Sentenza 3 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/05/2002, n. 6346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6346 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2002 |
Testo completo
C.C. 66380 E N O I Z A R T EPUBBLICA ITALIANA S 6 I 8 G 5 9 OMITEL PO OLO ALIANÇ06 346 702 1 E R 1/ 1 R . P A D L R NE E A E D T T A I 1 I S N 3 SEZIONE QUINTA CIVILE R N E 1 E S E S . E T I N A A Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: M Paolini Presidente R.G.N.18399/99 Dott. Giovanni Dott. Massimo Oddo Consigliere Cron. 18235 Dott. Salvatore Di Palma Consigliere Dott. Paolo Giuliani Consigliere Rep. Dott. Francesco TIRELLI Cons. Rel. Ud. 01/02/02 ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA 66380 sul ricorso proposto da: N. spa SIRPI, piazzale elettivamente domiciliata in Roma, Clodio 1, presso l'avv. Virgilio Gaito, che la CORTE SUPREMA CASSA rappresenta e difende giusta delega in atti in unione UFFICIO COPIE Richiesta copia Studio con l'avv. Aldo Algani di Bergamo;
IL SOLE 24 ORE dal Sig. - ricorrenteper diritti € il 8 MAG 2002 IL CANCELLIER contro delle Finanze dello Stato, Amministrazione CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi UFFICIO COPIE Richiesta copia studio l'Avvocatura Generale dello Stato, che la IPSOA 12, presso dal Sig. per diritti € 155 rappresenta e difende per legge;
il 8. CANCELLIERE
- controricorrente -
9 avverso la sentenza n. 186/01/98, depositata il 7 6 10/7/1998 dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. OGGETTO: Condono ex lege n. 413/1991. Rimborso delle maggiori somme pagate. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 1/2/2002 dal Relatore Cons. Francesco Tirelli;
Udito l'avv. Virgilio Gaito, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore concluso per Generale Dott. Ennio Sepe, che ha invece il suo rigetto, La Corte, osserva quanto segue. Con atto notificato il 4/10/1999, la spa SIRPI proponeva ricorso contro la sentenza in epigrafe indicata, esponendo che l'Ufficio II.DD. di Milano le aveva a suo tempo notificato una serie di rettifiche delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni compresi fra il 1976 ed il 1983. Da parte sua, aveva impugnato tutti quanti gli avvisi, ma nelle more del giudizio, l'Ufficio aveva provveduto ad iscrivere a ruolo il terzo delle maggiori imposte da esso accertate. " Non avendo altra scelta, aveva eseguito il 2 pagamento della somma richiesta ed una volta intervenute le decisioni di primo grado, si era avvalsa del condono di cui alla legge n. 413/1991, entrata nel frattempo in vigore. Poiché l'importo così dovuto era risultato largamente inferiore a quello già versato in via provvisoria, aveva inoltrato richiesta di rimborso sia all'Ufficio II.DD. che al Centro di Servizio ed alla Direzione Generale delle Entrate. Decorsi inutilmente 90 gg, si era rivolta alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano e non avendo ottenuto soddisfazione, aveva interposto appello davanti alla Commissione Tributaria aveva però Regionale della Lombardia, che confermato la decisione di prime cure per mancanza di prova sui presupposti della domanda. چ و Secondo i giudici del gravame, infatti, la carenza و della documentazione prodotta non li aveva messi in condizione di riscontrare l'effettiva esattezza della dichiarazione integrativa e, quindi, la reale esistenza di un'eccedenza rimborsabile. Una decisione del genere non poteva essere tuttavia condivisa, perchè pur essendo vero che dal canto proprio non aveva prodotto le decisioni della Commissione Tributaria di 1° Grado sulla cui base 3 calcolare l'imposta dovuta per il condono, restava comunque il fatto che a quel momento, la congruità della dichiarazione integrativa costituiva un dato definitivamente acquisito in conseguenza dello inutile decorso del termine assegnato all'Ufficio per il suo controllo. La mancata considerazione di "tale imprescindibile circostanza", aveva fuorviato i giudici a quo, facendoli pervenire ad una decisione che andava senz'altro cassata perché viziata da insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia. L'intimata resisteva con controricorso e la controversia veniva decisa all'esito della pubblica udienza del 1/2/2002. MOTIVI DELLA DECISIONE A Oserva innanzitutto il Collegio che con il condono del 1991 venne riconosciuta ai contribuenti la possibilità di chiudere le liti mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa che gli uffici delle imposte ed i centri di servizio avrebbero dovuto controllare entro il termine del 31/12/1996, ovverossia non oltre la scadenza di cui all'art. 17 del DPR n. 602/1973, calcolata con decorrenza dall'anno 1992 (art. 39, comma 3, della legge n. 413/1991). 4 Nel caso di specie, la spa SIRPI si è avvalsa appunto di tale possibilità e poiché l'imposta risultante dalla dichiarazione integrativa si presentava inferiore a quella già versata in via provvisoria, ha richiesto ai competenti uffici il rimborso della somma indebitamente pagata. Non avendo ricevuto risposta, si è allora rivolta alla Commissione Tributaria di 1° Grado di Milano e, poi, a quella Regionale della Lombardia, che ha disatteso le sue richieste, osservando in proposito contribuente si era ridotta a documentareche la soltanto l'ammontare del terzo già saldato, senza offrire nessun elemento concreto a riprova dell'esattezza della dichiarazione integrativa e, cioè, dell'importo effettivamente dovuto per condonare la lite che, com'era noto, rappresentava l'altro dei due "addendi" da tenere presenti ai fini della determinazione dell'eventuale eccedenza da restituire alla SIRPI. Quest'ultima ha lamentato l'insufficienza della predetta motivazione che, in effetti, non appare pienamente adeguata in quanto la Commissione Tributaria Regionale non avrebbe potuto fermarsi a stigmatizzare l'innegabile omissione della contribuente, ma si sarebbe dovuta spingere a 5 spiegare le ragioni per cui aveva ritenuto di non poter trarre motivo di convincimento processuale dal comportamento dell'Ufficio delle II.DD. di Milano, limitatosi ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva senza nulla dedurre in ordine all'esattezza о meno della dichiarazione integrativa che, come giustamente sottolineato dalla ricorrente, avrebbe dovuto essere già stata controllata al momento della decisione impugnata. Non varrebbe in contrario obiettare che sarebbe stata la SIRPI a dover dare la prova dell'esito del predetto controllo, favorevole perché quest'ultimo in una semplice presa risolvendosi d'atto della congruità della dichiarazione, la contribuente avrebbe potuto limitarsi ad invocare 1'inutile decorso del termine, toccando semmai all'Ufficio il compito di dimostrare l'avvenuta formulazione di qualche rilievo. In accoglimento del ricorso della spa SIRPI, la sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio degli atti, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.
P.Q.M.
La Corte, 6 accoglie il ricorso, cassa rinvia, anche per le spese ad altra sezione della Regionale della Lombardia. Roma, il 1/2/2002. 2 1 0 IL CONSIGLIARI metho E IL PRESIDENTE IL CANCELLIERE C1 Ашовь ёшь Arnaldo Casano 7 la sentenza impugnata e del presente giudizio, Commissione Tributaria CORT R U S P DEPOSITATO IN CANCELLERIA -3 MAG. 2002 Oggi IM CANCELLIERE CL Amaido Gasano d E 6 N 8 5 O 9 I 1 . Z / N 4 A A / - I R 6 R T 2 B S . . I A R L . T G L P . E A H D R R B L I E A A D D T D A * I I 1 S E R 3 N T 1 E E S N . T E I N N S A I E