Cass. pen., sez. I, sentenza 06/05/2004, n. 26302
CASS
Sentenza 6 maggio 2004

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Sono utilizzabili ai fini della decisione le prove dichiarative assunte all'estero in fase dibattimentale mediante rogatoria internazionale (nella specie, da parte dell'autorità giudiziaria elvetica) in assenza del pubblico ministero italiano, in quanto l'art. 4 della convenzione europea di assistenza giudiziaria prevede come facoltativa la partecipazione delle parti, sempre che lo Stato estero vi consenta, ed è l'autorità straniera che raccoglie la prova nelle forme prescritte dalla "lex loci".

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 06/05/2004, n. 26302
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26302
    Data del deposito : 6 maggio 2004

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