Sentenza 10 gennaio 2001
Massime • 2
Poiché il rapporto di obbligazione contributiva nasce ed è conformato nella sua consistenza direttamente dalla legge, mentre gli atti ed i procedimenti amministrativi posti in essere dall'istituto previdenziale in ordine alla sua gestione rivestono natura meramente ricognitiva, non sono propriamente riconducibili alla figura dell'autotutela quale espressione del potere autoritativo dell'amministrazione di provvedere in merito ad atti precedentemente emanati - e quindi non sono assoggettate alle relative garanzie formali e sostanziali - le iniziative dell'istituto previdenziale dirette alla riscossione di contributi che con precedenti determinazioni esso aveva ritenuto non dovuti. La questione di legittimità costituzionale circa il diverso trattamento praticato all'obbligazione contributiva rispetto a quella tributaria, in relazione all'art. 11 della legge n. 212 del 2000 (statuto del contribuente), che dà a situazioni di affidamento dell'obbligato, non è rilevante rispetto a fattispecie pregresse. (Fattispecie relativa a sgravi contributivi).
Ai fini dell'applicazione dello sgravio contributivo aggiuntivo previsto dall'art. 18, comma quarto, del D.L. 30 agosto 1968 n. 918 (nel testo sostituito dall'art. 1 della legge di conversione 25 ottobre 1968 n. 1089) e di quello supplementare di cui all'art. 1, comma primo, D.L. 5 luglio 1971 n. 429 (convertito in legge 4 agosto 1971 n. 589), per stabilire se in un'azienda si sia effettivamente verificato un incremento occupazionale rispetto alla situazione esistente alle date di riferimento fissate dalle suddette norme, occorre avere riguardo al concetto di azienda in senso oggettivo, senza tenere conto di tutte le eventuali variazioni intervenute sia nella titolarità dell'impresa che negli assetti organizzativi. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso il diritto agli sgravi in un'ipotesi di riorganizzazione di un'impresa societaria, in asserita situazione prefallimentare, mediante un aumento di capitale e la realizzazione di un nuovo stabilimento, peraltro avente ad oggetto il medesimo tipo di produzione e occupante il personale già in organico).
Commentario • 1
- 1. Ripetibilità dell’indebito per assenza dei requisiti pensionistici. Il casoRedazione · https://responsabilecivile.it/ · 9 gennaio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/01/2001, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO MILEO - Presidente -
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - rel. Consigliere -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - Consigliere -
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
SCEV SP, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, via Gerolano da Carpi, n. 6, presso l'avv. Mario Antonini, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Andronico con procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del presidente in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza, n. 17, presso gli avvocati Antonino Sgroi, Antonietta Coretti e Mario Poti, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente -
nonché da
ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), come sopra rappresentato, domiciliato e difeso;
- ricorrente incidentale -
contro
SCEV SP, come sopra rappresentata, domiciliata e difesa;
- intimata -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Catania n. 308 in data 28 gennaio 1997 (R.G. 3802/95);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12.10.2000 dal Consigliere Dott. pasquale Picone;
uditi gli avvocati Andronico e Sgroi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, inammissibile il ricorso incidentale.
Svolgimento del processo
La CE SP ha proposto opposizione avverso il decreto del Pretore di Catania che le ingiungeva il pagamento della somma di L. 16.567.567.978 in favore dell'Inps per contributi omessi e somme aggiuntive relativamente al periodo 1.5.1978-31.7.1992. La decisione di primo grado, di accoglimento parziale dell'opposizione con riduzione della somma a L.
4.875.110.880 per effetto dell'esclusione delle sanzioni civili e la fissazione della decorrenza degli interessi legali dalla data della domanda giudiziale, è stata in parte riformata, in punto di decorrenza degli interesse legali, dal Tribunale di Catania, che ha deciso sugli appelli dell'Inps e della società, rispettivamente, principale e incidentale. In ordine alla sussistenza dell'omissione contributiva, il Tribunale ha accertato in fatto che la società aveva chiesto all'Inps, con istanza del 15.5.1984, di fruire a decorrere dall'1.5.1978 degli sgravi previsti dalla legge per le imprese di nuova costituzione, istanza accolta dall'Istituto con nota 14.4.1986; successivamente, all'esito di accertamento ispettivo, l'Inps aveva mutato avviso e, ritenuto inesistente il presupposto dello sgravio contributivo, chiesto il pagamento delle differenze contributive, oltre accessori, notificando il verbale degli ispettori in data 15.10.1992 con l'assegnazione di termine dilatorio di trenta giorni per il versamento.
