CASS
Sentenza 2 maggio 2023
Sentenza 2 maggio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/05/2023, n. 18236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18236 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AL SA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27/10/2022 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;
sentita le requisitoria del PG, MARCO DALL'OLIO, che conclude chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. uditi i difensori: L'avvocato FRANCESCO VERRI conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. L'avvocato VALERIO SPIGARELLI conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. //( Penale Sent. Sez. 1 Num. 18236 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: SIANI VINCENZO Data Udienza: 22/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, resa il 27 ottobre 2022, il Tribunale di Catanzaro - decidendo sull'istanza di riesame proposta nell'interesse di LV ER (classe 1974) avverso l'ordinanza emessa il 26 settembre 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, con cui era stata applicata al suddetto indagato la misura della custodia cautelare in carcere, in relazione ai reati di cui ai capi 6 (reato di cui agli artt. 416, primo e secondo comma, aggravato ex art. 416-bis.1, cod. pen.) e 7 (reato continuato, in concorso con altri, di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui agli artt. 81, secondo comma, 110, 112, 452-quaterdecies, aggravato ex art. 416- bis.1 cod. pen.), dell'imputazione provvisoria - ha confermato il provvedimento impugnato. 1.1. La richiesta di riesame e il successivo contraddittorio orale avevano riguardato l'esame della contestazione all'indagato della partecipazione all'associazione per delinquere di cui al capo 6), accusa così articolata: - reato di cui agli artt. 416, primo e secondo comma, 416-bis.1 cod. pen. perché con le condotte e le qualità indicate nel capo 7), MA AT ZO, quale promotore e organizzatore, Antonio AF, Pasquale AF, MI ER (classe 1969), EN ER (classe 1973), EN ER (classe 1965), MI ER (classe 1963), LV ER (classe 1974), Pasquale CC, quali organizzatori, altri soggetti, quali partecipi, si associavano nelle rispettive qualità e nel perseguimento dei loro scopi per commettere più delitti relativi all'organizzazione di traffici illeciti di rifiuti e alla commissione di reiterate truffe ai danni del Gestore del servizio energetico nazionale, fatti e condotte di cui ai restanti capi di accusa;
fatto aggravato dall'essere stato commesso per agevolare il sodalizio di 'ndrangheta denominato locale di Mesoraca e le articolazioni di 'ndrangheta del crotonese contermini, le quali monopolizzavano e organizzavano il trasporto del cippato in violazione della normativa sui rifiuti, conferendo materiale non conforme in accordo con i responsabili delle strutture a biomassa, nelle province di Cosenza ON e Brindisi, dal gennaio 2014 al febbraio 2017. All'indagato era contestato anche il reato fine di cui al successivo capo 7), così articolato: - reato di cui agli artt. 81, secondo comma, 110, 112, primo comma, nn. 1 e 2, 452-quaterdecies, 416-bis.1 cod. pen., perché, in concorso e previo accordo tra loro, nelle funzioni di seguito indicate, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attività continuative organizzate: 1) gestivano, ricevevano, trasportavano e smaltivano materiale legnoso misto a scarti di segheria e altro materiale di risulta proveniente da tagli, sfalci e potature abusivi dagli stessi perpetrati e organizzati, intensivi e per questo pericolosi per l'ambiente; gestendo il predetto materiale, "cippandolo" in piazzali dagli stessi allestiti, mischiandolo illecitamente con materiale di risulta, e conferendo il predetto materiale presso centrali a biomassa ubicate in territorio RE (UT, LI, ON, AI RG ed Ecosesto-Cosenza), anche attraverso la redazione e predisposizione di falsa documentazione e false perizie di agronomi che attestavano diversa origine del materiale poi conferito in centrale a biomassa (in tal modo facendo assumere al materiale la qualità di rifiuto, non rientrando, in tal modo, nella esclusione normativa di cui all'art. 185 comma 1, lett. f), d.lgs. 3 aprile 2016, n. 152; 2) smaltivano, quindi, i dirigenti e i responsabili delle centrali a biomassa, l'ingente materiale come chips di legno vergine, bruciandolo per la produzione di energia elettrica incentivata per la quale le centrali sono destinatarie di fondi pubblici, con ciò guadagnandone l'ingiusto profitto costituito altresì da un agevole smaltimento dei rifiuti e da un indebito incremento del volume di affari per i fornitori, determinato dal mischiare materiale legnoso vergine a scarti di segheria, lavori autostradali e/o sfalci e potature abusivi;
in particolare, EN ER (classe 1973), ramo "Pallino", e LV ER (classe 1974) ramo "Pallino", in qualità di imprenditori boschivi, cedevano abitualmente la documentazione ADA agli imprenditori AF al fine di far conferire loro materiale non tracciato presso le centrali a biomassa;
inoltre, nel periodo dal 28/02/2018 al 17/04/2018, conferivano alla centrale a biomassa EN, per il tramite dell'impresa Euromeridiana RL, dei fratelli CC, 1.046,6 tonnellate di cippato, dichiarandone la provenienza del taglio del bosco di proprietà di NN CI e altri (Aut. n. 0393139 del 19/12/2017), eseguito in modo non autorizzato, esteso e pericoloso per l'ambiente; dal 02/05/2018 al 15/05/2018 conferivano ad EN 638,28 tonnellate di cippato, con provenienza dichiarata dal taglio boschivo condotto con modalità non autorizzate, esteso e pericoloso per l'ambiente, interessante la proprietà di LA e GI NA (Aut. n. 0401286 del 29/12/2017); nel periodo dal 30/05/2018 al 11/06/2018 fornivano alla centrale ER RG 1.246,73 tonnellate di cippato, privo dei requisiti di tracciabilità/rintraccìabilità, dichiarandone la provenienza dal bosco di proprietà di RE NNlisa AM (Aut. n. 0127143 del 13/04/2017), dissimulandone qualità e provenienza grazie anche al contributo causale di PP RE e LU LE Cavallo;
fatto aggravato dalla sua commissione per agevolare il sodalizio di 'ndrangheta suindicato nei sensi già esposti, nelle province di Cosenza. ON e Brindisi, nelle date suindicate e comunque dal gennaio 2014 al febbraio 2017. 3 1.2. Il complessivo procedimento era scaturito dall'articolata attività investigativa condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, che aveva messo sotto inchiesta le attività illecite della consorteria di 'ndrangheta indicata come Locale di Mesoraca, alla cui testa era collocato MA AT ZO, attiva nel territorio crotonese, SC data per accertata sulla base di diverse sentenze, alcune delle quali divenute irrevocabili, e altre dettagliatamente indicate nella richiesta cautelare (ivi inclusa l'operazione denominata "Basso Profilo", per i riferimenti alla figura del suddetto ZO), confermata dalle convergenti dichiarazioni (di accertata genuinità e di attendibilità intrinseca già validata in sede giudiziaria) provenienti da numerosi collaboratori di giustizia, nominativamente indicati, provenienti da contesti criminali eterogenei, i quali avevano apportato fondamentali contributi nella ricostruzione delle vicende criminali delle cosche di 'ndrangheta del territorio crotonese, sia con riferimento alla composizione e alla struttura gerarchica del sodalizio di Mesoraca, sia con riferimento al ruolo del suddetto capo. In questo quadro, la consorteria di Mesoraca era risultata molto attiva nel settore dello sfruttamento delle risorse boschive e dei conferimenti di cippato alle centrali a biomassa e, in ordine a questa attività, il compendio indiziario acquisito era l'esito degli accertamenti contenuti in diverse informative relative a vari procedimenti, fra i quali quello in corso, e di svariate dichiarazioni di collaboratori di giustizia che avevano disvelato gli interessi di quella articolazione della criminalità organizzata nello suddetto. 1.3. Il Tribunale ha inserito la posizione di LV ER (classe 1974), amministratore unico della impresa boschiva costituita dalla RL Industria VA ER EN, con attività prevalente di segheria di tronchi, taglio e piallatura del legno, lavorazione del legno, importazione e commercio all'ingrosso di legname, nel panorama fattuale ritenuto accertato in ordine alle due imputazioni riportate e ha concluso che per la sua posizione gli elementi acquisiti confermassero l'evenienza della gravità indiziaria. Con riferimento allo specifico settore dell'attività di smaltimento del cippato, ritenuto illecito e finalizzato ad agevolare la SC di Mesoraca, il Tribunale ha richiamato i contributi dei collaboratori FR IO, FO OG e DA Lamanna. Il contributo di PP ER aveva fatto scoprire l'attività svolta nel settore dall'impresa facente capo a LV ER evidenziando il legame fra la società dei ER (ramo Pallino) e MA AT ZO, nel senso che anche le aziende dei ER garantivano l'ingerenza della criminalità organizzata nel settore boschivo mettendo la loro attività a disposizione dei locali esponenti di `ndrangheta, primo fra tutti il capo MA 4 \ AT ZO;
in particolare, ER aveva affermato di avere assistito personalmente alle operazioni con cui tali aziende conferivano nelle centrali ogni tipo di scarto legnoso non conforme dichiarandolo poi come chips di legno vergine. Inoltre, sono stati richiamati i contributi di LV MU, MI Venturino, EN CE. Si è ricordato, poi, il ritrovamento nell'autovettura in uso a NC Manfreda, quando questi era stato assassinato in Petilia Policastro il 23.03.2012, di alcuni fogli manoscritti relativi a vendita di legname, uno dei quali recava la sottoscrizione di alcuni proprietari di imprese boschive, tra cui MI, EN e GI ER, quest'ultimo genero di ZO e operante nell'ambito dell'impresa ER, ramo Pallino. Si sono aggiunte: le dichiarazioni dell'imprenditore boschivo Renato AT, rese nel corso del procedimento denominato Stige, asseverative dell'esistenza di un cartello di imprese in grado di assicurarsi gli appalti boschivi indetti da enti pubblici, garantendosi il massimo profitto, alimentato dagli AF, con il consenso della criminalità organizzata;
le indicazioni provenienti dal procedimento TE e dall'operazione Imponimento;
quelle derivanti dal procedimento n. 5676/17, dimostrative del ruolo della ditta AF;
