Sentenza 22 gennaio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/01/2002, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2002 |
Testo completo
Aula B 0 0 6 7 5 /02 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro -R.G.N.6605/99 Composta dai Magistrati: -Cron. 1743 Dott. Erminio Ravagnani Presidente " Bruno Battimiello Rel. Consigliere -Rep. "1 Antonio Lamorgese 11 -Ud. 31.10.2001 "1 Florindo Minichiello " -Oggetto: " GA TT " Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS, in perso- na del Presidente legale rapp.te p.t., rappresentato e dife- SO, per procura speciale in calce al ricorso, dagli avv.ti Carlo De Angelis, GA Pescosolido e Michele Di Lullo con i quali elett.te dom.to in Roma alla via della Frezza n. 17 presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto 4149 ricorrente
contro
IA IL, rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del controricorso, dall'avv. Domenico Concetti con 1 domicilio eletto presso il suo studio in Roma alla piazza Martiri di Belfiore n. 2 controricorrente l'annullamento della sentenza del Tribunale di Casale per Monferrato n 34 in data 3-17 febbraio 1999 (R.G. 181/98). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31 ottobre 2001 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Carlo De Angelis;
udito l'avv. Domenico Concetti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo sentenza emessa il 4 marzo 1998, il Pretore di Casale Con Monferrato accoglieva la domanda proposta da IA IL per la riliquidazione della propria pensione d'invalidità median- te rivalutazione sulla base del coefficiente 1,5 del pe- riodo ultradecennale di attività lavorativa svolta con espo- sizione alle polveri di amianto. L'appello proposto dall'INPS deducente l'applicabilità del comma ottavo, della legge 27 beneficio di cui all'art. 13, marzo 1992 n. 257, nel testo introdotto dal d.l. 1993/n.169 convertito in legge 1993/n.271, ai soli lavoratori in attivi- tà - veniva rigettato dal Tribunale del luogo con la sentenza in epigrafe indicata. 2 Avverso tale pronuncia - che, in espresso dissenso dai prin- cipi enunciati da questa Corte con la sentenza n. 6605 del 7 luglio 1998, ha ritenuto l'applicabilità del beneficio anche ai lavoratori pensionati - 1'INPS ha proposto ricorso per cassazione. IA IL ha resistito con controricorso. Motivi della decisione ricorrente - denunciando, in relazione all'art. L'Istituto 3 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione 360 nn. dell'art. 13, comma ottavo, della legge 1992/n.257, modifica- to dall'art. 1, comma primo, del d.l. 1993/n.169, convertito, legge 1993/n.271 - deduce con modificazioni, nella l'erroneità dell'impugnata pronuncia e sostiene, sulla base di molteplici argomentazioni e citando anche la pronuncia di questa Corte n. 6620 del 1998, l'inapplicabilità del benefi- cio ai lavoratori già titolari di pensione. Il ricorso non può essere accolto e la sentenza impugnata de- ve essere confermata, sia pure con correzione della motiva- zione ai sensi dell'art. 384, secondo comma, del codice di rito. Invero, premesso in fatto che nella specie il beneficio con- tributivo è stato riconosciuto con riguardo ad una pensione d'invalidità, va ricordato, in punto di diritto, che questa Corte, proprio a partire dalla sentenza n. 6620 del 7 luglio 1998 (non coerentemente citata dal ricorrente a sostegno del- la propria tesi) ha ritenuto che la fruizione di tale tipo di 3 pensione (d'invalidità) non sia ostativa (come è a dirsi, in- vece, delle pensioni di anzianità e di vecchiaia) della con- cessione del beneficio contributivo in questione. Alla stregua di tale orientamento giurisprudenziale ribadi - to da numerose pronunce (v., in particolare, Cass. 12 feb- braio 2001 n. 1976 e 19 aprile 2001 n. 5764) alle cui motiva- zioni sembra sufficiente ed opportuno rinviare, nel rispetto del principio di economia nell'esercizio di funzioni e servi- zi pubblici la sentenza impugnata, ancorchè non condivisi- bile quanto all'affermazione dell'irrilevanza ostativa di qualsiasi tipo di pensione, deve essere tenuta ferma, in quanto il relativo decisum, trattandosi di conferma di una pronuncia attributiva del beneficio per una pensione d'invalidità, risulta conforme al diritto. Essendosi il suddetto indirizzo giurisprudenziale consolidato dopo la proposizione del ricorso, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma il 31 ottobre 2001. Il Presidente luminio Ravango 3 I 0 1 3 D 5 , . Baltimill T O . well R L N L A ' O L 3 B IL CANCELLIERE, L 7 I E - Depositato in Cancell D D 8 Z GEN. 2002 - I 1 A S T 1 N S E O E oggi, S P CA G I M I A IL CANCELLIERE G E A O L T D R T O E I C A T R L I L N D E E S 8 D O E