Sentenza 22 settembre 2000
Massime • 1
L'adempimento dell'obbligo di denuncia della detenzione di armi di cui all'art. 38, comma 1, R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) non richiede necessariamente che il soggetto obbligato si rechi di persona nell'ufficio locale di p.s. o presso il locale comando dei carabinieri, prevedendo l'art. 58 del relativo regolamento di esecuzione che la denuncia stessa deve essere fatta nelle forme di cui al precedente art. 15, e cioè per iscritto in doppio esemplare e, conseguentemente, anche mediante spedizione dell'atto all'ufficio competente, con la conseguenza che non costituisce causa di giustificazione del reato di omessa denuncia di arma la condizione di detenzione dell'obbligato (nella specie, agli arresti domiciliari).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/09/2000, n. 5224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5224 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI MARIO Presidente del 22/09/2000
1. Dott. SILVESTRI GIOVANNI Consigliere SENTENZA
2. Dott. GIORDANO UMBERTO " N. 5224
3. Dott. GIRONI EMILIO rel. " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DELEHAYE ENRICO " N. 10705/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RI AN n. il 01.07.1938
avverso sentenza del 19.11.1999 TRIBUNALE di ROMA sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. GIRONI EMILIO lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. per l'inammissibilità Motivi della decisione
La sentenza in epigrafe ha condannato RI TA alla pena di 200.000 di ammenda dichiarandola colpevole della contravvenzione di cui agli artt. 17 e 38 T.U.L.P.S. per aver, in qualità di coerede del padre RI PR, precedente detentore delle armi, omesso di denunziare la detenzione di due carabine, di due fucili e di una pistola, rinvenute il 2.9.1999 all'interno di una cassapanca ubicata in un immobile sito in Lupara di Mentana abitato, tra gli altri, dalla prevenuta, ivi all'epoca dimorante agli arresti domiciliari per altro fatto.
Il difensore ha proposto appello (qualificabile come ricorso ex artt. 593, co. 3 e 568, co. 5 c.p.p.), deducendo l'impossibilità dell'imputata di provvedere alla prescritta denunzia in quanto all'epoca della morte del padre in stato di arresti domiciliari, non senza segnalare la disparità di trattamento riservata alla donna rispetto agli altri numerosi coeredi del defunto pure residenti nello stesso immobile e codetentori delle armi, mai attinti da alcuna contestazione.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. L'adempimento dell'obbligo di denuncia della detenzione di armi di cui all'art. 38, co. 1, T.U.L.P.S. non richiede, infatti, necessariamente che il soggetto obbligato si rechi personalmente nell'ufficio locale di p.s. o presso il locale comando dei carabinieri, prevedendo l'art. 58 del relativo regolamento di esecuzione che la denuncia stessa deve essere fatta nelle forme di cui al precedente art. 15, ovvero "per iscritto in doppio esemplare" e, dunque, anche per mezzo di spedizione dell'atto all'ufficio competente (e ciò a tacere della possibilità per la RI di chiedere un permesso per recarsi personalmente a presentare la denuncia o, più semplicemente, di delegare taluno alla sua presentazione).
Non valutabili ne' sindacabili in questa sede sono, invece, le ragioni per cui l'addebito non sia stato esteso agli altri coeredi e codetentori delle armi, fermo restando l'obbligo di provvedere anche in capo all'odierna ricorrente per la sua qualità di comproprietaria "iure successionis" delle armi e, comunque, di materiale codetentrice delle stesse.
Ferma, in difetto di impugnazione del p.m., la sanzione irrogata dal giudice "a quo", va, peraltro, modificata la qualificazione giuridica del reato da costui compiuta, dovendosi nella specie ravvisare, in conformità alla consolidata giurisprudenza di questa corte, il delitto di detenzione illegale di armi comuni da sparo di cui agli artt. 2 e 7 l. n. 895/1967 e successive modificazioni (v., da ultimo, Cass., sez. I, 28.10.1998, Borsellino, Ced Cass., rv. 2123541 e 7.10.1996, Rosa, id., rv. 205916).
P.Q.M.
Qualificato il fatto come detenzione illegale di anni, ex artt. 2 e 7 l. n. 895/1967 e successive modificazioni, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché della somma di L.
1.000.000 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2000