le ripetute falsificazioni della documentazione di trasporto praticate dalla ditta AF, finalizzate a fornire quantità elevate di cippato a più centrali utilizzando gli stessi documenti, fino a raddoppiare la quantità conferita. Al riguardo, il Tribunale ha considerato poi le dichiarazioni di LV IO, il quale aveva riferito che gli AF, dopo aver corrotto il funzionario incaricato, avevano sottoscritto un contratto con la centrale in esecuzione del quale gli stessi AF i ZO e i ER, ramo Pallino, praticavano conferimenti illegali di materiale legnoso falsificando bolle e documenti e traportando veri e propri rifiuti, come pedane di pallet e altro. Queste dichiarazioni - ha precisato il Tribunale - sono state riscontrate dall'esito delle indagini dei Carabinieri di Matera, accertative dell'intervento di ditte boschive, fra cui quella degli AF, che in occasione di tagli e potature procedevano a cippare il materiale e a trasportarlo alle centrali a biomassa calabresi, nonché dall'esito delle molte conversazioni captate in questo procedimento, fra cui quella intercorsa tra GI TA e IC LU ER (ramo Pallino), da cui emergeva chiaramente che l'intera attività imprenditoriale era controllata a ZO, il quale era riuscito anche a pilotare la compravendita della centrale in modo da assicurare il sostentamento della consorteria di Mesoraca, in relazione a cui era stato accertato che, una volta divenuta la centrale a biomassa di UT di proprietà dei ER, erano stati conclusi vari contratti con le società boschive che gravitavano nell'orbita della 'ndrangheta di Mesoraca. Ancora più di recente, segnalano i giudici del riesame, i Carabinieri di Trebisacce avevano riferito che le imprese boschive conferivano alle centrali molto più cippato di quello ricavabile dai tagli autorizzati, con l'emissione di documenti di trasporto falsificato. Con particolare riferimento all'impresa dei fratelli EN e LV ER, la captazione delle conversazioni sulla relativa utenza aveva permesso di accertare l'utilizzo improprio e fraudolento delle bolle di trasporto, essendo risultato che EN ER si adoperava con il suo dipendente, rag. PP RE, per apportare delle modificazioni cartolari inerenti alla zona di provenienza del cippato, non potendo più essere conferito come proveniente da Amendolara, certificato da EN come già saturo. Parimenti, il colloquio fra LV e EN ER circa la richiesta del proprietario del bosco di Amendolara, LA NA, di ricevere l'originale dei documenti di trasporto del materiale prelevato dal suo bosco, e la documentazione poi acquisita, in relazione al tenore delle ulteriori conversazioni, confermava la difformità fra quantità conferite e dati dei documenti formati. Il complesso dei dati analizzati contrastava con le prospettazioni introdotte con la memoria difensiva, alle pagg. 22-31, in quanto dimostravano la riferibilità all'impresa facente capo al ricorrente dei tagli abusivi, il cui frutto era stato poi dalla stessa commercializzato. Anche i documenti acquisiti presso la ER RG di UT, analizzati dai Carabinieri di Trebisacce, confermavano le manomissioni finalizzate a falsificare i dati relativi alle superfici di provenienza del cippato, al pari delle conversazioni intercorse tra i ER e LU CC, titolare della Euromeridiana Sri, essendo emersa una forma di reciproca collaborazione nello scambio della documentazione di tracciabilità del legname per la commissione di condotte illecite nella commercializzazione e il conferimento di cippato, con particolare riferimento al flusso di cippato conferito alla centrale di LI, apparentemente proveniente, tramite la suddetta Euromeridiana RL, dall'azienda agricola Silvoforestale Alba, operante in Malvito, invece prelevato dalla segheria dei ER, con l'individuazione degli autisti che si erano prestati all'effettuazione di tratte chilometriche fittizie, paradigmatiche risultando al riguardo le conversazioni fra EN ER e gli autotrasportatori PP BI e FR RO. In ordine alla falsità della documentazione, si sono richiamate in particolare le conversazioni tra EA CC e il succitato rag. PP RE. Sulla richiamata griglia indiziaria e sulla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, in specie di quella specialpreventiva, rafforzata dall'evenienza della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., i giudici del riesame 6 hanno basato conclusivamente la conferma dell'ordinanza applicativa della misura cautelare in atto. 2. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso i difensori di LV ER (classe 1974) chiedendone l'annullamento in forza di quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo si lamenta la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. per l'assenza ovvero l'apparenza della motivazione. La difesa sostiene che il Tribunale per giustificare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza si è limitata a parafrasare il contenuto dell'ordinanza genetica, senza affrontare le censure articolate in sede di riesame, anche a mezzo di specifica memoria, allegata al ricorso per l'autosufficienza. Sulla premessa che la natura del giudizio di riesame imponeva al Tribunale di riesaminare il quadro generale dei presupposti legittimanti la cautela e i temi specifici posti dall'impugnante, senza limitarsi all'elaborazione di una motivazione solo compilativa del contenuto insito nell'ordinanza genetica, il ricorrente osserva che le questioni poste con la richiamata memoria sono state apoditticamente liquidate con due passaggi argomentativi inseriti al foglio 39 del provvedimento impugnato, senza averle affrontate in modo effettivo. In particolare, la difesa aveva prospettato e provato una ricostruzione dei fatti ascritti ai fratelli ER (ramo Pallino) nell'ambito dell'esercizio di un'attività d'impresa del tutto lecita: ribattere, come ha fatto il Tribunale, che gli elementi addotti erano inidonei ad aggredire il portato argomentativo dell'ordinanza genetica è un'affermazione illogica e immotivata, elusiva delle censure contenute nello scritto difensivo e negli atti ad esso collegati. In primo luogo, veniva documentata, anche con il parere pro-ventate del prof. Dell'Anno, in esso inclusa la citazione delle inerenti sentenze della Corte di Giustizia UE, la liceità della pratica commerciale della cessione a terzi del legname tagliato dalle ditte boschive e della successiva consegna di tale materiale da parte degli acquirenti alle centrali: circostanza che valeva a giustificare la regolarità da parte dell'azienda dei fratelli ER del passaggio della documentazione di cui al fascicolo ADA all'azienda che aveva acquistato il prodotto ed effettuava il conferimento, e questi argomenti venivano rafforzati dalle dichiarazioni, raccolte in sede di investigazione difensiva, del Rag. Valea, dipendente amministrativo dell'impresa boschiva. In secondo luogo, era stata prodotta la consulenza tecnica della dott. Caccavari, dimostrativa del fatto che l'azienda ER, lungi dal costituire uno stabile partner delle imprese riconducibile ai fratelli AF, aveva concluso /1( con tali imprese un unico contratto di fornitura di legname nell'arco dell'intero periodo di interesse investigativo. A fronte di tale dato il Tribunale, pur avendo richiamato le dichiarazioni di OG, ER e AT in merito ai summit a cui avevano partecipato i fratelli AF, arrestati nel gennaio 2018 per associazione mafiosa, non ha individuato alcun elemento tale da far desumere la consapevolezza in capo ai fratelli ER della pretesa collusione degli AF con gli ambienti di 'ndrangheta, prima del suddetto arresto. In terzo luogo, si era argomentato in merito all'irrilevanza indiziaria delle captazioni citate, in una soltanto delle quali figurava l'intervento dell'indagato; si era evidenziato, sulla scorta del parere del prof. Dell'Anno, che gli scarti di segheria non rientrano nella categoria giuridica dei rifiuti, costituendo essi sottoprodotto di attività industriale, per cui potevano essere lecitamente commerciati per il successivo conferimento quale combustibile di una centrale a biomasse;
si era documentata la prassi amministrativa con cui operava l'azienda dei ER, che precludeva l'imputazione alla stessa delle eventuali difformità fra il progetto e il taglio che fossero dipese da attività compiuta successivamente alla chiusura del verbale di taglio, redatto dall'agronomo individuato dal proprietario del bosco;
si erano documentati i procedimenti giudiziari pendenti tra i fratelli ER (ramo Pallino) e MI ER (classe 1969, ramo Montezemolo), a sua volta in rapporto con il presunto boss ZO, così come si era evidenziato che in otto anni di indagine non era stato rilevato alcun incontro o conversazione fra i fratelli ER, da un lato, e i soci della FK o MA AT ZO, dall'altro. Quanto al riferimento operato nell'ordinanza alla precisione e convergenza delle dichiarazioni rese dai collaboratori ER e IO a carico dell'indagato, la difesa obietta che la sintesi delle dichiarazioni di ER riportata nella prima parte dell'ordinanza non evidenzia alcuna circostanza o alcun episodio da cui possa trarsi il coinvolgimento di LV ER nella consorteria di cui al capo 6) nella strumentalizzazione della relativa azienda agli interessi dell'associazione, e così anche per le dichiarazioni di IO, trattandosi di mere attribuzioni di responsabilità senza l'indicazione di fatti puntuali in grado di costituire la base probatoria delle accuse;
e la carenza di specificità connotante tali propalazioni ne ha determinato l'inidoneità a superare la verifica della loro convergenza. Anche su tali tematiche i giudici del riesame, limitandosi a una stereotipata negazione, si sono sottratti a un approfondito confronto con esse. 2.2. Con il secondo motivo si denunciano la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. per assenza della motivazione in merito al concorso di LV ER nei reati a lui contestati e, in ogni caso, il vizio della motivazione in ordine allo stesso tema, per illogicità manifesta riguardante il riscontro dei gravi indizi di colpevolezza, sia con riferimento al reato associativo, sia con riferimento al reato di traffico illecito di rifiuti, ricollegati alla mera qualifica formale da lui (-) 8 rivestita nella società boschiva condotta dal fratello. Su questo versante - evidenzia la difesa - le deduzioni svolte in sede di riesame, anche nel richiamato scritto difensivo, tese a sottolineare come l'intera attività di indagine non avesse fatto emergere una singola condotta, una singola conversazione, un singolo incontro o finanche un singolo riferimento fatto da altri alla persona di LV ER, non sono state minimamente prese in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato. Eppure, tale carenza vale, secondo il ricorrente, a escludere la gravità indiziaria, anche perché priva di ogni possibile riscontro le indistinte propalazioni accusatorie rivolte da ER e IO ai fratelli ER (ramo Pallino). Si sottolinea, in particolare, come si fosse specificato innanzi al Tribunale che la carica di amministratore unico della società Industria VA ER Legnami conferita a LV ER fosse in concreto un'attribuzione solo formale, dal momento che era EN ER, fratello dell'indagato, l'amministratore effettivo e il dominus della società, come risultava confermato dai rispettivi interrogatori di garanzia, dalle captazioni citate nel provvedimento, nonché dalle dichiarazioni del dipendente della società EN CA, escusso in sede di investigazioni difensive, il quale aveva chiarito di essere autista di autoarticolati nell'azienda suddetta e di conoscere benissimo l'indagato, che era un suo collega, nel senso che anch'egli faceva l'autista e guidava un cippatore, mentre le direttive all'interno dell'azienda erano sempre impartite dal fratello EN. Il ricorrente lamenta che l'ordinanza impugnata fa riferimento costante ai ER in modo indiscriminato, senza mai individualizzare la posizione dell'indagato: l'unico larvato riferimento personale, quello al fol. 38 dell'ordinanza, è costituito dal rinvio all'ordinanza genetica in relazione alla carica di amministratore unico della società facente capo ai ER, ma si è trattato di un rinvio vacuo, come dimostra la pagina 78 del provvedimento richiamato, in cui nulla di più specifico è dato rinvenire circa la posizione dell'indagato. In conclusione, l'unico elemento valorizzato resterebbe la carica di amministratore unico rivestita da LV ER, senza però che alcun argomento sia valso a contrastare la natura meramente formale di tale carica, inidonea a legittimare l'attribuzione di una responsabilità da mera posizione. 2.3. Con il terzo motivo si prospettano ulteriormente la carenza della motivazione con riferimento al reato associativo di cui al capo 6), stante la mancanza dell'indicazione di comportamenti concreti indizianti ascrivibili all'indagato, con corrispondente erronea applicazione dell'art. 416 cod. pen. La difesa sostiene che, impregiudicate le precedenti doglianze, il comportamento posto a carico dell'indagato - ossia aver concorso a conferimenti n /I 9 7( illeciti di biomassa, attraverso la realizzazione di tagli di legname non autorizzati e la falsificazione della relativa documentazione, a beneficio proprio o di altre aziende - non avrebbe potuto sorreggere l'imputazione di cui al capo 6) sotto il profilo dell'impostazione giuridica e sotto quello della corrispondente motivazione a suo sostegno, perché la prestazione di un contributo consapevole e volontario al perseguimento di un interesse del tipo indicato non integra i requisiti tipici del reato di cui all'art. 416 cod. pen., contestato a LV ER, peraltro nel ruolo di organizzatore, in quanto tale condotta non implica, di per sé, l'adesione dell'autore a un programma delittuoso indeterminato, né dimostra il suo effettivo arruolamento nella corrispondente realtà organizzativa. In tal senso, nota il ricorrente, escluse le generiche dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, nessun altro elemento di prova indicato nella motivazione dell'ordinanza impugnata consente di riscontrare l'inserimento dell'indagato in seno all'associazione sub 6), men che meno in un ruolo direttivo;
