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Sentenza 18 marzo 2026
Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/03/2026, n. 10433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10433 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LL GI, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 05/11/2025 del Tribunale di Reggio Calabria. Udita la relazione svolta dal Consigliere ND CH;
sentito il Sostituto Procuratore generale Laura Condemi che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
sentito l'Avv. Domenico Infantino del foro di Palmi, sostituto per delega orale dell'Avv. NC Nizzari che concluso per l’accoglimento del ricorso richiamando anche la memoria di replica alle note di udienza depositate dal Procuratore generale. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Reggio Calabria rigettava l'istanza diretta ad ottenere l’annullamento dell'ordinanza che aveva applicato a GI LL, classe ‘69 la misura cautelare della custodia in carcere per avere lo stesso diretto e promosso l'articolazione della ‘ndrangheta facente capo alla famiglia LL. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore di GI LL che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 416-bis cod. pen.) e vizio di motivazione: si deduceva che non sarebbero rilevanti (a) l’accertamento del coinvolgimento del ricorrente in un delitto di interposizione fittizia per il quale lo stesso era stato Penale Sent. Sez. 2 Num. 10433 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 04/03/2026 2 prosciolto per prescrizione in relazione al quale non era stata riconosciuta l'aggravante della agevolazione mafiosa, (b) l'intercettazione dalla quale emergerebbero le lamentele di TO ZI e IU LL per la condotta di NC ZI, che avrebbe fatto il “doppiogiochista” rapportandosi anche con il ramo della famiglia che faceva capo al ricorrente, così riconoscendone l’autonomia e l’autorevolezza (c) la vicenda relativa a ON AR in relazione alla quale Tribunale, pur rilevando la mancanza di riferimenti specifici al ricorrente, avrebbe comunque ritenuto rilevante il contenuto delle intercettazioni tra terzi;
(d) l'intercettazione tra LL IU e CO NC che si riferirebbe a circostanze precedenti alla condotta contestata, (e) la vicenda relativa alla lottizzazione “GI” riguardante la spartizione tra i LL dei terreni degli eredi Bagalà. Si aggiungeva che nella vigenza relativa all’Eurospin e all’estorsione all’imprenditore di Polistena il ricorrente non avrebbe avuto alcun ruolo. Le ragioni del ricorso con specifico riferimento alla vicenda della c.d. “lottizzazione GI” sono state ribadite con motivi aggiunti, con i quali si allegava la estraneità del ricorrente alla vicenda che avrebbe interessato solo IU LL cl. ’45. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto propone una non consentita rivalutazione della capacità dimostrativa degli elementi di prova posti a fondamento del riconoscimento della gravità indiziaria, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. 1.1. In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di “merito” in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate – o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,O., Rv. 262965). Deve essere altresì affermato che le intercettazioni non possono essere rivalutate in sede di legittimità se non nei limiti del travisamento, che deve essere supportato da idonea allegazione: si riafferma cioè che in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione “diversa” da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne 3 abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Di Maro, Rv. 272558; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep.2014, LE e altri, Rv. 259516). La valutazione della credibilità dei contenuti delle conversazioni captate è, infatti, un apprezzamento di merito che investe il significato e, dunque la capacità dimostrativa della prova, sicché la sua critica è ammessa in sede di legittimità solo ove si rileva una illogicità manifesta e decisiva della motivazione o una decisiva discordanza tra la prova raccolta e quella valutata. 1.2. Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto il Tribunale ha offerto una persuasiva motivazione in ordine alla sussistenza nei confronti di GI LL, cl. ‘69 dei gravi indizi del reato di partecipazione alla omonima articolazione della ‘ndrangheta. Il Tribunale ha valorizzato una convergente e composita congerie di elementi di prova e, segnatamente: - il contenuto della conversazione del 25 luglio 2021 tra LL GI, cl. ‘69 e lo zio LL IU, cl. ’45 durante la quale emergeva la volontà di GI di assumere un ruolo centrale nelle dinamiche associative (pag. 10 del provvedimento impugnato); - il contenuto della conversazione intercettata durante l’incontro del ricorrente con NC CO dal quale emergeva la volontà di questi contenere le mire di potere del ricorrente (il capo della cosca gli comunicava che finché sarebbe stato in vita lui non avrebbe avuto cariche apicali: pag. 10 del provvedimento impugnato); - il contenuto delle conversazioni dalle quali emergeva che NC ZI era accusato dai vertici della cosca di chiedere cortesie al ramo cui apparteneva il LL GI, cl. ’69, e di tradire le gerarchie mafiose, non portando il dovuto rispetto al ramo facente capo a LL IU, cl. ’45; tali elementi evidenziavano sia il ruolo che le velleità di potere del ricorrente (pag. 10 del provvedimento impugnato); - il contenuto delle conversazioni relative alla vicenda relativa alla tutela mafiosa di un'impresa di Polistena: secondo il Tribunale le intercettazioni consentivano di rilevare con chiarezza la autorevolezza ed autonomia del ramo della famiglia facente capo al ricorrente ed a suo padre (pag. 11 del provvedimento impugnato); - il contenuto delle conversazioni in cui NC CO parlando con LL IU, cl. ‘45 si lamentava del fatto che il LL GI, cl. ‘69 avesse cercato in tutti i modi di arginare il suo il potere (pag. 12 del provvedimento impugnato); - il fatto che il ricorrente aveva inviato un messaggio estorsivo al 4 proprietario di alcuni terreni tentando di costringerli a venderli spendendo il nome della famiglia (pag. 12 del provvedimento impugnato); - la vicenda della lottizzazione GI che confortava il modus agendi della famiglia LL (pag. 13 del provvedimento impugnato); In sintesi, con motivazione logica ed aderente alle emergenze procedimentali, il Tribunale riteneva che l'odierno ricorrente nell’ambito della compagine mafiosa calabrese avesse assunto una certa autonomia, dato che aveva dato vita insieme al padre ad una catena di potere concorrente rispetto a quella di LL IU cl. ’45, con evidenti mire espansive. A fronte di tale accurata ricostruzione, ampiamente confermativa di quella contenuta nell’ordinanza genetica, le doglianze proposte con il ricorso appaiono non solo funzionali ottenere una non consentita rivalutazione della capacità dimostrativa degli elementi di prova ma si profilano anche aspecifiche in quanto non individuano decisive fratture logiche del percorso argomentativo tracciato per confermare la sussistenza della gravità indiziaria. 3. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell’articolo 94, comma 1-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al Direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’ art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il giorno 4 marzo 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente ND CH LO TO
sentito il Sostituto Procuratore generale Laura Condemi che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
sentito l'Avv. Domenico Infantino del foro di Palmi, sostituto per delega orale dell'Avv. NC Nizzari che concluso per l’accoglimento del ricorso richiamando anche la memoria di replica alle note di udienza depositate dal Procuratore generale. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Reggio Calabria rigettava l'istanza diretta ad ottenere l’annullamento dell'ordinanza che aveva applicato a GI LL, classe ‘69 la misura cautelare della custodia in carcere per avere lo stesso diretto e promosso l'articolazione della ‘ndrangheta facente capo alla famiglia LL. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore di GI LL che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 416-bis cod. pen.) e vizio di motivazione: si deduceva che non sarebbero rilevanti (a) l’accertamento del coinvolgimento del ricorrente in un delitto di interposizione fittizia per il quale lo stesso era stato Penale Sent. Sez. 2 Num. 10433 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 04/03/2026 2 prosciolto per prescrizione in relazione al quale non era stata riconosciuta l'aggravante della agevolazione mafiosa, (b) l'intercettazione dalla quale emergerebbero le lamentele di TO ZI e IU LL per la condotta di NC ZI, che avrebbe fatto il “doppiogiochista” rapportandosi anche con il ramo della famiglia che faceva capo al ricorrente, così riconoscendone l’autonomia e l’autorevolezza (c) la vicenda relativa a ON AR in relazione alla quale Tribunale, pur rilevando la mancanza di riferimenti specifici al ricorrente, avrebbe comunque ritenuto rilevante il contenuto delle intercettazioni tra terzi;
