Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/01/2001, n. 256
CASS
Sentenza 10 gennaio 2001

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Poiché il rapporto di obbligazione contributiva nasce ed è conformato nella sua consistenza direttamente dalla legge, mentre gli atti ed i procedimenti amministrativi posti in essere dall'istituto previdenziale in ordine alla sua gestione rivestono natura meramente ricognitiva, non sono propriamente riconducibili alla figura dell'autotutela quale espressione del potere autoritativo dell'amministrazione di provvedere in merito ad atti precedentemente emanati - e quindi non sono assoggettate alle relative garanzie formali e sostanziali - le iniziative dell'istituto previdenziale dirette alla riscossione di contributi che con precedenti determinazioni esso aveva ritenuto non dovuti. La questione di legittimità costituzionale circa il diverso trattamento praticato all'obbligazione contributiva rispetto a quella tributaria, in relazione all'art. 11 della legge n. 212 del 2000 (statuto del contribuente), che dà a situazioni di affidamento dell'obbligato, non è rilevante rispetto a fattispecie pregresse. (Fattispecie relativa a sgravi contributivi).

Ai fini dell'applicazione dello sgravio contributivo aggiuntivo previsto dall'art. 18, comma quarto, del D.L. 30 agosto 1968 n. 918 (nel testo sostituito dall'art. 1 della legge di conversione 25 ottobre 1968 n. 1089) e di quello supplementare di cui all'art. 1, comma primo, D.L. 5 luglio 1971 n. 429 (convertito in legge 4 agosto 1971 n. 589), per stabilire se in un'azienda si sia effettivamente verificato un incremento occupazionale rispetto alla situazione esistente alle date di riferimento fissate dalle suddette norme, occorre avere riguardo al concetto di azienda in senso oggettivo, senza tenere conto di tutte le eventuali variazioni intervenute sia nella titolarità dell'impresa che negli assetti organizzativi. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso il diritto agli sgravi in un'ipotesi di riorganizzazione di un'impresa societaria, in asserita situazione prefallimentare, mediante un aumento di capitale e la realizzazione di un nuovo stabilimento, peraltro avente ad oggetto il medesimo tipo di produzione e occupante il personale già in organico).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/01/2001, n. 256
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 256
Data del deposito : 10 gennaio 2001

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