ciò, considerato anche il carattere episodico del rapporto commerciale tra l'azienda ER, peraltro in nessun caso intermediata da LV ER, e il contesto incriminato: sicché l'affermata integrazione, a livello di gravità indiziaria, dei requisiti di tipicità del reato associativo è il frutto di una vera e propria supposizione dei giudici cautelari, i quali hanno presunto l'esistenza di una tentacolare realtà organizzativa, volta a monopolizzare il settore imprenditoriale in esame, non dimostrata da alcun elemento concreto. 2.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la carenza della motivazione in punto di esigenze cautelari, nonché in tema di proporzionalità e adeguatezza della misura custodiale carceraria. La difesa, muovendo dal disposto dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., fa presente che la presunzione relativa posta da tale norma non esentava i giudici del riesame dal compito di effettuare una valutazione critica degli elementi loro sottoposti e, a maggior ragione, delle deduzioni difensive: invece, il Tribunale, per corroborare la tesi della sussistenza delle esigenze cautelari di natura special preventiva, ha superato il rilievo che l'attività di indagine relativa ai fatti esaminati si è arrestata all'anno 2017 e tutte le aziende coinvolte nei presunti illeciti, ivi inclusa quella in cui è sbcio LV ER, sono state oggetto di sequestro, adducendo la supposizione che l'attività criminosa fosse proseguita in tempo successivo e paventando il rischio che gli indagati potessero reiterare le condotte criminose con altri mezzi: affermazioni di natura soltanto congetturale e, come tale, viziate da manifesta illogicità. Inoltre, si stigmatizza l'assenza di notazioni individualizzati relative alla posizione dell'indagato tali da giustificare la misura di massimo rigore, anche perché le stesse condotte a lui astrattamente riferite mai avrebbero potuto 10 essere reiterate in assenza di poteri direttivi di un'azienda. 3. Il Procuratore generale, confermando con la requisitoria pronunciate nel corso della discussione orale le indicazioni tratteggiate nella memoria in precedenza rassegnata, chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata con esclusivo riferimento al vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari, per essere, la motivazione dell'ordinanza, carente sotto lo specifico profilo della verifica dell'attualità del periculum libertatis, mentre l'ordinanza appariva adeguatamente motivata in punto di riscontro della gravità indiziaria a carico dell'indagato, proprietario di imprese boschive messe a disposizione del boss di 'ndrangheta MA EN ZO, fatto confermato da vari collaboratori di giustizia, fra cui OL e ER, e dai riscontri pure citati, emergendo il coinvolgimento della famiglia ER e, quindi, anche di LV ER, senza distinzione con EN ER, nella messa a disposizione delle proprie imprese, nell'acquisto dell'impianto di UT, nelle ripetute falsificazioni e irregolarità commesse, volte a realizzare l'illecito smaltimento di rifiuti speciali;
elementi che rimandavano al comune coinvolgimento dei ER nei reati loro ascritti nell'imputazione provvisoria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso si profila fondato in relazione agli aspetti illustrati nelle considerazioni che seguono. 2. È utile premettere i riferimenti ulteriori alla parte più rilevante in questa sede dell'ordinanza impugnata, così integrando le notazioni svolte in parte narrativa. 2.1. Il Tribunale, sul piano della gravità indiziaria, ha ritenuto che l'incrocio fra le fonti collaborative escusse, i controlli esperiti, la documentazione acquisita e il contenuto delle captazioni fosse idoneo a corroborare la complessiva ipotesi di accusa di cui al capo 7), anche e particolarmente con riguardo al periodo analizzato, dal 23.08.2018 al 12.10.2018. In particolare, la natura dei materiali risultati conferiti nelle occasioni censite è stata valutata in guisa tale da confermare l'inquadramento dei medesimi quali rifiuti, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), d.gs. 3 aprile 2006, n. 152 (codice dell'ambiente), siccome si era trattato di chips da espianto di frutteto, potature di legno vergine, vinacce, chips di legno vergine da segheria, sansa esausta, materiali provenienti da coltivazioni, cippato da residui di segheria, come da relazioni tecniche richiamate nella richiesta cautelare, corroborate dal 11 compendio captativo e dai servizi di osservazione, controllo e pedinamento. Sul piano generale, tali rifiuti sono stati ritenuti incompatibili con il ciclo di produzione delle biomasse: il conferimento era stato abusivo, organizzato, abituale e realizzato in forma standardizzata, per ingenti quantità, con la violazione dei requisiti posti dalla disciplina regolatrice della materia, in relazione alla frequente falsificazione dei documenti di trasporti, finalizzata a ostacolare l'accertamento della reale provenienza del prodotto. A LV ER (classe 1974) i giudici del riesame hanno ascritto il conferimento, in collaborazione con gli AF e con ZO, degli scarti di lavorazione della propria segheria operato dichiarando la falsa provenienza del materiale da utilizzazioni boschive autorizzate, anche mediante la lumeggiata cooperazione degli imprenditori CC. 2.2. In ordine al reato associativo sub 6), escluso il rapporto di specialità con l'altro delitto, i giudici del riesame hanno parimenti ritenuto confermata la gravità indiziaria, considerando essere state individuate la struttura organizzata nel cartello di imprese ZO, ER, AF, CC, le sue basi operative, l'indeterminatezza del programma criminoso - che aveva visto la sua massima espressione nell'acquisto strategico della centrale di UT da parte della ER RG (facente però capo al ramo Montezemolo dei ER) e che aveva avuto la sua genesi nel ruolo attivo di ZO, legato ai ER e in posizione tale da controllare gli AF - e la stabilità del vincolo associativo. Circa la specifica posizione dell'indagato, amministratore della relativa impresa boschiva dalla quale proveniva la falsa documentazione che supportava i conferimenti illeciti, la partecipazione all'associazione è stata ritenuta dimostrata dalla continuativa collaborazione con la famiglia ZO e con gli AF, nonché dalla stabile cointeressenza con la società Euromeridiana dagli imprenditori CC e dai collegamenti con la suddetta ER RG, partecipazione non offuscata dalle frizioni fra i vari ER evidenziata dalla difesa, in quanto l'appartenenza all'associazione per delinquere non esige l'assenza di contrasti fra i sodali: elementi sintomatici del pieno inserimento dell'indagato, con l'impresa a lui riconducibile, nell'articolato sistema descritto, inserimento non contrastato dall'assenza di contatti diretti fra l'indagato e il capo SC ZO. Tale quadro indiziario è stato apprezzato dai giudici del riesame come idoneo a resistere anche alle obiezioni sviluppate con le allegazioni difensive. 2.3. Quanto alla verifica delle esigenze cautelari, la contestazione dei due indicati reati ha attivato - hanno ribadito i giudici del riesame - la presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., presunzione da considerare 12 c.K persistente con riferimento al pericolo di reiterazione dei medesimi delitti, considerate le modalità e le circostanze delle violazioni esaminate, indicative di un elevato grado di serialità e professionalità, senza che il sequestro dei mezzi parallelamente disposto abbia eliso le ragioni della misura cautelare personale, stante la persistente pericolosità inerente alla persona dell'indagato. Quanto all'adeguatezza della misura, la presunzione suindicata di adeguatezza della custodia inframuraria è, secondo il Tribunale, confortata dalla valutazione di inadeguatezza di ogni altra cautela, ivi inclusa quella autocustodiale presidiata dal controllo elettronico, anch'essa inidonea a impedire i contatti instaurabili dall'indagato - per la pregressa pervicacia e per il suo inserimento in ambienti criminali di elevato spessore - al fine di perseguire le medesime finalità illecite. 3. Posta la richiamata base descrittiva e argomentativa del provvedimento impugnato, la disamina delle censure articolate va effettuata nell'alveo tracciato dal principio di diritto secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica della sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.), oltre che delle esigenze cautelari (ex art. 274 cod. proc. pen.), deve riscontrare, nei limiti della devoluzione, la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Essa, dunque, non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori, bensì deve dirigersi a controllare se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza o meno della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e a verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze analizzate (v. sull'argomento Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - 01a le successive, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 - 01). Per quanto concerne più specificamente il rapporto fra le deduzioni difensive svolte in sede di riesame e la motivazione che il tribunale è tenuto a fornire sui corrispondenti temi, si ricorda che l'obbligo di motivazione può ritenersi adempiuto anche qualora l'ordinanza del tribunale del riesame richiami per relationem, nell'ambito di una valutazione complessiva destinata a superare 13 implicitamente i motivi dedotti, le argomentazioni contenute nel provvedimento genetico: ciò, però, a condizione che le deduzioni difensive non siano idonee a disarticolare il ragionamento probatorio proposto nell'ordinanza applicativa della misura cautelare, non potendo in tal caso la motivazione per relationem fornire una risposta implicita alle censure formulate. Pertanto, all'esito del riesame dell'ordinanza applicativa di una misura cautelare, è legittima la motivazione che richiami (o riproduca) le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato ove siano mancate specifiche deduzioni difensive, formulate con l'istanza originaria o con successiva memoria, ovvero articolate oralmente in udienza, tali da rendere funzionalmente inadeguata la relatio su cui il richiamo si è basato (Sez. 1, n. 8676 del 15/01/2018, Falduto, Rv. 272628 - 01; Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, Nappello, Rv. 265765 - 01). In questa prospettiva si può ritenere senz'altro legittima la riproposizione anche di parti del provvedimento applicativo nell'ordinanza resa all'esito del riesame, sempre che, tuttavia, tale tecnica espositiva sia affiancata dalla dovuta analisi dei contenuti e dall'esplicitazione delle ragioni alla base del convincimento espresso in sede decisoria (Sez. 2, n. 13604 del 28/10/2020, dep. 2021, Torcasio, Rv. 281127 - 01). In siffatto alveo deve, peraltro, specificarsi - sulla premessa che la mancata valutazione di memorie difensive integra elemento che può influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive che devono essere esaminate dal giudice cui vengono rivolte, sempre che tali memorie non si siano esaurite nella sostanziale reiterazione di argomenti difensivi già svolti, oppure abbiano veicolato deduzioni inconferenti rispetto all'oggetto del giudizio (per tutte, Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578 - 01) - che l'omesso esame di una memoria difensiva da parte del tribunale del riesame in materia di misure cautelari può essere dedotto in sede di ricorso per cassazione cod. proc. pen. quando - e soltanto quando - con la memoria siano articolate specifiche deduzioni, non limitate ad approfondire argomenti già prospettati proc. pen., ma contenenti autonome e inedite censure, ossia introducano temi potenzialmente decisivi, sui quali il provvedimento sia rimasto silente (Sez. 5, n. 11579 del 22/02/2022, Adiletta, Rv. 282972 - 01; Sez. 2, n. 38834 del 07/06/2019, Forzini, Rv. 277220 - 01). 