CASS
Sentenza 8 giugno 2026
Sentenza 8 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/06/2026, n. 21091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21091 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CO EN, nato a [...] il [...] avverso l’ordinanza del 22/01/2026 del Tribunale di Foggia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere LA DA;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Fabiola Furnari, ha chiesto di dichiarare l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 22 gennaio 2026, il Tribunale di Foggia confermava il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero in data 12 dicembre 2025, nei confronti di EN CO avente ad oggetto, tra le altre cose, il telefono cellulare in uso all’indagato. Penale Sent. Sez. 2 Num. 21091 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: CARDAMONE DANIELA Data Udienza: 28/04/2026 2 2. Avverso l’ordinanza del Tribunale di Foggia ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’indagato deducendo, con un unico motivo, la violazione di legge, in relazione all’art. 253 cod. proc. pen. In particolare, il ricorrente ha censurato il provvedimento impugnato nella parte in cui ha confermato la legittimità del sequestro probatorio nonostante la assenza di un’adeguata motivazione del decreto genetico, lamentando che né il Pubblico Ministero né il Tribunale avessero esplicitato le concrete esigenze probatorie poste a fondamento del vincolo reale, né il nesso di pertinenzialità tra il bene sequestrato e il reato provvisoriamente contestato. Secondo la difesa, il sequestro sarebbe stato disposto in forma onnicomprensiva ed indiscriminata, mediante acquisizione integrale dei dati contenuti nel dispositivo, in violazione dei princìpi di proporzionalità e adeguatezza, non essendo stati indicati né i criteri di selezione del materiale informatico rilevante, né un perimetro temporale coerente con i fatti oggetto di indagine, né i tempi di conservazione e restituzione dei dati non pertinenti. È stato altresì dedotto che il Tribunale del riesame avrebbe illegittimamente integrato ex post la motivazione carente del decreto di sequestro probatorio, desumendo il perimetro temporale dei dati da acquisire dal tempus commissi delicti, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità che richiede una motivazione puntuale già nella fase genetica del provvedimento. Il ricorrente ha inoltre evidenziato che la restituzione del dispositivo, avvenuta a seguito dell’estrazione della copia forense, non avrebbe fatto venir meno l’interesse all’impugnazione, permanendo gli effetti lesivi del sequestro sui contenuti digitali, con conseguente incidenza sui diritti fondamentali dell’indagato, quali la riservatezza e la protezione dei dati personali. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. L’obbligo di osservanza del principio di proporzionalità in materia di sequestro probatorio è stato affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza “Bevilacqua” (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, [...], Rv. 226711 - 01) ed è stato ribadito dalla sentenza “Botticelli” (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, [...], Rv. 273548 - 01). In particolare, le Sezioni Unite “Bevilacqua” hanno statuito che il decreto di sequestro a fini probatori deve essere sorretto, a pena di nullità, da un’adeguata motivazione in ordine alla concreta finalità perseguita per l’accertamento dei fatti, anche quando abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato;
tale 3 interpretazione è stata ritenuta l’unica compatibile con i limiti costituzionali e convenzionali alla compressione del diritto di proprietà, tutelato dall’art. 42 Cost. e dall’art. 1 Prot. Add. CEDU, dovendosi garantire un «giusto equilibrio tra i motivi di interesse generale e il sacrificio del diritto del singolo al rispetto dei suoi beni» (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, [...], cit.). 