Cass. pen., sez. I, sentenza 22/09/2000, n. 5224
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Sentenza 22 settembre 2000

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L'adempimento dell'obbligo di denuncia della detenzione di armi di cui all'art. 38, comma 1, R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) non richiede necessariamente che il soggetto obbligato si rechi di persona nell'ufficio locale di p.s. o presso il locale comando dei carabinieri, prevedendo l'art. 58 del relativo regolamento di esecuzione che la denuncia stessa deve essere fatta nelle forme di cui al precedente art. 15, e cioè per iscritto in doppio esemplare e, conseguentemente, anche mediante spedizione dell'atto all'ufficio competente, con la conseguenza che non costituisce causa di giustificazione del reato di omessa denuncia di arma la condizione di detenzione dell'obbligato (nella specie, agli arresti domiciliari).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 22/09/2000, n. 5224
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5224
    Data del deposito : 22 settembre 2000

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