4. Applicando alla fattispecie concreta i principi dianzi ribaditi, si rileva che fondatamente la difesa di LV ER (classe 1974) ha evidenziato la determinante obliterazione di svariati argomenti di merito, aventi seria incidenza nella valutazione delle condizioni legittimanti la misura cautelare in atto, esposti 14 nell'interesse dell'indagato nella memoria depositata innanzi al Tribunale del riesame. 4.1. Invero, per quanto concerne la posizione del ricorrente, il provvedimento impugnato, dopo aver lumeggiato con un quadro ampio la situazione antigiuridica complessivamente instaurata dal gruppo di soggetti indagati nell'attività di conferimento di materiale cippato o fatto passare per tale alle centrali destinate alla lavorazione delle biomasse, non si profila aver risposto in modo adeguatamente specifico ai rilievi difensivi inerenti alla critica delle circostanze ritenute nell'ordinanza genetica di grave portata indiziaria con riferimento alle condotte dei responsabili dell'impresa Industria VA di ER EN RL e, nel relativo ambito, alla personale condotta di LV ER, ramo Pallino. È vero che, dopo aver riproposto i temi già trattati nell'ordinanza applicativa della misura cautelare, il Tribunale (al trentanovesimo foglio del provvedimento, non numerato) ha ritenuto di disattendere in modo generalizzato le allegazioni difensive e la documentazione addotta a loro sostegno obiettando che esse tendevano a offrire una ricostruzione alternativa, in senso lecito, dell'intera vicenda, ma non aggredivano il portato argomentativo dell'ordinanza genetica e il merito della contestazione, aggiungendo, poi, a titolo esemplificativo, che l'addotto carattere lecito del combustibile costituito dagli scarti di segheria costituiva argomento efficacemente contrastato dalle rilevate attività di falsificazione documentale finalizzate ad attestare la diversa provenienza dei materiali conferiti alle centrali, considerando di carattere neutro gli altri rilievi difensivi e riportandosi alle dichiarazioni dei collaboratori ER, corroborate da quelle di OL e dal materiale di natura captativa, per confermare l'approdo cautelare raggiunto dal Giudice per le indagini preliminari. È, però, del pari incontestabile che le deduzioni difensive, introdotte con la memoria su alcuni non secondari versanti, si erano contraddistinte per un grado di specificità argomentativa e di adeguato supporto lato sensu probatorio tale da non poter essere disattese con la, omnicomprensiva, risposta surrichiamata. Non irrilevante, invero, sarebbe stato analizzare le obiezioni emergenti dal parere pro-ventate addotto dalla difesa circa la natura lecita - o illecita - della cessione da parte dell'impresa boschiva a terzi del legname tagliato, onde verificare gli effetti di tale verifica anche sull'imputazione delle falsificazioni inerenti alla documentazione accompagnatoria del susseguente conferimento del materiale alle centrali, pur nel quadro dei restanti elementi emersi. Né superfluo sarebbe stato confrontarsi con l'esito della consulenza di parte svolta anche nell'interesse dell'indagato e addotta come dimostrativa dell'unicità e occasionalità del rapporto commerciale avuto dall'impresa dei ER con i 15 fratelli AF, successivamente raggiunti da misura cautelare perché gravemente indiziati di associazione mafiosa, onde verificare, in primis, l'esattezza o meno dell'obiezione e, successivamente, se la stessa fosse comunque resistita dagli altri elementi indiziari acquisiti e analizzati, ivi incluse le evidenze captative citate nel provvedimento. Si era dedotta dalla difesa la necessità logica di misurare tali dati alla luce della prospettazione secondo cui le rilevate discrepanze fra l'oggetto dei tagli di legname e le indicazioni delle corrispondenti registrazioni si erano verificate in una fase, successiva all'intervento dell'impresa boschiva ER e alla chiusura del verbale di taglio, in cui i responsabili di tale impresa non avevano titolo a intervenire. Si era altresì evidenziata l'assenza di contatti diretti fra l'indagato e anche fra il fratello EN, da un lato, e i soci della FK e MA AT ZO, dall'altro. Si trattava di questioni che, essendo state prospettate in modo specifico dalla difesa dell'indagato per contrastare il tessuto argomentativo posto a base della gravità indiziaria affermata nell'ordinanza applicativa della misura, così da incidere sia sull'oggetto del reato ambientale di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen. sub 7), sia sulla configurabilità della partecipazione associativa ed eventualmente sul ruolo dei titolari dell'impresa boschiva ER all'associazione per delinquere sub 6), avrebbero richiesto un'analisi che, in modo corrispondente, toccasse per esplicito i vari punti ed esprimesse in maniera diretta gli argomenti logico-giuridici di contrasto. 4.2. Inoltre, per quanto particolarmente concerne la posizione dell'attuale ricorrente, non può ritenersi infondato il rilievo difensivo secondo cui le dichiarazioni acCusatorie del collaboratore ER e quelle di riscontro del collaboratore IO, inserite dai giudici della cautela nel quadro indiziario, non espongono, per come risulta dal tessuto del provvedimento impugnato, espliciti e diretti richiami di affermazioni dei rispettivi contributi dichiarativi alla figura di LV ER (classe 1974), di guisa che l'indifferenziato riferimento ai ER avrebbe richiesto la specifica analisi individualizzante per assumere concreta valenza indiziaria nei riguardi dell'indagato. In tal senso si constata che nemmeno hanno rinvenuto, nel provvedimento impugnato, espressa confutazione le deduzioni dell'indagato volte a valorizzare l'esito delle investigazioni difensive, con particolare riferimento alle dichiarazioni del dipendente dell'impresa boschiva ER, EN CA, rese nel senso dello svolgimento del solo lavoro di autista da parte di LV ER (classe 1974), ossia di un ruolo meramente esecutivo, senza alcuna sua immixtio nella sfera delle decisioni aziendali, sfera riservata a EN ER, ad 16 onta della carica di amministratore unico rivestita dall'indagato. Pure in ordine all'analisi del compendio captativo, l'ordinanza compie riferimento a un'unica conversazione che - senza l'emersione di altri elementi riferibili all'indagato - vede direttamente coinvolto LV ER (essa è citata al ventiquattresimo foglio del provvedimento): l'unicità di tale conversazione, evidenziata dalla difesa, meritava parimenti il necessario approfondimento, vieppiù in rapporto alla sua valorizzazione per la verifica della gravità indiziaria inerente al reato associativo la cui contestazione appare temporalmente formulata in forma chiusa con riferimento a periodo ("dal gennaio 2014 al febbraio 2017") oggettivamente diverso da quello in cui è collocata quella conversazione (afferente al 2018). 4.3. Nei termini che precedono, le prime tre doglianze articolate dal ricorrente vanno, di conseguenza, accolte. Con riferimento alla valutazione della gravità indiziaria relativa a entrambe le imputazioni, è affiorata la sostanziale e determinante carenza del confronto argomentativo istituito dal Tribunale del riesame sulle questioni proposte dalla difesa di LV ER (classe 1974) con la memoria depositata in quella sede, contenente le ulteriori censure suindicate su temi, nel loro complesso, potenzialmente decisivi per la posizione dell'indagato. 5. Al di là del carattere dirimente sulla gravità indiziaria delle considerazioni che precedono, va aggiunto che l'ordinanza impugnata si presta a censura pure per ciò che concerne l'approdo raggiunto in tema di esigenze cautelari, dovendo accogliersi, per quanto di ragione, le deduzioni difensive svolte nel quarto motivo e le - in parte consonanti - osservazioni espresse dal Procuratore generale in sede. Pur non obliterando che i giudici della cautela hanno delibato una fattispecie in cui vige (per la contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen.) la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura cautelare inframuraria e pur tenendo conto della varietà di opzioni ermeneutiche sul rilievo del decorso del tempo sulla persistenza della presunzione (da un lato, essendosi affermato - fra le altre, da Sez. 1, n. 13044 del 16/12/2020, dep. 2021, P., Rv. 280983 - 01, e da Sez. 3, n. 6284 del 16/01/2019, Pianta, Rv. 274861 - 01 - che, in tema di misure cautelari per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., pur operando una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di un'esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di 17 un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, che può rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce la stessa norma, dall'altro essendosi sottolineato - fra le altre, da Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766 - 02 e da Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Poggiali, Rv. 282004 - 01 - che la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen., per cui detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo), il Collegio ritiene determinante il rilievo che, nel caso in esame, è emerso che si tratta di una vicenda le indagini relative alla quale sono risalenti al 2017 - 2018, e che per la posizione dell'indagato risulta carente ogni riferimento inerente al poliennale lasso di tempo successivo, alla sua condotta susseguente e alla concreta possibilità della persistenza di contatti del medesimo con l'ambiente deviante in cui erano maturate le azioni oggetto di imputazione. Certo, il solo sequestro dei mezzi attraverso i quali veniva svolta l'attività contestata come illecita non genera di per sé la cessazione del periculum, dal momento che le misure - cautelare e personale - differiscono ontologicamente tra loro, perseguendo finalità diverse e tutelando distinti beni giuridici (Sez. 3, n. 28515 del 28/02/2018, Bonvicini, Rv. 273354 - 01). Nella situazione data, però, le ipotesi di reato ascritte a LV ER, per il tempo a cui esse risalivano e per la qualità delle condotte enucleate (per quanto enucleate) a suo carico, esigevano la verifica dell'attualità, oltre che della concretezza, del pericolo di recidiva, in presenza dei fattori suindicati. Inoltre, sotto il profilo della scelta della misura, con particolare riferimento alla possibilità di adottare gli arresti domiciliari rafforzati dal controllo elettronico in luogo della custodia cautelare carceraria, andava e, se del caso, andrà osservato il principio di diritto in base al quale, quando si tratti di applicare la custodia cautelare inframuraria, a seguito della riforma introdotta dalla già citata legge n. 47 del 2015, quando non si sia al cospetto di una delle ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza, il giudice deve sempre (anche quando la presunzione esiste, ma è soltanto relativa) motivare sull'inidoneità della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico (Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266651 - 01). Pertanto, solo la totale inidoneità della custodia cautelare domestica rende superflua la motivazione comparativa fra le suindicate misure. 18 Nel caso di specie, il Tribunale ha fornito una motivazione circa questo profilo, ma l'ha basata su indicatori ostativi alla misura autocustodiale rafforzata - quali la pervicacia dell'indagato nel perseguire finalità illecite o il suo inserimento in ambienti criminali di elevato spessore - che, per come si è osservato in precedenza, avrebbero dovuto essere giustificati in concreto, con preciso riferimento alla persona dell'indagato. 6. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, in relazione ai profili man mano esaminati, con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio, da estrinsecarsi in piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi testé esposti. Non comportando - la presente decisione - la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 22/03/2023
