Sentenza 6 luglio 1999
Massime • 1
La sanzione accessoria della sospensione della patente può essere irrogata nel termine generale di prescrizione quinquennale, ove consegua per legge alla sanzione pecuniaria, anche in caso di contestazione differita e, quindi, di mancato ritiro immediato del documento di guida da parte degli organi accertatori.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/07/1999, n. 6963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6963 |
| Data del deposito : | 6 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - rel. Consigliere -
Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere -
Dott. Sergio DI AMATO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PREFETTURA DI BARI, in persona del Prefetto pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
MB IN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MIGIURTINA 36, presso l'avvocato MORESCHINI PAOLA, rappresentato e difeso dall'avvocato GENTILE SERGIO, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n.18/97 della Pretura di TRANI, Sezione distaccata di BISCEGLIE, depositata il 29/04/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/04/99 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22 giugno 1996 RD AR proponeva opposizione dinanzi al Pretore di Trani, sezione distaccata di Bisceglie, avverso l'ordinanza del Prefetto di Bari in data 26 aprile 1996, notificatagli il 28 maggio 1996, con la quale era stata disposta la sospensione della sua patente di guida per un mese, deducendo la nullità dell'ordinanza stessa perché nel verbale della polizia stradale di contestazione dell'infrazione di cui all'art. 142 commi 1^ e 9^ c.d.s., notificatogli il 30 novembre 1994, non era stato fatto riferimento alla sanzione accessoria della sospensione della patente , perché il provvedimento era stato emesso in mancanza del presupposto legale del preventivo ritiro del documento da parte degli organi accertatori, ai sensi dell'art. 218 comma 1^ c.d.s., perché la notifica di esso era avvenuta oltre il termine previsto dall'art. 218 comma 2^ c.d.s.
Con sentenza del 29 aprile 1997 il Pretore annullava l'ordinanza prefettizia ravvisando le denunciate violazioni ed in particolare rilevando che ai sensi dell'art. 218 c.d.s. il ritiro della patente deve essere effettuato dall'agente che accerta la violazione, che di detto ritiro deve farsi menzione nel verbale di contestazione della violazione stessa , che l'organo che provvede al ritiro deve inviare il documento entro cinque giorni alla prefettura ed il prefetto deve emanare l'ordinanza di sospensione nei quindici giorni successivi. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Prefetto di Bari deducendo un unico motivo. Resiste con controricorso il AR.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 202, 210, 142 , 218 del codice della strada, omissione, insufficienza e contraddittorietà di motivazione, si deduce che la disciplina dettata dall'art. 218 comma 2 c.d.s., che assegna al prefetto il termine di quindici giorni per disporre sulla sospensione della patente, ha riguardo alla sola ipotesi in cui il documento sia stato immediatamente ritirato dall'organo accertatore . Si osserva che in caso di omesso ritiro resta salva la facoltà del prefetto di irrogare successivamente la sanzione accessoria , la quale al sensi dell'art. 210 c.d.s. consegue di diritto all'applicazione della sanzione pecuniaria , e che anche nell'ipotesi di pagamento della sanzione principale in misura ridotta resta salva l'irrogazione di quella accessoria. Conseguentemente doveva ritenersi legittima l'ordinanza di sospensione della patente emessa nel termine ordinano di prescrizione . Il motivo di ricorso è fondato. Come correttamente rileva il ricorrente, l'art. 218 c.d.s., nel regolare l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida , ha riguardo unicamente all'ipotesi in cui il documento sia stato immediatamente ritirato dagli organi accertatori della violazione , disponendo che di detto ritiro sia fatta menzione nel verbale di contestazione , che il documento sia inviato , unitamente a copia del verbale , entro cinque giorni al prefetto del luogo della commessa violazione, che questi emani nel quindici giorni successivi l'ordinanza di sospensione, che in difetto il titolare della patente possa ottenerne la restituzione.
