Sentenza 6 maggio 2004
Massime • 1
Sono utilizzabili ai fini della decisione le prove dichiarative assunte all'estero in fase dibattimentale mediante rogatoria internazionale (nella specie, da parte dell'autorità giudiziaria elvetica) in assenza del pubblico ministero italiano, in quanto l'art. 4 della convenzione europea di assistenza giudiziaria prevede come facoltativa la partecipazione delle parti, sempre che lo Stato estero vi consenta, ed è l'autorità straniera che raccoglie la prova nelle forme prescritte dalla "lex loci".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/05/2004, n. 26302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26302 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 06/05/2004
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 576
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 048025/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GL AB;
avverso SENTENZA del 23/05/2003 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vittorio Martusciello che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 23.5.2003, la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della decisione emessa il 25.6.2002 dal tribunale della stessa città, dichiarava non doversi procedere nei confronti di TA LL e di GL BI per il reato di cui all'art. 73, comma 4^ e 5^, del D.P.R. n. 309/90 perché estinto per prescrizione: con riguardo alla posizione del GL, unico attuale ricorrente, veniva confermata la responsabilità per i reati di detenzione e porto in luogo pubblico di armi da guerra e di armi comuni da sparo (capo A), clandestine (capo D), di ricettazione di armi (capo C) e di procurata evasione di otto detenuti dal penitenziario cantonale d GA (capo F), con rideterminazione della pena in otto anni, cinque mesi di reclusione ed euro 3.600,00 di multa.
Nell'esaminare l'appello del GL, la Corte di secondo grado disattendeva pregiudizialmente le eccezioni di rito relative all'eccezione di nullità del decreto che dispone il giudizio per indeterminatezza dei capi di imputazione, all'inutilizzabilità delle dichiarazioni acquisite tramite la rogatoria in Svizzera e delle sentenze emesse a carico di cittadini elvetici assunti come testi. La Corte riteneva, poi, dimostrata la responsabilità del GL sulla base delle dichiarazioni rese da FE FR in sede di rogatoria, osservando che esse sono munite di attendibilità intrinseca ed estrinseca e sono sorrette da riscontri esterni. In particolare, rilevava che il trasferimento di armi dall'Italia alla Svizzera, oggetto delle dichiarazioni del FE, trovava conferma nel fatto che le armi sequestrate agli evasi corrispondevano a quelle indicate dallo stesso FE e che doveva considerarsi consumato il reato di procurata evasione, la cui attività agevolatrice si era realizzata con la predisposizione dei mezzi necessari.
Avverso la sentenza proponeva ricorso per Cassazione il solo GL, deducendo i seguenti motivi: a) nullità del decreto che dispone il giudizio per genericità ed indeterminatezza nella formulazione dei capi di imputazione, nei quali l'indicazione delle condotte contestate è così carente da avere pregiudicato l'esercizio del diritto di difesa: sul punto, la motivazione della sentenza impugnata si era limitata a richiamare la decisione di primo grado, senza esaminare le specifiche censure dedotte con l'appello; b) violazione dell'art. 606, comma primo, lett. c), in relazione agli artt. 191, 498 e 729 c.p.p., sull'assunto che il P.M. presso il Tribunale di Milano avrebbe dovuto essere presente all'espletamento della rogatoria o avrebbe dovuto inviare all'autorità giudiziaria straniera un elenco di domande da sottoporre ai testimoni;
c) inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai testimoni nelle parti in cui sono state assunte in violazione di espliciti divieti stabiliti dalla legge e dell'ordine pubblico italiano;
d) inutilizzabilità, anche ai fini delle contestazioni, dei verbali di interrogatorio dei testimoni elvetici, formati dall'autorità di polizia cantonale, senza l'avvertenza della facoltà di non rispondere e di nominare un difensore;
e) inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai testi all'esito di domande suggestive e nocive alla sincerità delle risposte;
f) inutilizzabilità delle sentenze straniere acquisite ai fini della ricostruzione dei fatti, dato che esse non erano state riconosciute in Italia e non potevano, quindi, assumere il valore di decisioni irrevocabili ai sensi dell'art. 238- bis c.p.p.; g) mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta convergenza delle chiamate di correo e all'inutilizzabilità delle dichiarazioni di riscontro alle dichiarazioni del FE, sull'assunto che, quanto al capo A, non poteva considerarsi riscontro alle dichiarazioni del solo FE la circostanza che le armi sequestrate all'esito del tentativo di evasione corrispondono a quelle indicate dal dichiarante;
che, quanto al capo B, la convergenza era stata affermata rispetto a dichiarazioni inutilizzabili e comunque non concordanti;
che erroneamente era stato escluso il tentativo con riguardo al capo F, nonostante che l'evasione fosse fallita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Devono essere disattese le eccezioni di rito formulate dal ricorrente.