2.1. I medesimi princìpi sono stati ribaditi dalle Sezioni Unite “Botticelli”, che hanno affermato come il decreto di sequestro probatorio – così come il decreto di convalida – debba contenere una motivazione, ancorché concisa, idonea a esplicitare in modo specifico la finalità probatoria perseguita (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, cit.). In tale pronuncia è stata altresì evidenziata l’«ineludibile necessità» di un’interpretazione dell’art. 253 cod. proc. pen. conforme al principio di proporzionalità, che impone un bilanciamento tra esigenze di accertamento e diritti individuali. In questa prospettiva, la motivazione sulla strumentalità della res assume funzione essenziale, quale presidio per contenere l’intervento penale entro i limiti costituzionali e convenzionali e per consentire un effettivo controllo di legalità sulla necessità e sulla durata del vincolo reale. Le Sezioni Unite hanno, inoltre, chiarito che il principio di proporzionalità implica anche quello di “residualità”, nel senso che il sequestro può essere disposto soltanto quando il risultato probatorio non sia conseguibile con strumenti meno invasivi. 2.2. In continuità con tali princìpi, che hanno valorizzato l’onere motivazionale quale strumento di controllo del rispetto del principio di proporzionalità del sequestro probatorio, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato che l’obbligo di motivazione del decreto di sequestro probatorio – imposto a pena di nullità con riferimento sia alla qualificazione dei beni come corpo del reato o cose pertinenti, sia alla concreta finalità probatoria – deve essere calibrato in relazione al fatto ipotizzato, alla qualificazione giuridica dello stesso, al rapporto tra la res e il reato e alla natura del bene oggetto di apprensione. Ne deriva che non è sufficiente il mero richiamo alle disposizioni di legge, ove non sia accompagnato dalla descrizione del fatto, dall’indicazione delle ragioni che giustificano la riconducibilità dei beni al reato e dalla specificazione delle finalità probatorie perseguite (Sez. 2, n. 46130 del 04/10/2023, [...], Rv. 285348 – 01; Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, [...], Rv. 274781 – 01). 2.3. Tali princìpi sono stati ulteriormente sviluppati con riguardo al sequestro di dati informatici, riconosciuto come misura particolarmente invasiva della sfera privata, in quanto idonea a rivelare una pluralità di informazioni eccedenti i fatti oggetto di indagine. 4 È stato quindi affermato che il sequestro di dispositivi elettronici deve rispettare il canone di proporzionalità sotto i profili quantitativo, qualitativo e temporale. In particolare, quando il pubblico ministero intenda procedere all’esame del contenuto del dispositivo – e non alla mera acquisizione del supporto – il decreto deve illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, indicando i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, la giustificazione della perimetrazione temporale dei dati di interesse e i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti. Invero, solo una motivazione strutturata in tali termini consente di verificare l’effettivo bilanciamento tra esigenze investigative e sacrificio imposto ai diritti fondamentali dell’interessato (Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, [...], Rv. 288139 - 01; Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024, Corsico, Rv. 286358 - 03; conformi: Sez. 6, n. 1286 del 20/11/2024, dep. 2025, Bozzano, Rv. 287421 – 01; Sez. 2, n. 34324 del 25/09/2025, Resmini, non massimata sul punto). 2.4. È stato, inoltre, chiarito che, nella fase di acquisizione della prova, il pubblico ministero può disporre un sequestro anche ampio quando i dati siano potenzialmente rilevanti, restando tuttavia tenuto a disporre la tempestiva restituzione delle cose non necessarie all’accertamento. In caso contrario, l’interessato può attivare i rimedi previsti dall’ordinamento (Sez. 6, n. 53168 del 11/11/2016, Amores, Rv. 268489-01; conforme: Sez. 5, n. 16622 del 14/03/2017, [...], Rv. 270018 – 01), quali l’istanza di restituzione ai sensi dell'art. 262 cod. proc. pen. e, in caso di rigetto, il ricorso al giudice per le indagini preliminari ai sensi dell’art. 263, comma 5, cod. proc. pen. e al tribunale del riesame, che potranno verificare se le operazioni disposte rispettino o meno il canone di proporzionalità temporale e se sia giustificata o meno la perdurante protrazione del vincolo reale. 2.5. Deve, tuttavia, considerarsi che la puntuale perimetrazione del sequestro, specie con riferimento ai dati informatici, presuppone risorse tecniche e competenze specialistiche non sempre compatibili con la natura “a sorpresa” dell’atto, in particolare nelle fasi iniziali delle indagini e nei casi di intervento urgente della polizia giudiziaria. Ne consegue che l’onere motivazionale deve essere calibrato in relazione al momento procedimentale e alla consistenza dei dati da esaminare. In tale prospettiva, la giurisprudenza ha affermato che il necessario bilanciamento può essere assicurato attraverso un sequestro temporaneo dei dati, destinato a protrarsi per il tempo ragionevolmente necessario alla loro analisi, tenuto conto anche delle difficoltà tecniche di acquisizione;