Appare evidente che tali prescrizioni , scandite da termini assai brevi, tendono ad assicurare , a garanzia del cittadino , un controllo immediato da parte del prefetto della legittimità della immediata inibizione dell'uso della patente , effettuata mediante il ritiro materiale del documento da parte degli organi accertatori , e non regolano in alcun modo, ne' tanto meno escludono, l'ipotesi in cui detti organi non abbiano provveduto al ritirò del documento , pur in presenza di una violazione cui sia applicabile la sanzione accessoria in discorso.
Ritenuto peraltro che al sensi dell'art. 210 c.d.s. la sanzione accessoria si applica di diritto in ogni caso in cui le norme dello stesso codice prevedono che essa consegua ad una sanzione pecuniaria, è agevole argomentare che il potere - dovere del prefetto di disporre la sua applicazione non può restare condizionato dall'avvenuto ritiro immediato della patente da parte degli organi accertatori.
È invero evidente che la diversa interpretazione renderebbe di fatto inapplicabile la sanzione accessoria in ogni caso in cui sia stata per qualsiasi motivo impossibile l'immediata contestazione della violazione.
Tale impossibilità appare peraltro fisiologica nell'ipotesi di violazione dei limiti di velocità, nella quale l'accertamento rigoroso del superamento dei limiti previsti dalla legge - cui consegue appunto la sanzione accessoria della sospensione della patente, al sensi dell'art. 142 n. 9 c.d.s. - richiede tempi non sempre compatibili con la contestazione immediata , postulando l'ausilio di strumenti tecnici , le risultanze dei quali sono fonti di prova al sensi del n. 6 dello stesso art. 142.
Erroneamente il controricorrente invoca il primo comma dell'art. 218 c.d.s. a fondamento dell'assunto secondo il quale della sanzione accessoria andrebbe fatta menzione nella contestazione della violazione, atteso che tale disposizione - nel regolare , come già rilevato , la diversa ipotesi di ritiro immediato della patente - impone la menzione nel verbale di contestazione non già di detta sanzione, ma del ritiro del documento . Peraltro la sanzione in discorso, operando di diritto , non è subordinata ad alcun apprezzamento discrezionale dell'autorità amministrativa , se non in relazione alla durata, ed è altresì applicabile, per l'espresso disposto dell'art. 202 n. 1 c.d.s., anche ove sia effettuato il pagamento in misura ridotta.
Deve pertanto ritenersi che, salvo ovviamente il termine di cui all'art. 201 c.d.s. per la notificazione della violazione in ogni caso di contestazione differita , e quindi di mancato ritiro immediato del documento di guida da parte degli organi accertatori , ove la sanzione accessoria della sospensione della patente consegua per legge alla sanzione pecuniaria , essa possa essere irrogata nel termine generale di prescrizione quinquennale.
Nè può fondatamente ravvisarsi in tale soluzione interpretativa una compressione del sistema di garanzie a tutela dell'autore della violazione, atteso che questi con lo strumento dell'opposizione all'ordinanza ingiunzione irrogativa della sanzione pecuniaria puo denunciarne l'illegittimità, e quindi contestare i presupposti per l'applicabilità della sanzione accessoria, mentre con l'opposizione al sensi dell'art. 218 n. 5 c.d.s. ha facoltà di far valere i vizi direttamente attinenti al provvedimento di sospensione. In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va pertanto cassata.
Ricorrendo i presupposti per la pronuncia nel merito , secondo il disposto dell'art. 384 comma 1^ c.p.c., deve rigettarsi l'opposizione all'ordinanza prefettizia.
Il controricorrente va pertanto condannato al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, nella misura liquidata in dispositivo.
Non vi è luogo a liquidazione delle spese del giudizio di opposizione, per non essersi il Prefetto costituito in quella sede.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e pronunciando nel merito rigetta l'opposizione . Condanna il resistente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in L. 25.500, oltre L.
2.000.000 per onorario, oltre le spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I sezione civile, il 19 aprile 1999. Depositato in Cancelleria il 6 luglio 1999