Sentenza 21 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/03/2001, n. 4018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4018 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA OME EL P OLO FT0 4 1 8/ 0 1 LA CORTESUI Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 14687/98 - Presidente Dott. Manfredo GROSSI Consigliere Dott. Ernesto LUPO 8553 Cron. Consigliere Dott. Roberto PREDEN 1334 Rep. Dott. Antonio LIMONGELLI Rel. Consigliere Ud. 24/10/00 Dott. Michele LO PIANO - Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTEN ZA dal Sig.......IL SOLE 24 ORE per diritti L. 300 sul ricorso proposto da: EN GI, elettivamente domiciliato in ROMA 21 MAR. 2001 il IL CANCELLIERE presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato AIMERITO LORENZO, con studio in 10125 1000 CANCELLERIA TORINO VIA MADAMA CRISTINA N. 9, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
GREEN GARDEN SRL, in persona dell'amministratrice, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ACCA LARENZIA 16, presso 1'avvocato SAVINA STEFANIA, (studio Avv. DE CARO) difeso dall'avvocato PEDULLA' ANTONIO, giusta 2000 delega in atti;
1683 controricorrente 1 nonchè
contro
FALL DAPS CAMPERLIFE SNC;
intimato avversO la sentenza n. 411/98 della Corte d'Appello di depositata il 16/04/98; TORINO, emessa il 5/12/1997, RG.969/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/00 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 9.3.1991 la s.n.c. D.A.P.S. Cam- per Life, conduttrice di un immobile della Green Garden s.r.l., propose opposizione tardiva ad una convalida di sfratto per morosità pronunziata nei suoi confronti ad istanza della società locatrice. La Green Garden eccepi che la citazione in opposizione le era stata notificata iniziativa ad insidia dell'Avv. Giuliano Parmentola, sprovvisto di mandato. Il PR rimise le parti dinanzi al Tribuna- le di Torino, competente per valore. Il legale della D.A.P.S. Camper Life riassunse la causa oltre il termi- ne stabilito dal PR e la Green Garden eccepi la estinzione del procedimento. Con sentenza del 2 12.12.1994 il tribunale, rilevato che in atti non v'era prova del mandato asseritamente conferito dalla орро- nente all'avvocato Parmentola, perché questi non aveva depositato il fascicolo di parte e perché il mandato non risultava nemmeno dalla copia notificata dell'atto di opposizione, dichiarò nulla la opposizione alla con- valida е condannò l'avvocato Parmentola al pagamento delle spese processuali. Su appello dell'avvocato Par- mentola la Corte di Torino, con sentenza del 16.4.1998, ha confermato la sentenza del Tribunale con la stessa motivazione. Ricorre l'avvocato Parmentola con unico motivo. Resiste la Green Garden s.r.l. con controricor- SO. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente deduce che il Tribunale avrebbe dovu- to considerare che la opposizione alla convalida era stata riassunta oltre il termine e che la tardiva rias-- sunzione era stata subito eccepita dalla controparte. Sostiene, quindi, che il Tribunale avrebbe dovuto limi- tarsi a dichiarare la estinzione del procedimento, sen- za emettere alcuna ulteriore statuizione ed, in parti- colare, senza pronunziare sulle spese di causa, che, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. civ., avrebbero dovuto re- stare a carico di coloro che le avevano anticipate. Lamenta, pertanto, che la Corte di merito abbia confer- 3 mato la sentenza con cui il Tribunale, avendo osservato (erroneamente ad avviso del ricorrente) che il difenso- re della opponente D.A.P.S. era sprovvisto di mandato, aveva dichiarato nulla la opposizione ed aveva condan- nato lo stesso difensore al pagamento delle spese. Pro- duce, per la prima volta in sede di legittimità, il fa- scicolo di parte della D.A.P.S. La doglianza non ha fondamento. Il giudice non può emettere alcun provvedi- mento se innanzi tutto, e cioè "in limine litis", non abbia verificato la regolare costituzione delle parti. Non appaiono, pertanto, reprensibili le pronunzie con cui i giudici del merito, avendo pregiudizialmente ri- levato che neppure in grado di appello era stata acqui- sita la prova del conferimento all'avvocato Parmentola del mandato di promuovere la opposizione alla convalida dello sfratto, hanno ritenuto nulla la opposizione pro- posta dal legale. Il fascicolo di parte della D.A.P.S. (contenente, secondo quanto afferma il ricorrente, il mandato in argomento) non è suscettibile di esame nel giudizio di cassazione, nel quale, ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., possono prodursi soltanto atti e cumenti che riguardino la nullità della sentenza impu- gnata o l'ammissibilità del ricorso o del controricorso e cioè vizi che col ricorso non sono stati denunziati, né sono, comunque, ravvisabili. 4 I l ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente pagamento delle spese delcondanna del ricorrente al giudizio di cassazione, nonché alla rifusione degli onorari, che stimasi di liquidare in L. 2.000.000.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condan- ₤230.800 il ricorrente al pagamento delle spese processuali, na oltre agli onorari, liquidati in L.
2.000.000. Roma, 24.10.2000 1 IL CONSIGLIERE IL PRESIDENTE IL CANCELLIERE C1 Giovanni BA им Depositata in Cancelleria Oggi, li 21 MAR 2001 CANCELLIERE Giovanni BA Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 16.06 Iscritto a ruglo jl. Art. n.... .. " 4,000 1 290000 5