Ha, quindi, ritenuto che l'Inps, rilevata l'erronea concessione dello sgravio, aveva il potere di annullare in sede di autotutela e di controllo la precedente determinazione favorevole;
che lo sgravio non spettava in assenza del requisito della novità della struttura produttiva e della creazione di nuovi posti di lavoro, atteso che la società, con l'aumento di capitale, la realizzazione di un nuovo stabilimento e l'acquisto di nuovi macchinari, nonché con l'incremento della produzione, aveva proseguito l'attività precedente (realizzazione di traverse ferroviarie) e mantenuto in servizio lo stesso numero di occupati, restando irrilevante che in questo modo si fosse evitato il fallimento e il licenziamento dei lavoratori;
che il recupero dei contributi pregressi non trovava ostacolo nel disposto dell'art. 3, comma 8, l. 335/1995, inapplicabile alla fattispecie non versandosi nell'ambito dei provvedimenti di variazione della classificazione dei datori di lavoro;
che non poteva dubitarsi dello stato di buona fede della società, che aveva rappresentato fedelmente i fatti e si era rimessa alla valutazione dell'Istituto, per cui non erano dovute le sanzioni civili per l'omissione contributiva;
che l'Inps non aveva agito per la ripetizione di indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c., sicché gli interessi legali, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, erano dovuti dalla scadenza del termine (15.11.1992) assegnato per il pagamento con la notifica del verbale ispettivo;
che l'eccezione di prescrizione decennale era, invece, in parte fondata. Di conseguenza, il Tribunale ha condannato la CE SP al pagamento dei contributi omessi dal 5.10.1979 (nei limiti della prescrizione), con gli interessi legali dal 15.11.1992.
Per la cassazione della sentenza del Tribunale di Catania ricorrono la società CE, in via principale per tre motivi e l'Inps, in via incidentale per un unico motivo, a mezzo del controricorso con il quale resiste al ricorso principale.
Motivi della decisione
1. Preliminarmente la Corte riunisce il ricorsi proposti contro la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.).
2. Il primo motivo del ricorso principale denunzia violazione dell'art. 97 Cost. e vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, per avere il Tribunale ritenuto che legittimamente l'Inps aveva proceduto all'annullamento di ufficio della precedente determinazione favorevole sull'istanza di concessione dello sgravio, senza considerare i limiti del potere di autotutela, il cui esercizio richiede fatti sopravvenuti e congrua motivazione circa la comparazione tra interesse pubblico all'eliminazione dell'atto e grado di affidamento ingenerato nel destinatario del provvedimento favorevole.
2.1. La tesi sviluppata con il primo motivo di ricorso è stata già in più occasioni disattesa dalla giurisprudenza della Corte, con l'enunciazione del principio di diritto secondo il quale in forza del potere di autotutela spettante, in via generale, alle amministrazioni pubbliche, l'Inps è legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, con effetto ex tunc, qualsiasi provvedimento che risulti ab origine adottato in contrasto con la normativa vigente, ivi compreso quello concernente la fruizione di uno sgravio contributivo;
consegue all'esercizio di tale potere quello di provvedere all'eliminazione degli effetti del precedente atto illegittimo mediante il recupero dei contributi indebitamente non corrisposti dal soggetto obbligato, senza che a ciò sia d'ostacolo la buona fede del debitore, attesa l'irrilevanza degli atteggiamenti psicologici nello svolgimento del rapporto previdenziale, completamente governato dalla legge e soggetto ad un regime pubblicistico, salvo che sia la legge stessa a disporre, in via d'eccezione, diversamente (Cass. 20 novembre 1991 n. 12466; 10 maggio 1995, n. 5088; 8 febbraio 2000, n. 1399).