Anzitutto, non ha pregio l'allegazione relativa alla nullità del decreto che ha disposto il giudizio, atteso che tale atto contiene la descrizione esauriente delle condotte contestate e che, comunque, l'imputato è stato posto in condizioni di esercitare compiutamente il diritto di difesa.
Sono infondate anche le doglianze, prospettate sotto più profili, di inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali raccolte attraverso la rogatoria eseguita in Svizzera.
Nella giurisprudenza di questa Corte è stato precisato, in tema di rogatorie all'estero, che l'assistenza giudiziaria comporta una collaborazione tra gli Stati sovrani nella quale ognuno di essi di norma rinuncia a pretendere che nell'esecuzione della rogatoria siano applicate rigorosamente tutte le forme previste dal proprio ordinamento interno: sicché la sanzione dell'inutilizzabilità non consegue ad ogni violazione delle modalità previste dall'ordinamento italiano, ma solo, come si evince dal combinato disposto degli artt. 729, comma 1^ bis e 727, comma 5^ bis cod. proc. pen., alla violazione di modalità esecutive che possono essere richieste in base ad accordi internazionali e che siano state specificatamente indicate dall'autorità giudiziaria richiedente (Cass., Sez. 1^, 3 marzo 2003, P.G. in proc. Acri). È stato altresì chiarito che gli atti compiuti all'estero su rogatoria sono assunti secondo le forme stabilite dall'ordinamento del Paese richiesto, salvo l'eventuale contrasto con norme inderogabili di ordine pubblico e buon costume, che non debbono necessariamente identificarsi con il complesso delle regole dettate dal codice di rito ed in particolare con quelle relative all'esercizio dei diritti della difesa, di talché sono utilizzabili i verbali contenenti gli interrogatori di persona imputata di reato connesso assunti a seguito di rogatoria all'estero senza l'assistenza del difensore (Cass., Sez. 1^, 28 novembre 2002, Acri). In applicazione di tali principi è stato ritenuto che sono utilizzabili ai fini della decisione, perché non in contrasto con i principi fondamentali e inderogabili dell'ordinamento giuridico italiano, ed in particolare con le garanzie costituzionali del diritto di difesa e del contraddittorio, le prove dichiarative assunte all'estero nella fase dibattimentale mediante rogatoria internazionale, con l'assistenza e la rappresentanza defensionale, ma senza la presenza dell'imputato, detenuto in Italia, la cui istanza di trasferimento temporaneo, pur regolarmente inoltrata dallo Stato richiedente, sia stata respinta dallo Stato richiesto in base alla normativa pattizia (Cass., Sez. 1^, 3 marzo 2003, Figini). Ciò posto, risulta inconsistente il motivo di ricorso che fa perno sull'assenza del P.M. italiano all'espletamento della rogatoria, dato che l'art. 4 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria prevede come facoltativa la partecipazione delle parti, sempreché lo Stato richiesto vi consenta, ed è l'autorità straniera che raccoglie la prova nelle forme prescritte dalla lex loci. Inoltre, mancano di pregio anche le deduzioni difensive dirette a fare valere l'inutilizzabilità della prova dichiarativa assunta tramite la rogatoria, in quanto i testimoni sono stati sentiti alla presenza del difensore e in nessuno dei profili prospettati dai ricorrenti sono riscontrabili violazioni dei principi fondamentali e inderogabili dell'ordinamento italiano.
