ricorrente non ha mai riconosciuto di aver provocato i danni dell'auto, ma ha solo dichiarato di essere caduto, a seguito di un colpo 3 ricevuto in occasione del diverbio con NT SS, sopra un'auto parcheggiata sul luogo del diverbio;
detto luogo trovasi poi in un'altra via rispetto a quella ove trovavasi parcheggiata l'auto oggetto del giudizio. Il motivo è inammissibile. Questa Corte (Cass. SEZ. U. n. 00716 del 15/10/1999) ha già rilevato quanto segue: "A seguito della nuova formulazione dell'art. 113 secondo comma cod. proc. civ., il giudice di pace, quando pronunzia in controversie di valore non superiore ai due milioni non deve procedere alla individuazione della norma di diritto sostanziale astrattamente applicabile alla fattispecie, ne' e' tenuto al rispetto dei principi regolatori della materia e dei principi generali dell'ordinamento, essendo tenuto soltanto all'osservanza delle norme costituzionali e di quelle comunitarie (ove di rango superiore a quelle ordinarie), nonche', a norma dell'art. 311 cod. proc. civ., di quelle processuali e di quelle sostanziali cui le norme processuali facciano rinvio, giacche', in tali controversie, egli deve giudicare facendo immediata applicazione di un'equita' cosiddetta formativa o sostitutiva (e non della cosiddetta equi ta' correttiva o integrativa) e deve percio' fondarsi su di un giudizio di tipo intuitivo e non sillogistico. Ne consegue che le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie del suindicato valore (sentenze da ritenersi sempre pronunciate secondo equita', anche quando il giudice abbia fatto applicazione di una norma di legge, con o senza espressa indicazione della sua rispondenza all'equita') sono ricorribili in cassazione per violazione delle norme processuali ai sensi dell'art. 360 primo comma numeri 1, 2 e 4 cod. proc. civ. (in quest'ultimo caso anche con riferimento alle ipotesi di inesistenza della motivazione), nonche' ai sensi del N. 5 dell'art. 360 citato, quando l'enunciazione del criterio di equita' adottato sia inficiata da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza, ovvero di radicale ed insanabile contraddittorieta' della motivazione, mentre la censura di violazione della legge sostanziale ai sensi del N. 3 del citato art.360 e' consentita soltanto in caso di inosservanza o falsa applicazione della costituzione e delle norme comunitarie (se di rango superiore a quelle ordinarie), senza che tale interpretazione dell'art. 113 secondo comma cod. proc. civ. renda la norma sospettabile di illegittimita' costituzionale per contrasto con l'art. 24 Cost.". Nel solco di tale filone interpretativo, meglio precisando parte di tali affermazioni, va affermato il seguente principio di diritto: le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie di valore non superiore ai due milioni (sentenze da ritenersi sempre pronunciate secondo equità, anche quando il giudice abbia fatto applicazione di una norma di legge, con o senza espressa indicazione della sua rispondenza all'equità) sono ricorribili in cassazione per violazione delle norme processuali ai sensi dell'art. 360 primo comma numeri 1, 2 e 4 cod. proc. civ. (in quest'ultimo caso anche con riferimento alle ipotesi di inesistenza della motivazione), nonché ai sensi del N. 5 dell'art. 360 citato, con riferimento alle sole ipotesi equiparabili a quella di inesistenza della motivazione e cioè allorquando quest'ultima pur sussistendo formalmente, debba considerarsi meramente apparente per la concreta impossibilità di comprenderne la ratio decidendi (ad es. a causa di radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione), mentre la censura di violazione della legge sostanziale ai sensi del N. 3 del citato art.360 e' consentita soltanto in caso di inosservanza o falsa applicazione della costituzione e delle norme comunitarie (se di rango superiore a quelle ordinarie). Nella specie trattasi chiaramente di controversia di valore non superiore ai due milioni;
non viene ritualmente lamentata la mancanza o mera apparenza della motivazione (che del resto sussiste e non è meramente apparente); non viene ritualmente lamentata la violazione di specifiche norme processuali ai sensi dell'art. 360 primo comma numeri 1, 2 e 4 c. p. c.; né la violazione della costituzione o di 5 norme comunitarie. Deve pertanto concludersi che il motivo di ricorso è inammissibile. Non sembra inutile rilevare che ulteriori autonome (e già di per sé decisive) ragioni di inammissibilità sono costituite: -a) dal fatto che le doglianze non consistono nella rituale esposizione di vizi (quelli che sembrano lamentati sono formalmente prospettati come anche giuridici, ma in realtà appaiono sostanzialmente tutti logici), ma nell'esposizione di argomentazioni volte a suffragare una diversa interpretazione e/o valutazione delle risultanze processuali ( e tra l'altro delle sopra citate affermazioni dello stesso ricorrente); b) dal fatto che dette risultanze non vengono adeguatamente e ritualmente riportate in violazione del principio dell'autosufficienza del ricorso (cfr. tra le altre Cass. n. 2838 del 25/03/1999: “Nel giudizio di legittimita', il ricorrente che deduce l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per mancata o erronea valutazione di alcune risultanze probatorie ha l'onere, in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di specificare, trascrivendole integralmente, le prove non (o mal) valutate, nonche' di indicare le ragioni del carattere decisivo delle stesse"). Il ricorso va dunque respinto. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione. R T T L 4 6 A E 3 . 9 2 1 1 - 1 1 - . 1 9 . ) E E C 9 3 7 4 I D , P C . N A N I U G T I I D E S ( S N D I E R T A G S R E E N O E T A Z I L E B O E O L
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso a Roma il 22.1.2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Alberto Thei ル CANCELLIERE C1 Giovanni Glambattiste Deposita'a in Cancelleria 19 APR 2001Oggi, lì 6 IL CANCELLIERE Giovanni Giambattista R P E U N I O E Z A S S T R O C