la giurisprudenza di legittimità fa, 5 invero, riferimento all'indicazione nel decreto di un termine «ragionevole» di durata delle operazioni, proprio per la consapevolezza della necessità per il pubblico ministero di fruire di un termine per estrapolare e analizzare i dati acquisiti tanto più ampio, quanto più esteso è il novero degli stessi e tenuto conto delle difficoltà tecniche di apprensione dei dati (Sez. 3, n. 36776 del 04/07/2024, [...], Rv. 286923 - 01; Sez. 2, n. 17604 del 23/03/2023, [...], Rv. 284393 – 01). 2.6. Per quanto riguarda il criterio della ragionevole durata degli accertamenti, è stato precisato che l’esigenza di assicurare la proporzionalità del vincolo reale non implica l’obbligo di indicare ex ante un termine preciso e inderogabile di durata, né di predeterminare in modo puntuale i tempi delle operazioni tecniche. Una simile previsione risulterebbe, infatti, incompatibile con l’oggettiva impossibilità, per il pubblico ministero, all’atto di emissione del decreto di sequestro probatorio, di stimare preventivamente i tempi di analisi dei dati e rischierebbe di comprimere irragionevolmente le esigenze investigative. Resta, tuttavia, ferma la possibilità per l’interessato di contestare la durata del sequestro attraverso gli strumenti di tutela previsti (Sez. 6, n. 543 del 03/12/2025, [...], Di Domenico, Rv. 289205 – 01). 2.7. Nella fattispecie, oggetto di scrutinio da parte del Tribunale è stato il decreto di perquisizione e sequestro del Pubblico Ministero del 12 dicembre 2025, con il quale, ravvisato il fumus del reato di cui all'art. 640-bis cod. pen. nei confronti del ricorrente, veniva disposta la perquisizione personale e locale presso la sua abitazione, finalizzata al reperimento di documentazione inerente ai fatti oggetto di indagine. In esecuzione di tale provvedimento, in data 17 dicembre 2025 la Guardia di finanza di Foggia procedeva alla perquisizione domiciliare e, all’esito, al sequestro – tra gli altri beni indicati nel relativo verbale – di un telefono cellulare in uso al ricorrente. 2.8. La motivazione dell’ordinanza impugnata si pone in linea con i princìpi di diritto sopra richiamati, avendo il Tribunale ritenuto che il Pubblico Ministero abbia assolto all’onere motivazionale imposto dall’art. 253 cod. proc. pen. In particolare, il decreto genetico risulta avere adeguatamente delineato le finalità probatorie, individuando le informazioni da acquisire, costituite, segnatamente, dalla corrispondenza e dalle comunicazioni idonee a comprovare la natura fittizia delle operazioni contestate, la falsificazione dei documenti di identità, le modalità di apertura dei conti, l’individuazione dei reali percettori delle somme e l’eventuale reimpiego delle stesse. Quanto al profilo temporale, il Tribunale ha congruamente rilevato che l’arco cronologico delle ricerche risulta implicitamente desumibile dal capo di 6 imputazione provvisoria, il quale individua con precisione il periodo di commissione delle condotte, collocato tra il 23 maggio 2023 e l’ottobre 2025. Con riferimento, infine, alla durata delle operazioni di selezione e alla restituzione del bene, il giudice del riesame ha evidenziato che il Pubblico Ministero ha conferito incarico a un consulente tecnico per l’estrazione dei dati dal dispositivo sequestrato, prevedendo, all’esito delle operazioni, la immediata restituzione del telefono all’avente diritto;
restituzione peraltro già contemplata nel decreto di sequestro, anche nell’ipotesi di contestuale completamento della copia forense al momento dell’apprensione. A fronte di tale apparato motivazionale, puntuale e coerente con i parametri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, le doglianze del ricorrente si sottraggono a una effettiva critica del percorso argomentativo sviluppato dal giudice del riesame, risultando infondate. 3. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 28/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente LA DA AN UT
