Sentenza 8 agosto 2003
Massime • 2
In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada e con riguardo al provvedimento di sospensione provvisoria della patente di guida emesso dal prefetto ai sensi dell'art. 223, comma secondo, cod. strada, deve ritenersi che il termine entro il quale il prefetto deve disporre la sospensione sia quello della ordinaria prescrizione quinquennale, atteso, da un lato, che il provvedimento, oltre ad assumere una funzione cautelare, riveste comunque natura amministrativa sanzionatoria - sicché sfugge, in quanto tale, al criterio d'immediatezza dell'applicazione -, e, dall'altro, che la norma citata, a differenza del precedente art. 218, non fissa alcun termine specifico al riguardo, limitandosi a prescrivere che il prefetto deve provvedere "appena ricevuti gli atti", ma comunque dopo aver sentito il parere della M.C.T.C., e previo accertamento della sussistenza di "fondati elementi di una evidente responsabilità" del soggetto in ordine ad un evento di danno alla persona derivante da una violazione del codice della strada.
In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la sospensione della patente di guida in conseguenza di eventi lesivi da incidente stradale (artt. 222 e 223 cod. strada) è configurata dal vigente codice della strada come sanzione amministrativa (pur essendo applicabile dal giudice penale per effetto della "vis attractiva" esercitata dal processo, se questo è in corso), con la conseguenza che, allorché manchino i presupposti per la procedibilità penale, come nel caso di difetto di querela, il potere di irrogare la sanzione in via cautelare resta attribuito al prefetto, ex art. 223, comma secondo, cit., a condizione che sussistano "fondati elementi di una evidente responsabilità" del soggetto in ordine ad un evento di danno alla persona dipendente da una violazione del codice della strada.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/08/2003, n. 11967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11967 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. MARZIALE Giuseppe - Consigliere -
Dott. MAGNO Giuseppe V. A. - rel. Consigliere -
Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RR CE, elettivamente domiciliato in Roma, via Sardegna, n. 2 9, presso l'Avvocato Giorgio Vasi, che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
Prefetto della Provincia di Corno;
- intimato -
avverso la sentenza n. 110/2000 del Tribunale di Como, depositata il 26.1.2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30.4.2 003 dal Relatore Cons. Dott. Giuseppe Vito Antonio Magno;
Udito, per il ricorrente, l'Avvocato Giorgio Vasi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Ceniccola, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso l'ordinanza-ingiunzione notificata in data 11.10.1999, con cui il prefetto della provincia di Corno sospese per quindici giorni la patente di guida di CE RR, coinvolto in un incidente stradale con lesioni lievi alle persone verificatosi il 28.3.1997 in quella stessa città, l'interessato propose ricorso, ai sensi dell'articolo 22, legge 24 novembre 1981, n. 689, al tribunale del luogo chiedendo che il provvedimento, previa sospensione, fosse annullato per insussistenza dei presupposti di legge, giacché il reato era estinto per difetto di querela e, inoltre, mancava l'evidente responsabilità di esso ricorrente nella produzione dell'incidente; in subordine, chiese annullarsi il provvedimento prefettizio per inosservanza della procedura e dei termini stabiliti dall'articolo 223 C.d.S..
Il tribunale, in composizione monocratica, sospeso il provvedimento impugnato ed istruita la causa in contraddittorio fra le parti, con sentenza depositata il 26.1.2000 respinse le eccezioni proposte dal ricorrente, avendo ritenuto che l'ordinanza prefettizia di sospensione della patente, nel caso previsto dall'articolo 223 C.d.S., prescinde dalla punibilità del reato e dai termini stabiliti nel precedente articolo 218 per diversa ipotesi di sanzione;
e che non era stata fornita prova sufficiente per escludere la responsabilità del ricorrente medesimo nella produzione dell'incidente. Ridusse tuttavia, in parziale accoglimento del ricorso, il periodo di sospensione della patente nei limiti del presofferto e compensò integralmente le spese fra le parti.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso RR CE, con tre motivi, cui non resiste l'intimato prefetto di Comò che ha chiesto, peraltro, di essere ammesso a partecipare alla discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo il ricorrente censura, per violazione e falsa applicazione degli articoli 222 e 223 C.d.S., la sentenza impugnata laddove questa ritiene applicabile la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida anche nell'ipotesi di già avvenuta archiviazione del procedimento penale relativo alle lesioni, per difetto di querela.
