Sentenza 16 marzo 2001
Massime • 1
La sanzione accessoria della sospensione temporanea della patente può essere irrogata nel termine generale di prescrizione quinquennale, ove consegua per legge alla violazione di determinate norme del codice della strada, (nella specie, eccesso di velocità), per la quale è stata applicata la sanzione pecuniaria principale, e ciò anche in caso di contestazione differita o di mancato ritiro immediato del documento di guida da parte degli organi accertatori, non costituendo questo ultimo fatto presupposto indefettibile per l'applicazione di detta sanzione accessoria.
Commentario • 1
- 1. Entro quanto tempo arriva la revoca della patente?Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 10 maggio 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/03/2001, n. 3832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3832 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PELLEGRINO SENOFONTE - Presidente -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
su ricorso iscritto al n^. 4 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 1999, proposto
DA
MINISTERO DELL'INTERNO e PREFETTURA DI TERNI, in persona dei legali rappresentanti, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano in Roma, Via dei Portoghesi n. 12.
- RICORRENTI -
CONTRO
AS NO, già elettivamente domiciliato in Terni, V. Cannizzaro n. 7, presso la Sig.ra Paola Ferri.
- INTIMATO -
avverso la sentenza del Pretore di Terni, n. 334 del 18 - 20 novembre 1997. Udita, all'udienza del 16 gennaio 2001, la relazione del Cons. Dott. Fabrizio Forte.
Sentito il P.M. Dott. Vincenzo Maccarone, che conclude per l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
Con sentenza del 20 novembre 1997, il Pretore di Terni accoglieva l'opposizione di EN SC a provvedimento del locale Prefetto del 28 marzo 1997, che disponeva la sospensione della patente di guida per 45 giorni per violazione dell'art. 142, 9^ comma, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (da ora C.d.S.), accertata in data 14 novembre
1994, con verbale avverso il quale si era proposto ricorso al Prefetto, che aveva comminato la sanzione pecuniaria principale, non impugnata in sede giurisdizionale.
Il pretore riteneva illegittima la procedura d'irrogazione della sanzione accessoria della sospensione della patente, essendosi violati i principi di tipicità e legalità degli atti amministrativi (art. 194 C.d.S. L. 689/81); l'art. 218 C.d.S. prevede come presupposto "indefettibile" del provvedimento di sospensione, il ritiro materiale della patente all'atto dell'accertamento della violazione principale e l'invio del documento, con la copia del verbale entro cinque giorni, alla prefettura locale, perché si disponga la sospensione entro i quindici giorni successivi, oltre i quali la patente va restituita al titolare che la chieda. La violazione dei limiti temporali all'esercizio del potere di sospendere la patente, non previsti per la revoca di essa dall'art. 219 C.d.S., non è superabile per il potere di contestazione differita della violazione principale dell'art. 384 Reg. esec. C.d.S., prevedendo l'art. 142 C.d.S. la sospensione solo nel caso di maggiore difficoltà per l'Amministrazione di accertamento immediato dell'infrazione.
Per la cassazione di questa sentenza, ricorrono il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Terni per unico motivo e il SC non svolge attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La posizione sostanzialmente unitaria dei due ricorrenti rende inutile la dichiarazione di inammissibilità del ricorso del Ministero dell'Interno, per essere legittimato all'azione e al ricorso, ai sensi dell'art. 23 della L. 689/81, il solo Prefetto di Terni.
1. Il ricorso lamenta violazione degli artt. 142, 194, 218, 219, 223 del C.d.S., anche per insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia dal pretore che ha ritenuto presupposto indefettibile della sospensione il ritiro materiale della patente, ritenendo illegittima la sanzione accessoria senza previo ritiro del documento, così disapplicando l'art. 142, 9^ comma C.d.S., per il quale, dalla violazione dell'eccesso di velocità "consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi", con evidente collegamento automatico della stessa alla sanzione principale pecuniaria, nel caso irrogata in precedenza. Il pretore avrebbe confuso le modalità di accertamento della violazione e il principio di legalità con la procedura applicativa della sospensione;
erroneamente egli ha ritenuto equipollenti l'accertamento e la contestazione della sanzione, che spesso si hanno in tempi diversi soprattutto nel caso di eccesso di velocità, in cui non sempre può consegnarsi il verbale all'autore dell'infrazione, ritirando la patente.