udita la relazione svolta dal consigliere LA DA;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Fabiola Furnari, ha chiesto di dichiarare l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 22 gennaio 2026, il Tribunale di Foggia confermava il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero in data 12 dicembre 2025, nei confronti di EN CO avente ad oggetto, tra le altre cose, il telefono cellulare in uso all’indagato. Penale Sent. Sez. 2 Num. 21091 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: CARDAMONE DANIELA Data Udienza: 28/04/2026 2 2. Avverso l’ordinanza del Tribunale di Foggia ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’indagato deducendo, con un unico motivo, la violazione di legge, in relazione all’art. 253 cod. proc. pen. In particolare, il ricorrente ha censurato il provvedimento impugnato nella parte in cui ha confermato la legittimità del sequestro probatorio nonostante la assenza di un’adeguata motivazione del decreto genetico, lamentando che né il Pubblico Ministero né il Tribunale avessero esplicitato le concrete esigenze probatorie poste a fondamento del vincolo reale, né il nesso di pertinenzialità tra il bene sequestrato e il reato provvisoriamente contestato. Secondo la difesa, il sequestro sarebbe stato disposto in forma onnicomprensiva ed indiscriminata, mediante acquisizione integrale dei dati contenuti nel dispositivo, in violazione dei princìpi di proporzionalità e adeguatezza, non essendo stati indicati né i criteri di selezione del materiale informatico rilevante, né un perimetro temporale coerente con i fatti oggetto di indagine, né i tempi di conservazione e restituzione dei dati non pertinenti. È stato altresì dedotto che il Tribunale del riesame avrebbe illegittimamente integrato ex post la motivazione carente del decreto di sequestro probatorio, desumendo il perimetro temporale dei dati da acquisire dal tempus commissi delicti, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità che richiede una motivazione puntuale già nella fase genetica del provvedimento. Il ricorrente ha inoltre evidenziato che la restituzione del dispositivo, avvenuta a seguito dell’estrazione della copia forense, non avrebbe fatto venir meno l’interesse all’impugnazione, permanendo gli effetti lesivi del sequestro sui contenuti digitali, con conseguente incidenza sui diritti fondamentali dell’indagato, quali la riservatezza e la protezione dei dati personali. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. L’obbligo di osservanza del principio di proporzionalità in materia di sequestro probatorio è stato affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza “Bevilacqua” (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, [...], Rv. 226711 - 01) ed è stato ribadito dalla sentenza “Botticelli” (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, [...], Rv. 273548 - 01). In particolare, le Sezioni Unite “Bevilacqua” hanno statuito che il decreto di sequestro a fini probatori deve essere sorretto, a pena di nullità, da un’adeguata motivazione in ordine alla concreta finalità perseguita per l’accertamento dei fatti, anche quando abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato;
tale 3 interpretazione è stata ritenuta l’unica compatibile con i limiti costituzionali e convenzionali alla compressione del diritto di proprietà, tutelato dall’art. 42 Cost. e dall’art. 1 Prot. Add. CEDU, dovendosi garantire un «giusto equilibrio tra i motivi di interesse generale e il sacrificio del diritto del singolo al rispetto dei suoi beni» (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, [...], cit.). 