Sentenza 1 marzo 2006
Massime • 1
Il principio di irretroattività della legge penale, sancito dagli artt. 2 cod. pen. e 25, comma secondo, Cost., è operante nei riguardi delle norme incriminatrici ma non rispetto alle misure di sicurezza, sicché la confisca può essere disposta anche in riferimento a reati commessi nel tempo in cui essa non era legislativamente prevista ovvero era diversamente disciplinata quanto a tipo, qualità e durata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/03/2006, n. 9269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9269 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di Consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 01/03/2006
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 793
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 030977/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CO IA, N. IL 04/11/1962;
avverso ORDINANZA del 12/07/2005 G.I.P. TRIBUNALE di VERONA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SILVESTRI GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Monetti Vito, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
che, con ordinanza del 12.7.2005, il G.I.P. del Tribunale di Verona, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta di dissequestro di somme presentata da RI IA e disponeva la confisca delle stesse, ritenendole profitto dei reati per i quali al RI era stata applicata la pena a norma dell'art. 444 c.p.p.;
che il difensore del RI proponeva ricorso per Cassazione denunciando l'illegittimità del provvedimento di confisca per carenza di motivazione e di prova in ordine all'esistenza dei presupposti della confisca, sull'assunto che non era stata dimostrata la provenienza dai reati delle somme confiscate e che la possibilità della confisca facoltativa in caso di patteggiamento era stata prevista dalla L. n. 134 del 2003, entrata in vigore dopo la data di commissione dei reati;
che il ricorso è infondato;
che il Giudice dell'esecuzione ha ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi dei reati di frode fiscale e di truffa contestati al RI e ne ha ricavato la conclusione, con adeguata motivazione, che le somme sequestrate rappresentano il profitto delle attività criminose attribuite all'imputato, onde le linee argomentative dell'ordinanza impugnata resistono ai rilievi critici del ricorrente;
che il principio di irretroattività della legge penale, sancito dall'art. 2 c.p., e art. 25 Cost., comma 2, è operante nei riguardi delle norme incriminatrici e non anche rispetto alle misure di sicurezza, sicché la confisca può essere disposta anche in riferimento a reati commessi nel tempo in cui non era legislativamente prevista ovvero era diversamente disciplinata quanto a tipo, qualità e durata (Cass., Sez. 1^, 19 maggio 1999, P.M. in proc. Musliu, rv. 213941; Sez. 1^, 19 maggio 2000, Carrozzo, rv. 216185);
che, pertanto, il tribunale ha correttamente applicato il novellato art. 445 c.p.p., che in caso di patteggiamento consente anche la confisca facoltativa;
che al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2006