CASS
Sentenza 4 giugno 2026
Sentenza 4 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/06/2026, n. 20620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20620 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EL OV, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/09/2025 emessa dalla Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Roberto Pietro Bernocchi, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 30/09/2025 la Corte di appello di Roma, decidendo sull'appello proposto dall'imputato, ha confermato la sentenza del 02/12/2024 con la quale il Tribunale di Roma aveva condannato OV EL alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 493ter cod. pen. Secondo le conformi sentenze di merito il 19/06/2018 l'imputato, pur non essendone titolare, avrebbe utilizzato la carta di credito della persona offesa per effettuare pagamenti per circa 1.120 euro presso un albergo di Roma. Penale Sent. Sez. 2 Num. 20620 Anno 2026 Presidente: BE RG Relatore: DA AB Data Udienza: 31/03/2026 2 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si deduce inosservanza degli artt. 178, 417 e 429 cod. proc. pen. La difesa del ricorrente evidenzia che nell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare la persona offesa dal reato è stata erroneamente individuata in TT AN (quale direttore della struttura alberghiera dove l'imputato aveva indebitamente utilizzato la carta di credito) anziché nella società proprietaria della struttura stessa. Per effetto di tale errore la vera persona offesa non è mai stata citata in giudizio, come il difensore ha eccepito sia in udienza preliminare sia in tutte le successive fasi del processo. Si è quindi verificata la nullità prevista dall'art. 178 lett. c) cod. proc. pen. dalla quale discende la nullità di entrambe le sentenze di merito. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia la contraddittorietà della motivazione per travisamento della prova in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato. Secondo il difensore la Corte di appello ha travisato la testimonianza del teste AN, nella parte in cui quest'ultimo ha riferito delle carte di credito utilizzate dall'imputato per pagare il conto dell'albergo. Per effetto di tale travisamento il Giudice di merito ha dunque ritenuto provato l'utilizzo da parte del EL di una carta di credito diversa dalla sua e dunque integrato il reato contestato. 3. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni. 1. Il primo motivo, con il quale si eccepisce la nullità della sentenza per omessa citazione della persona offesa, è inammissibile per manifesta infondatezza. Questa Corte ha più volte affermato il principio di diritto, che si intende ribadire, secondo il quale la nullità derivante dall'omessa citazione della persona offesa, prevista dall'art. art. 178 lett. c) cod. proc. pen., così come quella derivante dalla omessa indicazione di tale parte nel decreto che dispone il giudizio, non possono essere eccepite dall'imputato, poiché egli manca di interesse all'osservanza delle disposizioni violate (Sez. 2, n. 51556 del 04/12/2019, Destro, Rv. 277812 – 01; Sez. 6, n. 35555 del 10/04/2003, [...], 3 Rv. 226512 – 01). Si tratta infatti di nullità a regime intermedio, ex art. 180 cod. proc. pen., e come tali soggette al regime di deducibilità di cui all'art. 182, comma 1, cod. proc. pen., secondo il quale tali nullità non possono essere eccepite da chi non ha interesse all'osservanza della disposizione violata;
interesse che non è certamente ravvisabile in capo all'imputato, sia perché scopo della citazione della persona offesa è unicamente quello di consentire alla stessa di partecipare al processo e costituirsi parte civile, sia perché, in ogni caso, l'imputato conserva la facoltà di citare la persona offesa come testimone. 2. Il secondo motivo, col quale si denuncia vizio di motivazione per travisamento della prova, è inammissibile per plurime ragioni. In primo luogo, occorre considerare che in tema di ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, in forza del quale, la parte ricorrente, a pena di inammissibilità, ha l'onere di allegare gli atti processuali che si assumono travisati ovvero di indicarli puntualmente nell'impugnazione (così demandandone la materiale allegazione alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato) (Sez. 5, n. 58897 del 03/12/2020, dep. 2021, Rv. 280419 – 01). Questa Corte, inoltre, ha più volte ribadito che il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, a dedurre l'esistenza di atti processuali non correttamente interpretati dal giudicante ma deve, invece necessariamente indicare anche le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, [...], Rv. 281085 – 01). Si deve infine considerare che, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, in caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, [...], Rv. 283777 – 01). Nel caso in esame, il ricorso difetta di tutti i requisiti di ammissibilità sopra indicati, atteso che: l'atto travisato non è stato né allegato né indicato;
nulla si dice in ordine alla sua decisività (essendo peraltro pacifico che la prova asseritamente travisata non è l'unica che è stata posta a fondamento della 4 decisione); non consta che il dato travisato sia stato utilizzato per la prima volta in sede di appello. 3. Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 31/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AB DA RG BE
udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Roberto Pietro Bernocchi, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 30/09/2025 la Corte di appello di Roma, decidendo sull'appello proposto dall'imputato, ha confermato la sentenza del 02/12/2024 con la quale il Tribunale di Roma aveva condannato OV EL alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 493ter cod. pen. Secondo le conformi sentenze di merito il 19/06/2018 l'imputato, pur non essendone titolare, avrebbe utilizzato la carta di credito della persona offesa per effettuare pagamenti per circa 1.120 euro presso un albergo di Roma. Penale Sent. Sez. 2 Num. 20620 Anno 2026 Presidente: BE RG Relatore: DA AB Data Udienza: 31/03/2026 2 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si deduce inosservanza degli artt. 178, 417 e 429 cod. proc. pen. La difesa del ricorrente evidenzia che nell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare la persona offesa dal reato è stata erroneamente individuata in TT AN (quale direttore della struttura alberghiera dove l'imputato aveva indebitamente utilizzato la carta di credito) anziché nella società proprietaria della struttura stessa. Per effetto di tale errore la vera persona offesa non è mai stata citata in giudizio, come il difensore ha eccepito sia in udienza preliminare sia in tutte le successive fasi del processo. Si è quindi verificata la nullità prevista dall'art. 178 lett. c) cod. proc. pen. dalla quale discende la nullità di entrambe le sentenze di merito. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia la contraddittorietà della motivazione per travisamento della prova in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato. Secondo il difensore la Corte di appello ha travisato la testimonianza del teste AN, nella parte in cui quest'ultimo ha riferito delle carte di credito utilizzate dall'imputato per pagare il conto dell'albergo. Per effetto di tale travisamento il Giudice di merito ha dunque ritenuto provato l'utilizzo da parte del EL di una carta di credito diversa dalla sua e dunque integrato il reato contestato. 3. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni. 1. Il primo motivo, con il quale si eccepisce la nullità della sentenza per omessa citazione della persona offesa, è inammissibile per manifesta infondatezza. Questa Corte ha più volte affermato il principio di diritto, che si intende ribadire, secondo il quale la nullità derivante dall'omessa citazione della persona offesa, prevista dall'art. art. 178 lett. c) cod. proc. pen., così come quella derivante dalla omessa indicazione di tale parte nel decreto che dispone il giudizio, non possono essere eccepite dall'imputato, poiché egli manca di interesse all'osservanza delle disposizioni violate (Sez. 2, n. 51556 del 04/12/2019, Destro, Rv. 277812 – 01; Sez. 6, n. 35555 del 10/04/2003, [...], 3 Rv. 226512 – 01). Si tratta infatti di nullità a regime intermedio, ex art. 180 cod. proc. pen., e come tali soggette al regime di deducibilità di cui all'art. 182, comma 1, cod. proc. pen., secondo il quale tali nullità non possono essere eccepite da chi non ha interesse all'osservanza della disposizione violata;
interesse che non è certamente ravvisabile in capo all'imputato, sia perché scopo della citazione della persona offesa è unicamente quello di consentire alla stessa di partecipare al processo e costituirsi parte civile, sia perché, in ogni caso, l'imputato conserva la facoltà di citare la persona offesa come testimone. 2. Il secondo motivo, col quale si denuncia vizio di motivazione per travisamento della prova, è inammissibile per plurime ragioni. In primo luogo, occorre considerare che in tema di ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, in forza del quale, la parte ricorrente, a pena di inammissibilità, ha l'onere di allegare gli atti processuali che si assumono travisati ovvero di indicarli puntualmente nell'impugnazione (così demandandone la materiale allegazione alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato) (Sez. 5, n. 58897 del 03/12/2020, dep. 2021, Rv. 280419 – 01). Questa Corte, inoltre, ha più volte ribadito che il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, a dedurre l'esistenza di atti processuali non correttamente interpretati dal giudicante ma deve, invece necessariamente indicare anche le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, [...], Rv. 281085 – 01). Si deve infine considerare che, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, in caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, [...], Rv. 283777 – 01). Nel caso in esame, il ricorso difetta di tutti i requisiti di ammissibilità sopra indicati, atteso che: l'atto travisato non è stato né allegato né indicato;
nulla si dice in ordine alla sua decisività (essendo peraltro pacifico che la prova asseritamente travisata non è l'unica che è stata posta a fondamento della 4 decisione); non consta che il dato travisato sia stato utilizzato per la prima volta in sede di appello. 3. Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 31/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AB DA RG BE