2.1. I medesimi princìpi sono stati ribaditi dalle Sezioni Unite “Botticelli”, che hanno affermato come il decreto di sequestro probatorio – così come il decreto di convalida – debba contenere una motivazione, ancorché concisa, idonea a esplicitare in modo specifico la finalità probatoria perseguita (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, cit.). In tale pronuncia è stata altresì evidenziata l’«ineludibile necessità» di un’interpretazione dell’art. 253 cod. proc. pen. conforme al principio di proporzionalità, che impone un bilanciamento tra esigenze di accertamento e diritti individuali. In questa prospettiva, la motivazione sulla strumentalità della res assume funzione essenziale, quale presidio per contenere l’intervento penale entro i limiti costituzionali e convenzionali e per consentire un effettivo controllo di legalità sulla necessità e sulla durata del vincolo reale. Le Sezioni Unite hanno, inoltre, chiarito che il principio di proporzionalità implica anche quello di “residualità”, nel senso che il sequestro può essere disposto soltanto quando il risultato probatorio non sia conseguibile con strumenti meno invasivi. 2.2. In continuità con tali princìpi, che hanno valorizzato l’onere motivazionale quale strumento di controllo del rispetto del principio di proporzionalità del sequestro probatorio, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato che l’obbligo di motivazione del decreto di sequestro probatorio – imposto a pena di nullità con riferimento sia alla qualificazione dei beni come corpo del reato o cose pertinenti, sia alla concreta finalità probatoria – deve essere calibrato in relazione al fatto ipotizzato, alla qualificazione giuridica dello stesso, al rapporto tra la res e il reato e alla natura del bene oggetto di apprensione. Ne deriva che non è sufficiente il mero richiamo alle disposizioni di legge, ove non sia accompagnato dalla descrizione del fatto, dall’indicazione delle ragioni che giustificano la riconducibilità dei beni al reato e dalla specificazione delle finalità probatorie perseguite (Sez. 2, n. 46130 del 04/10/2023, [...], Rv. 285348 – 01; Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, [...], Rv. 274781 – 01). 2.3. Tali princìpi sono stati ulteriormente sviluppati con riguardo al sequestro di dati informatici, riconosciuto come misura particolarmente invasiva della sfera privata, in quanto idonea a rivelare una pluralità di informazioni eccedenti i fatti oggetto di indagine. 4 È stato quindi affermato che il sequestro di dispositivi elettronici deve rispettare il canone di proporzionalità sotto i profili quantitativo, qualitativo e temporale. In particolare, quando il pubblico ministero intenda procedere all’esame del contenuto del dispositivo – e non alla mera acquisizione del supporto – il decreto deve illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, indicando i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, la giustificazione della perimetrazione temporale dei dati di interesse e i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti. Invero, solo una motivazione strutturata in tali termini consente di verificare l’effettivo bilanciamento tra esigenze investigative e sacrificio imposto ai diritti fondamentali dell’interessato (Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, [...], Rv. 288139 - 01; Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024, Corsico, Rv. 286358 - 03; conformi: Sez. 6, n. 1286 del 20/11/2024, dep. 2025, Bozzano, Rv. 287421 – 01; Sez. 2, n. 34324 del 25/09/2025, Resmini, non massimata sul punto). 2.4. È stato, inoltre, chiarito che, nella fase di acquisizione della prova, il pubblico ministero può disporre un sequestro anche ampio quando i dati siano potenzialmente rilevanti, restando tuttavia tenuto a disporre la tempestiva restituzione delle cose non necessarie all’accertamento. In caso contrario, l’interessato può attivare i rimedi previsti dall’ordinamento (Sez. 6, n. 53168 del 11/11/2016, Amores, Rv. 268489-01; conforme: Sez. 5, n. 16622 del 14/03/2017, [...], Rv. 270018 – 01), quali l’istanza di restituzione ai sensi dell'art. 262 cod. proc. pen. e, in caso di rigetto, il ricorso al giudice per le indagini preliminari ai sensi dell’art. 263, comma 5, cod. proc. pen. e al tribunale del riesame, che potranno verificare se le operazioni disposte rispettino o meno il canone di proporzionalità temporale e se sia giustificata o meno la perdurante protrazione del vincolo reale. 2.5. Deve, tuttavia, considerarsi che la puntuale perimetrazione del sequestro, specie con riferimento ai dati informatici, presuppone risorse tecniche e competenze specialistiche non sempre compatibili con la natura “a sorpresa” dell’atto, in particolare nelle fasi iniziali delle indagini e nei casi di intervento urgente della polizia giudiziaria. Ne consegue che l’onere motivazionale deve essere calibrato in relazione al momento procedimentale e alla consistenza dei dati da esaminare. In tale prospettiva, la giurisprudenza ha affermato che il necessario bilanciamento può essere assicurato attraverso un sequestro temporaneo dei dati, destinato a protrarsi per il tempo ragionevolmente necessario alla loro analisi, tenuto conto anche delle difficoltà tecniche di acquisizione;