sentita le requisitoria del PG, MARCO DALL'OLIO, che conclude chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. uditi i difensori: L'avvocato FRANCESCO VERRI conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. L'avvocato VALERIO SPIGARELLI conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. //( Penale Sent. Sez. 1 Num. 18236 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: SIANI VINCENZO Data Udienza: 22/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, resa il 27 ottobre 2022, il Tribunale di Catanzaro - decidendo sull'istanza di riesame proposta nell'interesse di LV ER (classe 1974) avverso l'ordinanza emessa il 26 settembre 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, con cui era stata applicata al suddetto indagato la misura della custodia cautelare in carcere, in relazione ai reati di cui ai capi 6 (reato di cui agli artt. 416, primo e secondo comma, aggravato ex art. 416-bis.1, cod. pen.) e 7 (reato continuato, in concorso con altri, di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui agli artt. 81, secondo comma, 110, 112, 452-quaterdecies, aggravato ex art. 416- bis.1 cod. pen.), dell'imputazione provvisoria - ha confermato il provvedimento impugnato. 1.1. La richiesta di riesame e il successivo contraddittorio orale avevano riguardato l'esame della contestazione all'indagato della partecipazione all'associazione per delinquere di cui al capo 6), accusa così articolata: - reato di cui agli artt. 416, primo e secondo comma, 416-bis.1 cod. pen. perché con le condotte e le qualità indicate nel capo 7), MA AT ZO, quale promotore e organizzatore, Antonio AF, Pasquale AF, MI ER (classe 1969), EN ER (classe 1973), EN ER (classe 1965), MI ER (classe 1963), LV ER (classe 1974), Pasquale CC, quali organizzatori, altri soggetti, quali partecipi, si associavano nelle rispettive qualità e nel perseguimento dei loro scopi per commettere più delitti relativi all'organizzazione di traffici illeciti di rifiuti e alla commissione di reiterate truffe ai danni del Gestore del servizio energetico nazionale, fatti e condotte di cui ai restanti capi di accusa;
fatto aggravato dall'essere stato commesso per agevolare il sodalizio di 'ndrangheta denominato locale di Mesoraca e le articolazioni di 'ndrangheta del crotonese contermini, le quali monopolizzavano e organizzavano il trasporto del cippato in violazione della normativa sui rifiuti, conferendo materiale non conforme in accordo con i responsabili delle strutture a biomassa, nelle province di Cosenza ON e Brindisi, dal gennaio 2014 al febbraio 2017. All'indagato era contestato anche il reato fine di cui al successivo capo 7), così articolato: - reato di cui agli artt. 81, secondo comma, 110, 112, primo comma, nn. 1 e 2, 452-quaterdecies, 416-bis.1 cod. pen., perché, in concorso e previo accordo tra loro, nelle funzioni di seguito indicate, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attività continuative organizzate: 1) gestivano, ricevevano, trasportavano e smaltivano materiale legnoso misto a scarti di segheria e altro materiale di risulta proveniente da tagli, sfalci e potature abusivi dagli stessi perpetrati e organizzati, intensivi e per questo pericolosi per l'ambiente; gestendo il predetto materiale, "cippandolo" in piazzali dagli stessi allestiti, mischiandolo illecitamente con materiale di risulta, e conferendo il predetto materiale presso centrali a biomassa ubicate in territorio RE (UT, LI, ON, AI RG ed Ecosesto-Cosenza), anche attraverso la redazione e predisposizione di falsa documentazione e false perizie di agronomi che attestavano diversa origine del materiale poi conferito in centrale a biomassa (in tal modo facendo assumere al materiale la qualità di rifiuto, non rientrando, in tal modo, nella esclusione normativa di cui all'art. 185 comma 1, lett. f), d.lgs. 3 aprile 2016, n. 152; 2) smaltivano, quindi, i dirigenti e i responsabili delle centrali a biomassa, l'ingente materiale come chips di legno vergine, bruciandolo per la produzione di energia elettrica incentivata per la quale le centrali sono destinatarie di fondi pubblici, con ciò guadagnandone l'ingiusto profitto costituito altresì da un agevole smaltimento dei rifiuti e da un indebito incremento del volume di affari per i fornitori, determinato dal mischiare materiale legnoso vergine a scarti di segheria, lavori autostradali e/o sfalci e potature abusivi;
in particolare, EN ER (classe 1973), ramo "Pallino", e LV ER (classe 1974) ramo "Pallino", in qualità di imprenditori boschivi, cedevano abitualmente la documentazione ADA agli imprenditori AF al fine di far conferire loro materiale non tracciato presso le centrali a biomassa;
inoltre, nel periodo dal 28/02/2018 al 17/04/2018, conferivano alla centrale a biomassa EN, per il tramite dell'impresa Euromeridiana RL, dei fratelli CC, 1.046,6 tonnellate di cippato, dichiarandone la provenienza del taglio del bosco di proprietà di NN CI e altri (Aut. n. 0393139 del 19/12/2017), eseguito in modo non autorizzato, esteso e pericoloso per l'ambiente; dal 02/05/2018 al 15/05/2018 conferivano ad EN 638,28 tonnellate di cippato, con provenienza dichiarata dal taglio boschivo condotto con modalità non autorizzate, esteso e pericoloso per l'ambiente, interessante la proprietà di LA e GI NA (Aut. n. 0401286 del 29/12/2017); nel periodo dal 30/05/2018 al 11/06/2018 fornivano alla centrale ER RG 1.246,73 tonnellate di cippato, privo dei requisiti di tracciabilità/rintraccìabilità, dichiarandone la provenienza dal bosco di proprietà di RE NNlisa AM (Aut. n. 0127143 del 13/04/2017), dissimulandone qualità e provenienza grazie anche al contributo causale di PP RE e LU LE Cavallo;
fatto aggravato dalla sua commissione per agevolare il sodalizio di 'ndrangheta suindicato nei sensi già esposti, nelle province di Cosenza. ON e Brindisi, nelle date suindicate e comunque dal gennaio 2014 al febbraio 2017. 3 1.2. Il complessivo procedimento era scaturito dall'articolata attività investigativa condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, che aveva messo sotto inchiesta le attività illecite della consorteria di 'ndrangheta indicata come Locale di Mesoraca, alla cui testa era collocato MA AT ZO, attiva nel territorio crotonese, SC data per accertata sulla base di diverse sentenze, alcune delle quali divenute irrevocabili, e altre dettagliatamente indicate nella richiesta cautelare (ivi inclusa l'operazione denominata "Basso Profilo", per i riferimenti alla figura del suddetto ZO), confermata dalle convergenti dichiarazioni (di accertata genuinità e di attendibilità intrinseca già validata in sede giudiziaria) provenienti da numerosi collaboratori di giustizia, nominativamente indicati, provenienti da contesti criminali eterogenei, i quali avevano apportato fondamentali contributi nella ricostruzione delle vicende criminali delle cosche di 'ndrangheta del territorio crotonese, sia con riferimento alla composizione e alla struttura gerarchica del sodalizio di Mesoraca, sia con riferimento al ruolo del suddetto capo. In questo quadro, la consorteria di Mesoraca era risultata molto attiva nel settore dello sfruttamento delle risorse boschive e dei conferimenti di cippato alle centrali a biomassa e, in ordine a questa attività, il compendio indiziario acquisito era l'esito degli accertamenti contenuti in diverse informative relative a vari procedimenti, fra i quali quello in corso, e di svariate dichiarazioni di collaboratori di giustizia che avevano disvelato gli interessi di quella articolazione della criminalità organizzata nello suddetto. 1.3. Il Tribunale ha inserito la posizione di LV ER (classe 1974), amministratore unico della impresa boschiva costituita dalla RL Industria VA ER EN, con attività prevalente di segheria di tronchi, taglio e piallatura del legno, lavorazione del legno, importazione e commercio all'ingrosso di legname, nel panorama fattuale ritenuto accertato in ordine alle due imputazioni riportate e ha concluso che per la sua posizione gli elementi acquisiti confermassero l'evenienza della gravità indiziaria. Con riferimento allo specifico settore dell'attività di smaltimento del cippato, ritenuto illecito e finalizzato ad agevolare la SC di Mesoraca, il Tribunale ha richiamato i contributi dei collaboratori FR IO, FO OG e DA Lamanna. Il contributo di PP ER aveva fatto scoprire l'attività svolta nel settore dall'impresa facente capo a LV ER evidenziando il legame fra la società dei ER (ramo Pallino) e MA AT ZO, nel senso che anche le aziende dei ER garantivano l'ingerenza della criminalità organizzata nel settore boschivo mettendo la loro attività a disposizione dei locali esponenti di `ndrangheta, primo fra tutti il capo MA 4 \ AT ZO;
in particolare, ER aveva affermato di avere assistito personalmente alle operazioni con cui tali aziende conferivano nelle centrali ogni tipo di scarto legnoso non conforme dichiarandolo poi come chips di legno vergine. Inoltre, sono stati richiamati i contributi di LV MU, MI Venturino, EN CE. Si è ricordato, poi, il ritrovamento nell'autovettura in uso a NC Manfreda, quando questi era stato assassinato in Petilia Policastro il 23.03.2012, di alcuni fogli manoscritti relativi a vendita di legname, uno dei quali recava la sottoscrizione di alcuni proprietari di imprese boschive, tra cui MI, EN e GI ER, quest'ultimo genero di ZO e operante nell'ambito dell'impresa ER, ramo Pallino. Si sono aggiunte: le dichiarazioni dell'imprenditore boschivo Renato AT, rese nel corso del procedimento denominato Stige, asseverative dell'esistenza di un cartello di imprese in grado di assicurarsi gli appalti boschivi indetti da enti pubblici, garantendosi il massimo profitto, alimentato dagli AF, con il consenso della criminalità organizzata;
le indicazioni provenienti dal procedimento TE e dall'operazione Imponimento;
quelle derivanti dal procedimento n. 5676/17, dimostrative del ruolo della ditta AF;
le ripetute falsificazioni della documentazione di trasporto praticate dalla ditta AF, finalizzate a fornire quantità elevate di cippato a più centrali utilizzando gli stessi documenti, fino a raddoppiare la quantità conferita. Al riguardo, il Tribunale ha considerato poi le dichiarazioni di LV IO, il quale aveva riferito che gli AF, dopo aver corrotto il funzionario incaricato, avevano sottoscritto un contratto con la centrale in esecuzione del quale gli stessi AF i ZO e i ER, ramo Pallino, praticavano conferimenti illegali di materiale legnoso falsificando bolle e documenti e traportando veri e propri rifiuti, come pedane di pallet e altro. Queste dichiarazioni - ha precisato il Tribunale - sono state riscontrate dall'esito delle indagini dei Carabinieri di Matera, accertative dell'intervento di ditte boschive, fra cui quella degli AF, che in occasione di tagli e potature procedevano a cippare il materiale e a trasportarlo alle centrali a biomassa calabresi, nonché dall'esito delle molte conversazioni captate in questo procedimento, fra cui quella intercorsa tra GI TA e IC LU ER (ramo Pallino), da cui emergeva chiaramente che l'intera attività imprenditoriale era controllata a ZO, il quale era riuscito anche a pilotare la compravendita della centrale in modo da assicurare il sostentamento della consorteria di Mesoraca, in relazione a cui era stato accertato che, una volta divenuta la centrale a biomassa di UT di proprietà dei ER, erano stati conclusi vari contratti con le società boschive che gravitavano nell'orbita della 'ndrangheta di Mesoraca. Ancora più di recente, segnalano i giudici del riesame, i Carabinieri di Trebisacce avevano riferito che le imprese boschive conferivano alle centrali molto più cippato di quello ricavabile dai tagli autorizzati, con l'emissione di documenti di trasporto falsificato. Con particolare riferimento all'impresa