Sentenza 11 dicembre 1997
Massime • 1
È ammissibile il conflitto di competenza rispetto a procedimenti pendenti in fasi diverse soltanto quando essi riguardino lo stesso imputato e il medesimo fatto-reato, tanto da avere ad oggetto l'identica regiudicanda, mentre l'esistenza di un rapporto di connessione rende configurabile un conflitto soltanto allorché essi si trovino nella fase delle indagini preliminari, sicché la "vis attractiva" inerente alla connessione non può operare quando per un procedimento sia già in corso il dibattimento e l'altro si trovi tuttora nella fase delle indagini preliminari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/12/1997, n. 6966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6966 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 11/12/1997
1. Dott. ROSSI BRUNO Consigliere SENTENZA
2. Dott. SILVESTRI GIOVANNI " N. 6966
3. Dott. TARDINO VINCENZO LUIGI " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DUBOLINO PIETRO " N. 28925/1997
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) SI ND
n. il 01.03.1956
2) P.M. TRIBUNALE MESSINA - CONFLITTO
nel procedimento a carico di:
1) SI ND
n. il 01.03.1956
sentita la relazione fatta dal Consigliere
SILVESTRI GIOVANNI
sentite le conclusioni del P.G. Dott. Bruno Ranieri che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del conflitto;
OSSERVA
Con sentenza del 21.4.1997, il TO di Messina dichiarava la propria incompetenza nel processo a carico di ID IN, imputato dei reati di cui agli artt. 1, 2, 8 l. 15.12.1990 n. 386 (emissione di assegni senza autorizzazione del trattario e senza fondi di copertura), osservando che dinanzi al Tribunale di Messina pendeva altro processo in cui il ID era imputato del delitto di bancarotta fraudolenta, che era riconducibile in un medesimo disegno criminoso, sicché, essendo configurabile tra i due processi connessione ex art. 12 lett. b) c.p.p., la cognizione per tutti i reati apparteneva al Tribunale e, a norma dell'art. 23 c.p.p., nel testo modificato a seguito della sentenza n. 76 del 1993 della Corte Costituzionale, il TO riteneva di dovere dichiarare la propria incompetenza per materia determinata dalla connessione e di dovere disporre la trasmissione degli atti al P.M. presso il Tribunale di Messina.
In data 17.6.1997, il P.M. presso il Tribunale presentava denuncia di conflitto di competenza rilevando che i due processi non si trovavano nella stessa fase processuale e che comunque mancava qualsiasi elemento per affermare l'esistenza della continuazione tra la bancarotta fraudolenta e i reati ex artt. 1, 2, 8, 386/90. Con nota dell'11.7.1997, il GUP del Tribunale di Messina trasmetteva gli atti a questa Corte precisando di aderire agli argomenti posti a base della denuncia di conflitto.
Il conflitto ammissibile in rito, deve essere risolto dichiarando la competenza del TO di Messina in ordine alla cognizione dei reati di cui agli artt. 1, 2, 8 l. 386/90, dato che nel caso in esame non risulta operante il prospettato rapporto di connessione con il reato di competenza del tribunale. Infatti, nella consolidata giurisprudenza di questa Corte è stato chiarito che un conflitto di competenza è ammissibile rispetto a procedimenti pendenti in fasi diverse soltanto quando essi riguardino lo stesso imputato e il medesimo fatto-reato, tanto da avere ad oggetto l'identica regiudicanda, mentre l'esistenza di un rapporto di connessione rende configurabile un conflitto soltanto allorché essi si trovino nella fase istruttoria (Cass., Sez. I, 10 dicembre 1990, Milasi;
Cass., Sez. I, 14 giugno 1989, Tartaglia;
Cass., Sez. I, 14 luglio 1982, Bartolorsi) oppure - per i procedimenti regolati dal codice vigente - quando si trovino nella fase delle indagini preliminari (Cass., Sez. I, 31 ottobre 1995, Acampora ed altri;
Cass., Sez. I, 7 febbraio 1991, Bonaventura):
ditalché la vis attractiva inerente alla connessione non può operare quando per un procedimento sia già in corso il dibattimento e l'altro si trovi tuttora nella fase delle indagini preliminari (Cass., Sez. I, 16 aprile 1997, Vanoni). Dai precedenti rilievi deve inferirsi che nel caso in esame il TO di Messina avrebbe dovuto prendere atto della diversa fase processuale in cui si trovano i due procedimenti e avrebbe dovuto, quindi, astenersi dal declinare la propria competenza in riferimento ad una asserita situazione di connessione, che, per le ragioni esposte, non poteva esplicare i propri effetti. Ne consegue che l'insorto conflitto deve essere definito dichiarando la competenza del TO di Messina in ordine alle imputazioni ex artt. 1, 2, 8 l.386/90 e disponendo l'annullamento senza rinvio della sentenza pronunciata dallo stesso TO in data 21.4.1997.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, dichiara la competenza del TO di Messina in ordine ai reati di cui agli artt. 1, 2, e 8 l. n. 386 del 1990 e annulla senza rinvio la sentenza dello stesso TO in data 21.4.1997. Così deciso in Roma, il 11 dicembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 1998