La censura è infondata.
In realtà, questa corte ha ripetutamente affermato (cfr., fra le altre, Cass. nn. 3454/2001, 5689/2000, 5072/2000, 12830/1999, 10127/1999, 8987/1999), con argomentazioni da cui il collegio non ha ragione di discostarsi, che la sospensione della patente di guida conseguente ad eventi lesivi da incidente stradale, considerata quale pena accessoria dall'articolo 91 del vecchio codice della strada (1958), è ora configurata dal codice vigente come sanzione amministrativa;
sicché il potere di emetterla in via cautelare, affidato al prefetto da entrambe le discipline normative, si differenzia tuttavia, in quella vigente, per il fatto di essere estranea al sistema delle sanzioni penali sicché, pur essendo applicabile dal giudice penale per effetto della vis attractiva esercitata dal processo (se questo è in corso), non perde il suo carattere amministrativo, reso anche evidente dall'apposito sistema d'impugnazione previsto dall'articolo 218, quinto comma, C.d.S.. Allorché manchino i presupposti per la procedibilità penale, come nel caso del difetto di querela, il potere di emanare la sanzione (esercitabile anche, in via cautelare, nelle more del giudizio penale) resta attribuito al prefetto, nell'interesse pubblico, a condizione che sussistano "fondati elementi di una evidente responsabilità" (articolo 223, C.d.S.) del soggetto, in ordine ad un evento di danno alla persona dipendente da una violazione del codice della strada.
Il richiamo "all'accertamento di reati", contenuto nella rubrica del citato articolo 222, deve quindi ritenersi funzionale alla distinzione di questa sanzione, irrogabile dal giudice, sia dall'analoga misura applicabile all'infuori dell'ipotesi di reato (articolo 218 C.d.S.) sia dal caso dell'irrogazione ad opera del prefetto "in conseguenza a ipotesi di reato" (articolo 223), a titolo provvisorio e nei casi di non punibilità del reato stesso. Le argomentazioni che precedono - in virtù delle quali la sospensione della patente di guida, anche in presenza d'ipotesi di reato, si configura come sanzione amministrativa - rendono conto sia del fatto che essa debba essere applicata dal giudice (articolo 222), per effetto della vis attractiva processuale, quando pronunzia sentenza di condanna;
sia della sua funzione cautelare e provvisoria, quando è emessa dal prefetto in attesa di tale eventuale sentenza;
sia del persistente potere-dovere del prefetto di irrogarla, alla nota condizione, in virtù dello specifico e concorrente carattere "sanzionatorio", allorché la condanna penale non sia pronunziata e, quindi, anche dopo che sia stata accertata l'improcedibilità penale del fatto per difetto di querela.
In questo contesto argomentativo, la censura contenuta nel terzo motivo (qui esaminato perché logicamente connesso al primo) - violazione e falsa applicazione dell'articolo 223 C.d.S., essendo stata emessa l'ordinanza prefettizia, secondo il ricorrente, oltre i termini da tale norma stabiliti - deve ritenersi, almeno parzialmente, assorbita.