2.2. L'orientamento merita di essere pienamente condiviso nelle conclusioni alle quali perviene, ancorché si debba precisare, proprio al fine di dimostrare l'erroneità delle tesi giuridiche sviluppate dalla parte ricorrente, che in realtà, intesa l'autotutela quale espressione del potere autoritativo dell'amministrazione di provvedere in merito all'emanazione di atti precedenti, effettivamente è assoggettata a tutte le garanzia formali (rispetto delle disposizioni della l. 241/1990) e sostanziali (motivazione in ordine alla sussistenza di uno specifico interesse pubblico, particolarmente in rapporto all'annullamento di ufficio di un atto che ha prodotte situazioni sulla cui stabilità il destinatario aveva confidato) proprie dell'attività provvedimentale. Senonché, il rapporto di obbligazione contributiva nasce ed è conformato nella sua consistenza direttamente dalla legge e gli atti ed i procedimenti amministrativi posti in essere dall'istituto previdenziale in ordine alla sua gestione rivestono natura meramente ricognitiva, preordinati come sono esclusivamente alla riscossione dei crediti o al pagamento dei debiti. Ne discende che alle determinazioni dell'ente previdenziale, comunque assunte, anche, in ipotesi, in violazione di regole procedurali, non si possono collegare effetti sul piano dell'obbligazione, che non è suscettibile di mutare per questo i suoi contenuti (cfr. Cass. 18 agosto 1999, n. 8713; 16 agosto 2000, n. 10842). A tale principio può derogare solo la legge, mediante specifiche disposizioni che attribuiscano ad atti emessi o comportamenti tenuti nella gestione del rapporto obbligatorio la capacità di influenzare il rapporto stesso. Ne sono principali esempi l'art. 9 d.lgs. n. 88/2000, nella parte in cui dispone che gli errori commessi nell'attribuzione delle prestazioni devono essere rilevati dall'Inail entro un termine di dieci anni, altrimenti il rapporto di obbligazione continua così come inizialmente era stato considerato dall'Istituto; l'art. 11 l. n. 212/2000 - "Statuto del contribuente" - che dispone che l'obbligazione tributaria assume per il singolo contribuente definitivamente il contenuto corrispondente alla risposta fornita all'interpello del contribuente medesimo. Poiché alla fattispecie non sono applicabili principi del tipo di quelli esaminati, il motivo di ricorso deve essere respinto. Nè potrebbe farsi questione di legittimità costituzionale circa il diverso trattamento praticato all'obbligazione contributiva rispetto a quella tributaria, quale risultante dalla menzionata legge n. 212 del 2000, perché tale diversità di trattamento è configurabile soltanto in relazione a situazioni di affidamento dell'obbligato venutesi a creare dopo l'entrata in vigore della legge stessa.
3. Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione del d.l. 30 agosto 1968, n. 918 e successive modificazioni, nonché il vizio di omessa e insufficiente motivazione, in relazione alla decisione del Tribunale di esclusione del diritto allo sgravio contributivo. Secondo la ricorrente, le circostanze di fatto accertate avrebbero dovuto indurre alla conclusione che si era in presenza di una nuova realtà produttiva, atta a produrre nuova occupazione e che anzi aveva di fatto portato ad un incremento delle unità effettivamente occupate. Nello stesso motivo, vi è poi un accenno alla questione dell'applicabilità delle legge 335/1995, con rinvio alle deduzioni contenute nell'atto di appello.
3.1. In punto di diritto, la tesi del Tribunale è conforme alla legge, poiché il presupposto del diritto alla sgravio è la creazione di una nuova realtà produttiva con incremento del numero dei lavoratori occupati.