dei fratelli EN e LV ER, la captazione delle conversazioni sulla relativa utenza aveva permesso di accertare l'utilizzo improprio e fraudolento delle bolle di trasporto, essendo risultato che EN ER si adoperava con il suo dipendente, rag. PP RE, per apportare delle modificazioni cartolari inerenti alla zona di provenienza del cippato, non potendo più essere conferito come proveniente da Amendolara, certificato da EN come già saturo. Parimenti, il colloquio fra LV e EN ER circa la richiesta del proprietario del bosco di Amendolara, LA NA, di ricevere l'originale dei documenti di trasporto del materiale prelevato dal suo bosco, e la documentazione poi acquisita, in relazione al tenore delle ulteriori conversazioni, confermava la difformità fra quantità conferite e dati dei documenti formati. Il complesso dei dati analizzati contrastava con le prospettazioni introdotte con la memoria difensiva, alle pagg. 22-31, in quanto dimostravano la riferibilità all'impresa facente capo al ricorrente dei tagli abusivi, il cui frutto era stato poi dalla stessa commercializzato. Anche i documenti acquisiti presso la ER RG di UT, analizzati dai Carabinieri di Trebisacce, confermavano le manomissioni finalizzate a falsificare i dati relativi alle superfici di provenienza del cippato, al pari delle conversazioni intercorse tra i ER e LU CC, titolare della Euromeridiana Sri, essendo emersa una forma di reciproca collaborazione nello scambio della documentazione di tracciabilità del legname per la commissione di condotte illecite nella commercializzazione e il conferimento di cippato, con particolare riferimento al flusso di cippato conferito alla centrale di LI, apparentemente proveniente, tramite la suddetta Euromeridiana RL, dall'azienda agricola Silvoforestale Alba, operante in Malvito, invece prelevato dalla segheria dei ER, con l'individuazione degli autisti che si erano prestati all'effettuazione di tratte chilometriche fittizie, paradigmatiche risultando al riguardo le conversazioni fra EN ER e gli autotrasportatori PP BI e FR RO. In ordine alla falsità della documentazione, si sono richiamate in particolare le conversazioni tra EA CC e il succitato rag. PP RE. Sulla richiamata griglia indiziaria e sulla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, in specie di quella specialpreventiva, rafforzata dall'evenienza della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., i giudici del riesame 6 hanno basato conclusivamente la conferma dell'ordinanza applicativa della misura cautelare in atto. 2. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso i difensori di LV ER (classe 1974) chiedendone l'annullamento in forza di quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo si lamenta la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. per l'assenza ovvero l'apparenza della motivazione. La difesa sostiene che il Tribunale per giustificare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza si è limitata a parafrasare il contenuto dell'ordinanza genetica, senza affrontare le censure articolate in sede di riesame, anche a mezzo di specifica memoria, allegata al ricorso per l'autosufficienza. Sulla premessa che la natura del giudizio di riesame imponeva al Tribunale di riesaminare il quadro generale dei presupposti legittimanti la cautela e i temi specifici posti dall'impugnante, senza limitarsi all'elaborazione di una motivazione solo compilativa del contenuto insito nell'ordinanza genetica, il ricorrente osserva che le questioni poste con la richiamata memoria sono state apoditticamente liquidate con due passaggi argomentativi inseriti al foglio 39 del provvedimento impugnato, senza averle affrontate in modo effettivo. In particolare, la difesa aveva prospettato e provato una ricostruzione dei fatti ascritti ai fratelli ER (ramo Pallino) nell'ambito dell'esercizio di un'attività d'impresa del tutto lecita: ribattere, come ha fatto il Tribunale, che gli elementi addotti erano inidonei ad aggredire il portato argomentativo dell'ordinanza genetica è un'affermazione illogica e immotivata, elusiva delle censure contenute nello scritto difensivo e negli atti ad esso collegati. In primo luogo, veniva documentata, anche con il parere pro-ventate del prof. Dell'Anno, in esso inclusa la citazione delle inerenti sentenze della Corte di Giustizia UE, la liceità della pratica commerciale della cessione a terzi del legname tagliato dalle ditte boschive e della successiva consegna di tale materiale da parte degli acquirenti alle centrali: circostanza che valeva a giustificare la regolarità da parte dell'azienda dei fratelli ER del passaggio della documentazione di cui al fascicolo ADA all'azienda che aveva acquistato il prodotto ed effettuava il conferimento, e questi argomenti venivano rafforzati dalle dichiarazioni, raccolte in sede di investigazione difensiva, del Rag. Valea, dipendente amministrativo dell'impresa boschiva. In secondo luogo, era stata prodotta la consulenza tecnica della dott. Caccavari, dimostrativa del fatto che l'azienda ER, lungi dal costituire uno stabile partner delle imprese riconducibile ai fratelli AF, aveva concluso /1( con tali imprese un unico contratto di fornitura di legname nell'arco dell'intero periodo di interesse investigativo. A fronte di tale dato il Tribunale, pur avendo richiamato le dichiarazioni di OG, ER e AT in merito ai summit a cui avevano partecipato i fratelli AF, arrestati nel gennaio 2018 per associazione mafiosa, non ha individuato alcun elemento tale da far desumere la consapevolezza in capo ai fratelli ER della pretesa collusione degli AF con gli ambienti di 'ndrangheta, prima del suddetto arresto. In terzo luogo, si era argomentato in merito all'irrilevanza indiziaria delle captazioni citate, in una soltanto delle quali figurava l'intervento dell'indagato; si era evidenziato, sulla scorta del parere del prof. Dell'Anno, che gli scarti di segheria non rientrano nella categoria giuridica dei rifiuti, costituendo essi sottoprodotto di attività industriale, per cui potevano essere lecitamente commerciati per il successivo conferimento quale combustibile di una centrale a biomasse;
si era documentata la prassi amministrativa con cui operava l'azienda dei ER, che precludeva l'imputazione alla stessa delle eventuali difformità fra il progetto e il taglio che fossero dipese da attività compiuta successivamente alla chiusura del verbale di taglio, redatto dall'agronomo individuato dal proprietario del bosco;
si erano documentati i procedimenti giudiziari pendenti tra i fratelli ER (ramo Pallino) e MI ER (classe 1969, ramo Montezemolo), a sua volta in rapporto con il presunto boss ZO, così come si era evidenziato che in otto anni di indagine non era stato rilevato alcun incontro o conversazione fra i fratelli ER, da un lato, e i soci della FK o MA AT ZO, dall'altro. Quanto al riferimento operato nell'ordinanza alla precisione e convergenza delle dichiarazioni rese dai collaboratori ER e IO a carico dell'indagato, la difesa obietta che la sintesi delle dichiarazioni di ER riportata nella prima parte dell'ordinanza non evidenzia alcuna circostanza o alcun episodio da cui possa trarsi il coinvolgimento di LV ER nella consorteria di cui al capo 6) nella strumentalizzazione della relativa azienda agli interessi dell'associazione, e così anche per le dichiarazioni di IO, trattandosi di mere attribuzioni di responsabilità senza l'indicazione di fatti puntuali in grado di costituire la base probatoria delle accuse;
e la carenza di specificità connotante tali propalazioni ne ha determinato l'inidoneità a superare la verifica della loro convergenza. Anche su tali tematiche i giudici del riesame, limitandosi a una stereotipata negazione, si sono sottratti a un approfondito confronto con esse. 2.2. Con il secondo motivo si denunciano la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. per assenza della motivazione in merito al concorso di LV ER nei reati a lui contestati e, in ogni caso, il vizio della motivazione in ordine allo stesso tema, per illogicità manifesta riguardante il riscontro dei gravi indizi di colpevolezza, sia con riferimento al reato associativo, sia con riferimento al reato di traffico illecito di rifiuti, ricollegati alla mera qualifica formale da lui (-) 8 rivestita nella società boschiva condotta dal fratello. Su questo versante - evidenzia la difesa - le deduzioni svolte in sede di riesame, anche nel richiamato scritto difensivo, tese a sottolineare come l'intera attività di indagine non avesse fatto emergere una singola condotta, una singola conversazione, un singolo incontro o finanche un singolo riferimento fatto da altri alla persona di LV ER, non sono state minimamente prese in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato. Eppure, tale carenza vale, secondo il ricorrente, a escludere la gravità indiziaria, anche perché priva di ogni possibile riscontro le indistinte propalazioni accusatorie rivolte da ER e IO ai fratelli ER (ramo Pallino). Si sottolinea, in particolare, come si fosse specificato innanzi al Tribunale che la carica di amministratore unico della società Industria VA ER Legnami conferita a LV ER fosse in concreto un'attribuzione solo formale, dal momento che era EN ER, fratello dell'indagato, l'amministratore effettivo e il dominus della società, come risultava confermato dai rispettivi interrogatori di garanzia, dalle captazioni citate nel provvedimento, nonché dalle dichiarazioni del dipendente della società EN CA, escusso in sede di investigazioni difensive, il quale aveva chiarito di essere autista di autoarticolati nell'azienda suddetta e di conoscere benissimo l'indagato, che era un suo collega, nel senso che anch'egli faceva l'autista e guidava un cippatore, mentre le direttive all'interno dell'azienda erano sempre impartite dal fratello EN. Il ricorrente lamenta che l'ordinanza impugnata fa riferimento costante ai ER in modo indiscriminato, senza mai individualizzare la posizione dell'indagato: l'unico larvato riferimento personale, quello al fol. 38 dell'ordinanza, è costituito dal rinvio all'ordinanza genetica in relazione alla carica di amministratore unico della società facente capo ai ER, ma si è trattato di un rinvio vacuo, come dimostra la pagina 78 del provvedimento richiamato, in cui nulla di più specifico è dato rinvenire circa la posizione dell'indagato. In conclusione, l'unico elemento valorizzato resterebbe la carica di amministratore unico rivestita da LV ER, senza però che alcun argomento sia valso a contrastare la natura meramente formale di tale carica, inidonea a legittimare l'attribuzione di una responsabilità da mera posizione. 2.3. Con il terzo motivo si prospettano ulteriormente la carenza della motivazione con riferimento al reato associativo di cui al capo 6), stante la mancanza dell'indicazione di comportamenti concreti indizianti ascrivibili all'indagato, con corrispondente erronea applicazione dell'art. 416 cod. pen. La difesa sostiene che, impregiudicate le precedenti doglianze, il comportamento posto a carico dell'indagato - ossia aver concorso a conferimenti n /I 9 7( illeciti di biomassa, attraverso la realizzazione di tagli di legname non autorizzati e la falsificazione della relativa documentazione, a beneficio proprio o di altre aziende - non avrebbe potuto sorreggere l'imputazione di cui al capo 6) sotto il profilo dell'impostazione giuridica e sotto quello della corrispondente motivazione a suo sostegno, perché la prestazione di un contributo consapevole e volontario al perseguimento di un interesse del tipo indicato non integra i requisiti tipici del reato di cui all'art. 416 cod. pen., contestato a LV ER, peraltro nel ruolo di organizzatore, in quanto tale condotta non implica, di per sé, l'adesione dell'autore a un programma delittuoso indeterminato, né dimostra il suo effettivo arruolamento nella corrispondente realtà organizzativa. In tal senso, nota il ricorrente, escluse le generiche dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, nessun altro elemento di prova indicato nella motivazione dell'ordinanza impugnata consente di riscontrare l'inserimento dell'indagato in seno all'associazione sub 6), men che meno in un ruolo direttivo;