Infatti, l'affermazione per cui il provvedimento di sospensione sarebbe illegittimo, se adottato oltre il tempo ragionevole per giustificarne la funzione cautelare, risulta implicitamente confutata dalle considerazioni sopra svolte, dalle quali emerge che detto provvedimento, oltre ad assumere una funzione cautelare (in attesa dell'eventuale sentenza di condanna), riveste comunque natura amministrativa sanzionatoria, come nel caso previsto dal precedente articolo 218, e sfugge, in quanto tale, al criterio d'immediatezza dell'applicazione, tipico solo di detta funzione cautelare, restando soggetto, secondo giurisprudenza che questo collegio condivide, alla ordinaria prescrizione quinquennale (Cass. nn. 3832/2001, 3455/2001, 6963/1999; contra, Cass. n. 11959/1999). Sotto altro aspetto - in quanto, cioè, l'articolo 223 C.d.S. prevede comunque dei termini per l'azione del prefetto - la censura è infondata.
Tali termini, infatti, non si riferiscono all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione, bensì: alla trasmissione del rapporto e del verbale di rilevamento del sinistro e di accertamento della violazione (dieci giorni, co. 1); all'espressione del parere della M.C.T.C. (quindici giorni, co. 2); alla consegna della patente, in ossequio all'ordinanza-ingiunzione ed a partire dalla comunicazione di essa (cinque giorni, co. 2). Nessun termine specifico, e tanto meno perentorio, è fissato al prefetto per disporre la sospensione, limitandosi la legge a prescrivere che egli deve a ciò provvedere "appena ricevuti gli atti", ma comunque dopo aver sentito il parere della M.C.T.C. (che ha a propria disposizione quindici giorni) e previo accertamento della sussistenza di fondati elementi di evidente responsabilità del soggetto;
sicché la suddetta espressione (appena ricevuti gli atti), considerato il tempo necessario per l'espletamento delle indicate attività obbligatorie, acquista un significato meno cogente, dal punto di vista temporale, e si risolve, in mancanza di un limite specifico, nel termine di prescrizione ordinario sopra indicato.
La motivazione della sentenza impugnata deve essere, quindi, precisata sul punto, nel senso che la sanzione accessoria di cui all'art. 223 C.d.S. non soggiace ai termini stabiliti dal precedente articolo 218, giacché, pur conservando identiche natura e funzione, si riferisce ad ipotesi di concorrente accertamento di reati. Col secondo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli articoli 223 C.d.S. e 23, penultimo comma, legge 24 novembre 1981, n. 689, per essere stato ritenuto responsabile di una condotta ipoteticamente configurabile come reato, ai sensi dell'articolo 582 c.p., pur in mancanza di "fondati elementi di una evidente responsabilità" (articolo 223, co. 2, C.d.S.) e, comunque, di prove sufficienti della propria colpa (articolo 23, 12^ co., legge n. 689/1981). Anche questo motivo di ricorso è infondato.
Il tribunale, invero, da atto che le prove fornite dal RR per sostenere la pretesa mancanza di propria responsabilità nella produzione dell'incidente non sono "sufficientemente scriminanti", cioè capaci di vincere gli elementi di evidente responsabilità posti a base dell'ordinanza di sospensione della patente;
ed aggiunge che, pur non essendo ricavabile con certezza, dal verbale redatto dalla polizia municipale del comune di Corno, una responsabilità "esclusiva" del RR, non è stato peraltro "provato il contrario".
Il passaggio riferito è interpretabile nel senso che l'opponente non è riuscito a provare in giudizio la totale inesistenza di sua responsabilità; che questa dunque è ricavabile dal rapporto della polizia municipale, non come "esclusiva", ma, d'altronde, neppure del tutto esclusa.
È chiaro peraltro che, ai fini della sanzione accessoria di sospensione della patente, non è richiesta la responsabilità esclusiva del conducente, dovendo tale sanzione essergli irrogata anche in caso di eventuale concorso di colpa con altri agenti, compresa la stessa vittima.
In conclusione, e per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Nulla devesi disporre riguardo alle spese di questo giudizio, perché l'intimato prefetto non vi ha svolto difese.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 30 aprile 2003. Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2003