Se si tiene conto dei dubbi di costituzionalità sollevati sull'immediato ritiro della patente da chi redige il verbale di accertamento (Pret. Salerno-Eboli, ordinanza 5 dicembre 1996) senza le garanzie del diritto di difesa, appare palese la violazione dedotta delle norme di cui al ricorso nella decisione impugnata, disponendosi in via differita le più gravi sanzioni della revoca e del ritiro della patente, con maggiori garanzie al sanzionato per la sua difesa che non l'immediato ritiro della patente dai verbalizzanti, ritenuto dal giudice di merito momento indefettibile di garanzia per l'autore della violazione.
1.1 Il ricorso è fondato. Come questa Corte ha affermato: "La sanzione accessoria della sospensione della patente può essere irrogata nel termine generale di prescrizione quinquennale, ove consegua per legge alla sanzione pecuniaria, anche in caso di contestazione differita e, quindi di mancato ritiro immediato del documento di guida da parte degli organi accertatori" (Cass. 6 luglio 1999 n. 6963). L'art. 129 C.d.S. sancisce che "la patente di guida è sospesa, per la durata stabilita nel provvedimento di interdizione alla guida adottato quale sanzione amministrativa accessoria, quando il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V, per il periodo di tempo da ciascuna di tali norme indicato". Tra queste ultime vi è l'art. 142, 9^ co. C.d.S. citato in ricorso, che chiarisce che il prefetto ha discrezionalità solo nel determinare il periodo di sospensione, ma che questa consegue in ogni caso alla violazione del limite di velocità indicato nel detto comma, come conferma l'art. 210 C.d.S., che sancisce che la sanzione accessoria non pecuniaria si applica "di diritto", quando sia stabilito che essa consegue a quella pecuniaria.
Invero il ritiro della patente di cui all'art. 218 C.d.S. non costituisce il presupposto della sospensione ma ha funzione preventiva volendo impedire che il conducente colto in violazione delle norme di comportamento del Codice della Strada "prosegua in una attività potenzialmente creativa di ulteriori pericoli" per sè e per altri (C. Cost. 14 luglio 1998 n. 3309). Deve quindi escludersi che la sospensione debba collegarsi indefettibilmente al fatto del tutto occasionale e spesso difficile da attuare, pure per le condotte elusive degli automobilisti, del ritiro materiale della patente da parte degli organi accertatori della violazione (nello stesso senso la cit. Cass. 6963/99). D'altro canto, anche nell'ipotesi di cui all'art. 218 C.d.S., mentre l'emanazione del provvedimento prefettizio di sospensione della patente deve avvenire nel termine di 20 giorni dal ritiro della stessa, non vi è un termine perentorio per la notificazione del medesimo atto, che può quindi intervenire in ogni tempo (C. Cost. 7 luglio 1998 n. 276), salvo il limite della prescrizione sopra indicato.
La sospensione della patente conseguente a reato va disposta dal prefetto solo dopo l'irrevocabilità del provvedimento giudiziale che ha accertato lo stesso, mentre se consegue come sanzione accessoria ad altra principale, deve disporsi solo dopo che la stessa sia divenuta definitiva in sede amministrativa o giurisdizionale, conseguendo ad essa "di diritto".
Pertanto il ricorso va accolto e la sentenza impugnata deve cassarsi;
non essendo necessari altri accertamenti di fatto, questa Corte può decidere nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c. e rigettare l'opposizione al decreto di sospensione temporanea della patente di guida proposta dal SC.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata;
decidendo nel merito, rigetta l'opposizione al decreto di sospensione della patente e condanna il controricorrente a pagare le spese del giudizio pretorile, che liquida in L. 1.070.000, di cui L. 800.000 per onorari d'avvocato, L. 190.000 per diritti di procuratore e quelle della presente fase di legittimità, che liquida in L. 85.000, oltre a L. 900.000 per onorari.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 gennaio 2001. Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2001