ciò, considerato anche il carattere episodico del rapporto commerciale tra l'azienda ER, peraltro in nessun caso intermediata da LV ER, e il contesto incriminato: sicché l'affermata integrazione, a livello di gravità indiziaria, dei requisiti di tipicità del reato associativo è il frutto di una vera e propria supposizione dei giudici cautelari, i quali hanno presunto l'esistenza di una tentacolare realtà organizzativa, volta a monopolizzare il settore imprenditoriale in esame, non dimostrata da alcun elemento concreto. 2.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la carenza della motivazione in punto di esigenze cautelari, nonché in tema di proporzionalità e adeguatezza della misura custodiale carceraria. La difesa, muovendo dal disposto dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., fa presente che la presunzione relativa posta da tale norma non esentava i giudici del riesame dal compito di effettuare una valutazione critica degli elementi loro sottoposti e, a maggior ragione, delle deduzioni difensive: invece, il Tribunale, per corroborare la tesi della sussistenza delle esigenze cautelari di natura special preventiva, ha superato il rilievo che l'attività di indagine relativa ai fatti esaminati si è arrestata all'anno 2017 e tutte le aziende coinvolte nei presunti illeciti, ivi inclusa quella in cui è sbcio LV ER, sono state oggetto di sequestro, adducendo la supposizione che l'attività criminosa fosse proseguita in tempo successivo e paventando il rischio che gli indagati potessero reiterare le condotte criminose con altri mezzi: affermazioni di natura soltanto congetturale e, come tale, viziate da manifesta illogicità. Inoltre, si stigmatizza l'assenza di notazioni individualizzati relative alla posizione dell'indagato tali da giustificare la misura di massimo rigore, anche perché le stesse condotte a lui astrattamente riferite mai avrebbero potuto 10 essere reiterate in assenza di poteri direttivi di un'azienda. 3. Il Procuratore generale, confermando con la requisitoria pronunciate nel corso della discussione orale le indicazioni tratteggiate nella memoria in precedenza rassegnata, chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata con esclusivo riferimento al vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari, per essere, la motivazione dell'ordinanza, carente sotto lo specifico profilo della verifica dell'attualità del periculum libertatis, mentre l'ordinanza appariva adeguatamente motivata in punto di riscontro della gravità indiziaria a carico dell'indagato, proprietario di imprese boschive messe a disposizione del boss di 'ndrangheta MA EN ZO, fatto confermato da vari collaboratori di giustizia, fra cui OL e ER, e dai riscontri pure citati, emergendo il coinvolgimento della famiglia ER e, quindi, anche di LV ER, senza distinzione con EN ER, nella messa a disposizione delle proprie imprese, nell'acquisto dell'impianto di UT, nelle ripetute falsificazioni e irregolarità commesse, volte a realizzare l'illecito smaltimento di rifiuti speciali;
elementi che rimandavano al comune coinvolgimento dei ER nei reati loro ascritti nell'imputazione provvisoria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso si profila fondato in relazione agli aspetti illustrati nelle considerazioni che seguono. 2. È utile premettere i riferimenti ulteriori alla parte più rilevante in questa sede dell'ordinanza impugnata, così integrando le notazioni svolte in parte narrativa. 2.1. Il Tribunale, sul piano della gravità indiziaria, ha ritenuto che l'incrocio fra le fonti collaborative escusse, i controlli esperiti, la documentazione acquisita e il contenuto delle captazioni fosse idoneo a corroborare la complessiva ipotesi di accusa di cui al capo 7), anche e particolarmente con riguardo al periodo analizzato, dal 23.08.2018 al 12.10.2018. In particolare, la natura dei materiali risultati conferiti nelle occasioni censite è stata valutata in guisa tale da confermare l'inquadramento dei medesimi quali rifiuti, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), d.gs. 3 aprile 2006, n. 152 (codice dell'ambiente), siccome si era trattato di chips da espianto di frutteto, potature di legno vergine, vinacce, chips di legno vergine da segheria, sansa esausta, materiali provenienti da coltivazioni, cippato da residui di segheria, come da relazioni tecniche richiamate nella richiesta cautelare, corroborate dal 11 compendio captativo e dai servizi di osservazione, controllo e pedinamento. Sul piano generale, tali rifiuti sono stati ritenuti incompatibili con il ciclo di produzione delle biomasse: il conferimento era stato abusivo, organizzato, abituale e realizzato in forma standardizzata, per ingenti quantità, con la violazione dei requisiti posti dalla disciplina regolatrice della materia, in relazione alla frequente falsificazione dei documenti di trasporti, finalizzata a ostacolare l'accertamento della reale provenienza del prodotto. A LV ER (classe 1974) i giudici del riesame hanno ascritto il conferimento, in collaborazione con gli AF e con ZO, degli scarti di lavorazione della propria segheria operato dichiarando la falsa provenienza del materiale da utilizzazioni boschive autorizzate, anche mediante la lumeggiata cooperazione degli imprenditori CC. 2.2. In ordine al reato associativo sub 6), escluso il rapporto di specialità con l'altro delitto, i giudici del riesame hanno parimenti ritenuto confermata la gravità indiziaria, considerando essere state individuate la struttura organizzata nel cartello di imprese ZO, ER, AF, CC, le sue basi operative, l'indeterminatezza del programma criminoso - che aveva visto la sua massima espressione nell'acquisto strategico della centrale di UT da parte della ER RG (facente però capo al ramo Montezemolo dei ER) e che aveva avuto la sua genesi nel ruolo attivo di ZO, legato ai ER e in posizione tale da controllare gli AF - e la stabilità del vincolo associativo. Circa la specifica posizione dell'indagato, amministratore della relativa impresa boschiva dalla quale proveniva la falsa documentazione che supportava i conferimenti illeciti, la partecipazione all'associazione è stata ritenuta dimostrata dalla continuativa collaborazione con la famiglia ZO e con gli AF, nonché dalla stabile cointeressenza con la società Euromeridiana dagli imprenditori CC e dai collegamenti con la suddetta ER RG, partecipazione non offuscata dalle frizioni fra i vari ER evidenziata dalla difesa, in quanto l'appartenenza all'associazione per delinquere non esige l'assenza di contrasti fra i sodali: elementi sintomatici del pieno inserimento dell'indagato, con l'impresa a lui riconducibile, nell'articolato sistema descritto, inserimento non contrastato dall'assenza di contatti diretti fra l'indagato e il capo SC ZO. Tale quadro indiziario è stato apprezzato dai giudici del riesame come idoneo a resistere anche alle obiezioni sviluppate con le allegazioni difensive. 2.3. Quanto alla verifica delle esigenze cautelari, la contestazione dei due indicati reati ha attivato - hanno ribadito i giudici del riesame - la presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., presunzione da considerare 12 c.K persistente con riferimento al pericolo di reiterazione dei medesimi delitti, considerate le modalità e le circostanze delle violazioni esaminate, indicative di un elevato grado di serialità e professionalità, senza che il sequestro dei mezzi parallelamente disposto abbia eliso le ragioni della misura cautelare personale, stante la persistente pericolosità inerente alla persona dell'indagato. Quanto all'adeguatezza della misura, la presunzione suindicata di adeguatezza della custodia inframuraria è, secondo il Tribunale, confortata dalla valutazione di inadeguatezza di ogni altra cautela, ivi inclusa quella autocustodiale presidiata dal controllo elettronico, anch'essa inidonea a impedire i contatti instaurabili dall'indagato - per la pregressa pervicacia e per il suo inserimento in ambienti criminali di elevato spessore - al fine di perseguire le medesime finalità illecite. 3. Posta la richiamata base descrittiva e argomentativa del provvedimento impugnato, la disamina delle censure articolate va effettuata nell'alveo tracciato dal principio di diritto secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica della sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.), oltre che delle esigenze cautelari (ex art. 274 cod. proc. pen.), deve riscontrare, nei limiti della devoluzione, la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Essa, dunque, non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori, bensì deve dirigersi a controllare se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza o meno della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e a verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze analizzate (v. sull'argomento Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - 01a le successive, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 - 01). Per quanto concerne più specificamente il rapporto fra le deduzioni difensive svolte in sede di riesame e la motivazione che il tribunale è tenuto a fornire sui corrispondenti temi, si ricorda che l'obbligo di motivazione può ritenersi adempiuto anche qualora l'ordinanza del tribunale del riesame richiami per relationem, nell'ambito di una valutazione complessiva destinata a superare 13 implicitamente i motivi dedotti, le argomentazioni contenute nel provvedimento genetico: ciò, però, a condizione che le deduzioni difensive non siano idonee a disarticolare il ragionamento probatorio proposto nell'ordinanza applicativa della misura cautelare, non potendo in tal caso la motivazione per relationem fornire una risposta implicita alle censure formulate. Pertanto, all'esito del riesame dell'ordinanza applicativa di una misura cautelare, è legittima la motivazione che richiami (o riproduca) le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato ove siano mancate specifiche deduzioni difensive, formulate con l'istanza originaria o con successiva memoria, ovvero articolate oralmente in udienza, tali da rendere funzionalmente inadeguata la relatio su cui il richiamo si è basato (Sez. 1, n. 8676 del 15/01/2018, Falduto, Rv. 272628 - 01; Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, Nappello, Rv. 265765 - 01). In questa prospettiva si può ritenere senz'altro legittima la riproposizione anche di parti del provvedimento applicativo nell'ordinanza resa all'esito del riesame, sempre che, tuttavia, tale tecnica espositiva sia affiancata dalla dovuta analisi dei contenuti e dall'esplicitazione delle ragioni alla base del convincimento espresso in sede decisoria (Sez. 2, n. 13604 del 28/10/2020, dep. 2021, Torcasio, Rv. 281127 - 01). In siffatto alveo deve, peraltro, specificarsi - sulla premessa che la mancata valutazione di memorie difensive integra elemento che può influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive che devono essere esaminate dal giudice cui vengono rivolte, sempre che tali memorie non si siano esaurite nella sostanziale reiterazione di argomenti difensivi già svolti, oppure abbiano veicolato deduzioni inconferenti rispetto all'oggetto del giudizio (per tutte, Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578 - 01) - che l'omesso esame di una memoria difensiva da parte del tribunale del riesame in materia di misure cautelari può essere dedotto in sede di ricorso per cassazione cod. proc. pen. quando - e soltanto quando - con la memoria siano articolate specifiche deduzioni, non limitate ad approfondire argomenti già prospettati proc. pen., ma contenenti autonome e inedite censure, ossia introducano temi potenzialmente decisivi, sui quali il provvedimento sia rimasto silente (Sez. 5, n. 11579 del 22/02/2022, Adiletta, Rv. 282972 - 01; Sez. 2, n. 38834 del 07/06/2019, Forzini, Rv. 277220 - 01). 