Non coglie nel segno neppure la censura riguardante l'inutilizzabilità della sentenza svizzera pronunciata nei confronti di FE FR, in quanto la stessa è stata acquisita con il consenso delle parti e - come ha puntualmente osservato la Corte territoriale - è stata oggetto di valutazione soltanto in riferimento alle dichiarazioni testimoniali delle persone esaminate in dibattimento.
Premesso che risultano prive di fondamento le doglianze mosse contro l'attribuzione di attendibilità intrinseca ed estrinseca alle dichiarazioni rese dalle persone coinvolte nel procedimento penale svoltosi in Svizzera, il tema di indagine si risolve nell'accertamento dell'esistenza di riscontri esterni individualizzanti, dovendo verificarsi, alla stregua dei canoni epistemologici prescritti dall'art. 192, comma 3^, c.p.p., se la chiamata in reità o in correità sia confermata da un riscontro esterno individualizzante.
Nella giurisprudenza di questa Corte è stato chiarito che la chiamata, perché possa assurgere al rango di prova posta a fondamento di un'affermazione di responsabilità, necessita, oltre che di un positivo apprezzamento in ordine alla sua intrinseca attendibilità, di riscontri estrinseci, i quali devono avere carattere "individualizzante", nel senso che non devono semplicemente consistere nell'oggettiva conferma del fatto riferito dal chiamante, ma devono costituire elementi che collegano il fatto stesso alla persona del chiamato, fornendo un preciso contributo dimostrativo dell'attribuzione a quest'ultimo del reato contestato (Cass., Sez. 1^, 7 novembre 2000, Cannella ed altri;
Cass., Sez. 6^, 16 aprile 1998, Craxi ed altro). Per quanto riguarda la pronuncia di condanna per i capi A), C) e D), riguardanti le armi, la Corte di merito non si è attenuta al criterio legale di valutazione delle dichiarazioni accusatorie ex art. 192, comma 3^, c.p.p., avendo ritenuto sufficienti, per la prova della responsabilità dei delitti relativi alle armi, l'accusa proveniente dal FE e il riscontro rappresentato dalla corrispondenza tra le armi indicate da quest'ultimo (tre pistole e due granate) e quelle sequestrate agli evasi, benché un simile riscontro avesse valore confermativo del solo fatto oggettivo narrato dal FE, senza necessariamente renderlo riferibile al GL: di talché, mancando un riscontro esterno individualizzante, la riferibilità soggettiva dei delitti all'imputato resta affidata esclusivamente al racconto del dichiarante, in aperta violazione della regola di valutazione probatoria di cui al terzo comma dell'art. 192 del codice.
Mancano, invece, di fondamento le censure formulate dal ricorrente all'indirizzo della dei capi della sentenza impugnata concernenti i delitti contestati sub B) e F).
Premesso che, riguardo all'episodio della cessione di droga oggetto del capo B), la Corte di secondo grado ha dichiarato l'estinzione del reato per avvenuta prescrizione, deve porsi in risalto che dalla sentenza impugnata non emergono elementi di prova che possano giustificare l'assoluzione nel merito a norma dell'art. 129, comma 2^, c.p.p., in quanto nella stessa decisione è stato dato conto, con adeguata motivazione, della puntuale convergenza delle dichiarazioni accusatorie che ha determinato la conferma della sentenza di condanna pronunciata dal giudice di primo grado.
Infine, non può essere condivisa la censura con cui è stata dedotta la violazione degli artt. 56 e 386 c.p.. Infatti, considerato che il delitto di procurata evasione costituisce una fattispecie a forma liberta, consistente in ogni azione di agevolazione dell'evasione, che rappresenta il presupposto della condotta punibile, deve rilevarsi che la Corte territoriale ha accertato, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, la consumazione del reato contestato, essendosi verificata l'evasione alla cui realizzazione ha contribuito l'imputato.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente ai delitti di cui ai capi A) C) e D), con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano. Il ricorso del GL deve essere rigettato nel resto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla la sentenza impugnata limitatamente ai delitti di cui ai capi A), D) e C) e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2004