Ha deciso, infatti, la Corte che ai fini dell'applicazione dello sgravio contributivo aggiuntivo previsto dall'art. 18, comma 4, del d.L 30 agosto 1968, n. 918 (nel testo sostituito dall'art. 1 della legge di conversione 25 ottobre 1968 n. 1089), e di quello supplementare di cui all'art. 1, comma 1, d.l. 5 luglio 1971, n. 429 (convertito in l. 4 agosto 1971, n. 589), per stabilire se in un'azienda si sia effettivamente verificato un incremento occupazionale rispetto alla situazione esistente alle date di riferimento fissate dalle suddette norme, occorre avere riguardo al concetto di azienda in senso oggettivo, senza tener conto di tutte le eventuali variazioni intervenute sia nella titolarità dell'impresa che negli assetti organizzativi (Cass. 8 aprile 1992, n. 4274; 6 agosto 1996, n. 7183; per l'enunciazione di un ordine di concetti sostanzialmente identico: Cass. 8 maggio 1987, n. 4278; 5 febbraio 1998, n. 1180), nonché al fatto che non soltanto vi siano "nuovi assunti", ma che i nuovi assunti vadano altresì "ad incremento delle unità effettivamente occupate" (Cass. 21 dicembre 1994, n. 10994). Pertanto, la tesi della ricorrente, secondo cui dovrebbe essere attribuito rilievo ai mutamenti organizzativi che sono valsi ad evitare licenziamenti, pur restando immutato il numero complessivo degli occupati, è destituita di fondamento, proponendo, in materia di benefici contributivi che derogano il regime ordinario, un'interpretazione tale da comportare un ampliamento a casi non consideratì dalla legge.
3.2. Gli altri profili dello stesso motivo non possono essere presi in esame dalla Corte: il primo rappresenta una - inammissibile diretta contestazione dell'accertamento di fatto compiuto dal Tribunale, mediante la deduzione che erano state fatte nuove assunzioni.
3.3. Il secondo si pone il contrasto con il principio di autosufficienza del ricorso, operando un rinvio all'atto di appello ed omettendo di conseguenza di esplicitare nel ricorso la critica mossa alla sentenza impugnata.
4. Il terzo motivo del ricorso principale denunzia violazione dell'art. 2033 e omessa, insufficiente, erronea valutazione, in ordine alla statuizione relativa alla decorrenza degli interessi legali.
4.1. Il motivo, che si basa sul disposto dell'art. 2033 c.c., norma che nega al creditore il diritto agli interessi legali nei confronti del debitore in buona fede per il periodo precedente la proposizione della domanda giudiziale, è destituito di fondamento giuridico. L'Inps ha agito per il pagamento di contributi omessi e non per ripetere indebiti pagamenti effettuati all'impresa.
5. Il ricorso incidentale, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 4 della legge n. 48 del 1988, di conversione, con modifiche, del d.l. n. 536 del 1987, nonché vizio della motivazione, domanda la cassazione della statuizione con la quale, nel presupposto della buona fede del debitore, il Tribunale ha escluso che fossero dovute le somme aggiuntive a titolo di sanzioni civili. La tesi principale dell'Inps è che la sanzione civile prescinde dallo stato psichico del debitore;
la tesi subordinata è che, in ogni caso, venuta meno la buona fede con la notifica del verbale ispettivo, da tale data doveva decorrere l'obbligo di pagamento delle somme aggiuntive.
5.1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile a causa della mancata esposizione dei fatti di causa.
Le norme di cui agli art. 366 n. 3 e 371 c.c. vanno interpretate nel senso che il ricorso incidentale, al pari di quello principale, deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti della causa, ed è, pertanto, inammissibile tutte le volte in cui si limiti ad un mero rinvio all'esposizione del fatto contenuta nel ricorso principale o nella sentenza impugnata, potendo il requisito di cui all'art. 366, comma 1, c.c. ritenersi sussistente solo quando, nel contesto dell'atto di impugnazione, si rinvengano gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalle parti, senza necessità di ricorso ad altre fonti, compresa la sentenza impugnata (Cass., sez. un., 13 febbraio 1998, n. 1513). Tutto ciò, dall'esame del controricorso nel quale è contenuto il ricorso incidentale non emerge (tra l'altro, nella memoria illustrativa, depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c., l'Inps espressamente rinvia, in ordine al fatto, "a quanto esposto nella sentenza del giudice di 2^ grado").
6. L'esito della lite induce a compensare per intero le spese del giudizio di cassazione tra le parti.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
compensa interamente fra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2001