4. Applicando alla fattispecie concreta i principi dianzi ribaditi, si rileva che fondatamente la difesa di LV ER (classe 1974) ha evidenziato la determinante obliterazione di svariati argomenti di merito, aventi seria incidenza nella valutazione delle condizioni legittimanti la misura cautelare in atto, esposti 14 nell'interesse dell'indagato nella memoria depositata innanzi al Tribunale del riesame. 4.1. Invero, per quanto concerne la posizione del ricorrente, il provvedimento impugnato, dopo aver lumeggiato con un quadro ampio la situazione antigiuridica complessivamente instaurata dal gruppo di soggetti indagati nell'attività di conferimento di materiale cippato o fatto passare per tale alle centrali destinate alla lavorazione delle biomasse, non si profila aver risposto in modo adeguatamente specifico ai rilievi difensivi inerenti alla critica delle circostanze ritenute nell'ordinanza genetica di grave portata indiziaria con riferimento alle condotte dei responsabili dell'impresa Industria VA di ER EN RL e, nel relativo ambito, alla personale condotta di LV ER, ramo Pallino. È vero che, dopo aver riproposto i temi già trattati nell'ordinanza applicativa della misura cautelare, il Tribunale (al trentanovesimo foglio del provvedimento, non numerato) ha ritenuto di disattendere in modo generalizzato le allegazioni difensive e la documentazione addotta a loro sostegno obiettando che esse tendevano a offrire una ricostruzione alternativa, in senso lecito, dell'intera vicenda, ma non aggredivano il portato argomentativo dell'ordinanza genetica e il merito della contestazione, aggiungendo, poi, a titolo esemplificativo, che l'addotto carattere lecito del combustibile costituito dagli scarti di segheria costituiva argomento efficacemente contrastato dalle rilevate attività di falsificazione documentale finalizzate ad attestare la diversa provenienza dei materiali conferiti alle centrali, considerando di carattere neutro gli altri rilievi difensivi e riportandosi alle dichiarazioni dei collaboratori ER, corroborate da quelle di OL e dal materiale di natura captativa, per confermare l'approdo cautelare raggiunto dal Giudice per le indagini preliminari. È, però, del pari incontestabile che le deduzioni difensive, introdotte con la memoria su alcuni non secondari versanti, si erano contraddistinte per un grado di specificità argomentativa e di adeguato supporto lato sensu probatorio tale da non poter essere disattese con la, omnicomprensiva, risposta surrichiamata. Non irrilevante, invero, sarebbe stato analizzare le obiezioni emergenti dal parere pro-ventate addotto dalla difesa circa la natura lecita - o illecita - della cessione da parte dell'impresa boschiva a terzi del legname tagliato, onde verificare gli effetti di tale verifica anche sull'imputazione delle falsificazioni inerenti alla documentazione accompagnatoria del susseguente conferimento del materiale alle centrali, pur nel quadro dei restanti elementi emersi. Né superfluo sarebbe stato confrontarsi con l'esito della consulenza di parte svolta anche nell'interesse dell'indagato e addotta come dimostrativa dell'unicità e occasionalità del rapporto commerciale avuto dall'impresa dei ER con i 15 fratelli AF, successivamente raggiunti da misura cautelare perché gravemente indiziati di associazione mafiosa, onde verificare, in primis, l'esattezza o meno dell'obiezione e, successivamente, se la stessa fosse comunque resistita dagli altri elementi indiziari acquisiti e analizzati, ivi incluse le evidenze captative citate nel provvedimento. Si era dedotta dalla difesa la necessità logica di misurare tali dati alla luce della prospettazione secondo cui le rilevate discrepanze fra l'oggetto dei tagli di legname e le indicazioni delle corrispondenti registrazioni si erano verificate in una fase, successiva all'intervento dell'impresa boschiva ER e alla chiusura del verbale di taglio, in cui i responsabili di tale impresa non avevano titolo a intervenire. Si era altresì evidenziata l'assenza di contatti diretti fra l'indagato e anche fra il fratello EN, da un lato, e i soci della FK e MA AT ZO, dall'altro. Si trattava di questioni che, essendo state prospettate in modo specifico dalla difesa dell'indagato per contrastare il tessuto argomentativo posto a base della gravità indiziaria affermata nell'ordinanza applicativa della misura, così da incidere sia sull'oggetto del reato ambientale di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen. sub 7), sia sulla configurabilità della partecipazione associativa ed eventualmente sul ruolo dei titolari dell'impresa boschiva ER all'associazione per delinquere sub 6), avrebbero richiesto un'analisi che, in modo corrispondente, toccasse per esplicito i vari punti ed esprimesse in maniera diretta gli argomenti logico-giuridici di contrasto. 4.2. Inoltre, per quanto particolarmente concerne la posizione dell'attuale ricorrente, non può ritenersi infondato il rilievo difensivo secondo cui le dichiarazioni acCusatorie del collaboratore ER e quelle di riscontro del collaboratore IO, inserite dai giudici della cautela nel quadro indiziario, non espongono, per come risulta dal tessuto del provvedimento impugnato, espliciti e diretti richiami di affermazioni dei rispettivi contributi dichiarativi alla figura di LV ER (classe 1974), di guisa che l'indifferenziato riferimento ai ER avrebbe richiesto la specifica analisi individualizzante per assumere concreta valenza indiziaria nei riguardi dell'indagato. In tal senso si constata che nemmeno hanno rinvenuto, nel provvedimento impugnato, espressa confutazione le deduzioni dell'indagato volte a valorizzare l'esito delle investigazioni difensive, con particolare riferimento alle dichiarazioni del dipendente dell'impresa boschiva ER, EN CA, rese nel senso dello svolgimento del solo lavoro di autista da parte di LV ER (classe 1974), ossia di un ruolo meramente esecutivo, senza alcuna sua immixtio nella sfera delle decisioni aziendali, sfera riservata a EN ER, ad 16 onta della carica di amministratore unico rivestita dall'indagato. Pure in ordine all'analisi del compendio captativo, l'ordinanza compie riferimento a un'unica conversazione che - senza l'emersione di altri elementi riferibili all'indagato - vede direttamente coinvolto LV ER (essa è citata al ventiquattresimo foglio del provvedimento): l'unicità di tale conversazione, evidenziata dalla difesa, meritava parimenti il necessario approfondimento, vieppiù in rapporto alla sua valorizzazione per la verifica della gravità indiziaria inerente al reato associativo la cui contestazione appare temporalmente formulata in forma chiusa con riferimento a periodo ("dal gennaio 2014 al febbraio 2017") oggettivamente diverso da quello in cui è collocata quella conversazione (afferente al 2018). 4.3. Nei termini che precedono, le prime tre doglianze articolate dal ricorrente vanno, di conseguenza, accolte. Con riferimento alla valutazione della gravità indiziaria relativa a entrambe le imputazioni, è affiorata la sostanziale e determinante carenza del confronto argomentativo istituito dal Tribunale del riesame sulle questioni proposte dalla difesa di LV ER (classe 1974) con la memoria depositata in quella sede, contenente le ulteriori censure suindicate su temi, nel loro complesso, potenzialmente decisivi per la posizione dell'indagato. 5. Al di là del carattere dirimente sulla gravità indiziaria delle considerazioni che precedono, va aggiunto che l'ordinanza impugnata si presta a censura pure per ciò che concerne l'approdo raggiunto in tema di esigenze cautelari, dovendo accogliersi, per quanto di ragione, le deduzioni difensive svolte nel quarto motivo e le - in parte consonanti - osservazioni espresse dal Procuratore generale in sede. Pur non obliterando che i giudici della cautela hanno delibato una fattispecie in cui vige (per la contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen.) la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura cautelare inframuraria e pur tenendo conto della varietà di opzioni ermeneutiche sul rilievo del decorso del tempo sulla persistenza della presunzione (da un lato, essendosi affermato - fra le altre, da Sez. 1, n. 13044 del 16/12/2020, dep. 2021, P., Rv. 280983 - 01, e da Sez. 3, n. 6284 del 16/01/2019, Pianta, Rv. 274861 - 01 - che, in tema di misure cautelari per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., pur operando una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di un'esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di 17 un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, che può rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce la stessa norma, dall'altro essendosi sottolineato - fra le altre, da Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766 - 02 e da Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Poggiali, Rv. 282004 - 01 - che la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen., per cui detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo), il Collegio ritiene determinante il rilievo che, nel caso in esame, è emerso che si tratta di una vicenda le indagini relative alla quale sono risalenti al 2017 - 2018, e che per la posizione dell'indagato risulta carente ogni riferimento inerente al poliennale lasso di tempo successivo, alla sua condotta susseguente e alla concreta possibilità della persistenza di contatti del medesimo con l'ambiente deviante in cui erano maturate le azioni oggetto di imputazione. Certo, il solo sequestro dei mezzi attraverso i quali veniva svolta l'attività contestata come illecita non genera di per sé la cessazione del periculum, dal momento che le misure - cautelare e personale - differiscono ontologicamente tra loro, perseguendo finalità diverse e tutelando distinti beni giuridici (Sez. 3, n. 28515 del 28/02/2018, Bonvicini, Rv. 273354 - 01). Nella situazione data, però, le ipotesi di reato ascritte a LV ER, per il tempo a cui esse risalivano e per la qualità delle condotte enucleate (per quanto enucleate) a suo carico, esigevano la verifica dell'attualità, oltre che della concretezza, del pericolo di recidiva, in presenza dei fattori suindicati. Inoltre, sotto il profilo della scelta della misura, con particolare riferimento alla possibilità di adottare gli arresti domiciliari rafforzati dal controllo elettronico in luogo della custodia cautelare carceraria, andava e, se del caso, andrà osservato il principio di diritto in base al quale, quando si tratti di applicare la custodia cautelare inframuraria, a seguito della riforma introdotta dalla già citata legge n. 47 del 2015, quando non si sia al cospetto di una delle ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza, il giudice deve sempre (anche quando la presunzione esiste, ma è soltanto relativa) motivare sull'inidoneità della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico (Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266651 - 01). Pertanto, solo la totale inidoneità della custodia cautelare domestica rende superflua la motivazione comparativa fra le suindicate misure. 18 Nel caso di specie, il Tribunale ha fornito una motivazione circa questo profilo, ma l'ha basata su indicatori ostativi alla misura autocustodiale rafforzata - quali la pervicacia dell'indagato nel perseguire finalità illecite o il suo inserimento in ambienti criminali di elevato spessore - che, per come si è osservato in precedenza, avrebbero dovuto essere giustificati in concreto, con preciso riferimento alla persona dell'indagato. 6. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, in relazione ai profili man mano esaminati, con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio, da estrinsecarsi in piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi testé esposti. Non comportando - la presente decisione - la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 22/03/2023