(d) l'intercettazione tra LL IU e CO NC che si riferirebbe a circostanze precedenti alla condotta contestata, (e) la vicenda relativa alla lottizzazione “GI” riguardante la spartizione tra i LL dei terreni degli eredi Bagalà. Si aggiungeva che nella vigenza relativa all’Eurospin e all’estorsione all’imprenditore di Polistena il ricorrente non avrebbe avuto alcun ruolo. Le ragioni del ricorso con specifico riferimento alla vicenda della c.d. “lottizzazione GI” sono state ribadite con motivi aggiunti, con i quali si allegava la estraneità del ricorrente alla vicenda che avrebbe interessato solo IU LL cl. ’45. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto propone una non consentita rivalutazione della capacità dimostrativa degli elementi di prova posti a fondamento del riconoscimento della gravità indiziaria, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. 1.1. In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di “merito” in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate – o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,O., Rv. 262965). Deve essere altresì affermato che le intercettazioni non possono essere rivalutate in sede di legittimità se non nei limiti del travisamento, che deve essere supportato da idonea allegazione: si riafferma cioè che in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione “diversa” da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne 3 abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Di Maro, Rv. 272558; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep.2014, LE e altri, Rv. 259516). La valutazione della credibilità dei contenuti delle conversazioni captate è, infatti, un apprezzamento di merito che investe il significato e, dunque la capacità dimostrativa della prova, sicché la sua critica è ammessa in sede di legittimità solo ove si rileva una illogicità manifesta e decisiva della motivazione o una decisiva discordanza tra la prova raccolta e quella valutata. 1.2. Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto il Tribunale ha offerto una persuasiva motivazione in ordine alla sussistenza nei confronti di GI LL, cl. ‘69 dei gravi indizi del reato di partecipazione alla omonima articolazione della ‘ndrangheta. Il Tribunale ha valorizzato una convergente e composita congerie di elementi di prova e, segnatamente: - il contenuto della conversazione del 25 luglio 2021 tra LL GI, cl. ‘69 e lo zio LL IU, cl. ’45 durante la quale emergeva la volontà di GI di assumere un ruolo centrale nelle dinamiche associative (pag. 10 del provvedimento impugnato); - il contenuto della conversazione intercettata durante l’incontro del ricorrente con NC CO dal quale emergeva la volontà di questi contenere le mire di potere del ricorrente (il capo della cosca gli comunicava che finché sarebbe stato in vita lui non avrebbe avuto cariche apicali: pag. 10 del provvedimento impugnato); - il contenuto delle conversazioni dalle quali emergeva che NC ZI era accusato dai vertici della cosca di chiedere cortesie al ramo cui apparteneva il LL GI, cl. ’69, e di tradire le gerarchie mafiose, non portando il dovuto rispetto al ramo facente capo a LL IU, cl. ’45; tali elementi evidenziavano sia il ruolo che le velleità di potere del ricorrente (pag. 10 del provvedimento impugnato); - il contenuto delle conversazioni relative alla vicenda relativa alla tutela mafiosa di un'impresa di Polistena: secondo il Tribunale le intercettazioni consentivano di rilevare con chiarezza la autorevolezza ed autonomia del ramo della famiglia facente capo al ricorrente ed a suo padre (pag. 11 del provvedimento impugnato); - il contenuto delle conversazioni in cui NC CO parlando con LL IU, cl. ‘45 si lamentava del fatto che il LL GI, cl. ‘69 avesse cercato in tutti i modi di arginare il suo il potere (pag. 12 del provvedimento impugnato); - il fatto che il ricorrente aveva inviato un messaggio estorsivo al 4 proprietario di alcuni terreni tentando di costringerli a venderli spendendo il nome della famiglia (pag. 12 del provvedimento impugnato); - la vicenda della lottizzazione GI che confortava il modus agendi della famiglia LL (pag. 13 del provvedimento impugnato); In sintesi, con motivazione logica ed aderente alle emergenze procedimentali, il Tribunale riteneva che l'odierno ricorrente nell’ambito della compagine mafiosa calabrese avesse assunto una certa autonomia, dato che aveva dato vita insieme al padre ad una catena di potere concorrente rispetto a quella di LL IU cl. ’45, con evidenti mire espansive. A fronte di tale accurata ricostruzione, ampiamente confermativa di quella contenuta nell’ordinanza genetica, le doglianze proposte con il ricorso appaiono non solo funzionali ottenere una non consentita rivalutazione della capacità dimostrativa degli elementi di prova ma si profilano anche aspecifiche in quanto non individuano decisive fratture logiche del percorso argomentativo tracciato per confermare la sussistenza della gravità indiziaria. 3. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell’articolo 94, comma 1-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al Direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’ art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il giorno 4 marzo 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente ND CH LO TO