la giurisprudenza di legittimità fa, 5 invero, riferimento all'indicazione nel decreto di un termine «ragionevole» di durata delle operazioni, proprio per la consapevolezza della necessità per il pubblico ministero di fruire di un termine per estrapolare e analizzare i dati acquisiti tanto più ampio, quanto più esteso è il novero degli stessi e tenuto conto delle difficoltà tecniche di apprensione dei dati (Sez. 3, n. 36776 del 04/07/2024, [...], Rv. 286923 - 01; Sez. 2, n. 17604 del 23/03/2023, [...], Rv. 284393 – 01). 2.6. Per quanto riguarda il criterio della ragionevole durata degli accertamenti, è stato precisato che l’esigenza di assicurare la proporzionalità del vincolo reale non implica l’obbligo di indicare ex ante un termine preciso e inderogabile di durata, né di predeterminare in modo puntuale i tempi delle operazioni tecniche. Una simile previsione risulterebbe, infatti, incompatibile con l’oggettiva impossibilità, per il pubblico ministero, all’atto di emissione del decreto di sequestro probatorio, di stimare preventivamente i tempi di analisi dei dati e rischierebbe di comprimere irragionevolmente le esigenze investigative. Resta, tuttavia, ferma la possibilità per l’interessato di contestare la durata del sequestro attraverso gli strumenti di tutela previsti (Sez. 6, n. 543 del 03/12/2025, [...], Di Domenico, Rv. 289205 – 01). 2.7. Nella fattispecie, oggetto di scrutinio da parte del Tribunale è stato il decreto di perquisizione e sequestro del Pubblico Ministero del 12 dicembre 2025, con il quale, ravvisato il fumus del reato di cui all'art. 640-bis cod. pen. nei confronti del ricorrente, veniva disposta la perquisizione personale e locale presso la sua abitazione, finalizzata al reperimento di documentazione inerente ai fatti oggetto di indagine. In esecuzione di tale provvedimento, in data 17 dicembre 2025 la Guardia di finanza di Foggia procedeva alla perquisizione domiciliare e, all’esito, al sequestro – tra gli altri beni indicati nel relativo verbale – di un telefono cellulare in uso al ricorrente. 2.8. La motivazione dell’ordinanza impugnata si pone in linea con i princìpi di diritto sopra richiamati, avendo il Tribunale ritenuto che il Pubblico Ministero abbia assolto all’onere motivazionale imposto dall’art. 253 cod. proc. pen. In particolare, il decreto genetico risulta avere adeguatamente delineato le finalità probatorie, individuando le informazioni da acquisire, costituite, segnatamente, dalla corrispondenza e dalle comunicazioni idonee a comprovare la natura fittizia delle operazioni contestate, la falsificazione dei documenti di identità, le modalità di apertura dei conti, l’individuazione dei reali percettori delle somme e l’eventuale reimpiego delle stesse. Quanto al profilo temporale, il Tribunale ha congruamente rilevato che l’arco cronologico delle ricerche risulta implicitamente desumibile dal capo di 6 imputazione provvisoria, il quale individua con precisione il periodo di commissione delle condotte, collocato tra il 23 maggio 2023 e l’ottobre 2025. Con riferimento, infine, alla durata delle operazioni di selezione e alla restituzione del bene, il giudice del riesame ha evidenziato che il Pubblico Ministero ha conferito incarico a un consulente tecnico per l’estrazione dei dati dal dispositivo sequestrato, prevedendo, all’esito delle operazioni, la immediata restituzione del telefono all’avente diritto;
restituzione peraltro già contemplata nel decreto di sequestro, anche nell’ipotesi di contestuale completamento della copia forense al momento dell’apprensione. A fronte di tale apparato motivazionale, puntuale e coerente con i parametri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, le doglianze del ricorrente si sottraggono a una effettiva critica del percorso argomentativo sviluppato dal giudice del riesame, risultando infondate. 3. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 28/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente LA DA AN UT