Cass. pen., sez. II, sentenza 18/03/2026, n. 10433
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Sentenza 18 marzo 2026

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  • Inammissibile
    Violazione di legge (art. 416-bis cod. pen.) e vizio di motivazione

    Il ricorso è inammissibile in quanto propone una non consentita rivalutazione della capacità dimostrativa degli elementi di prova posti a fondamento del riconoscimento della gravità indiziaria, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. Il Tribunale ha offerto una persuasiva motivazione in ordine alla sussistenza nei confronti di GI LL dei gravi indizi del reato di partecipazione alla omonima articolazione della ‘ndrangheta, valorizzando una convergente e composita congerie di elementi di prova. Le doglianze proposte sono funzionali ad ottenere una non consentita rivalutazione della capacità dimostrativa degli elementi di prova e si profilano aspecifiche in quanto non individuano decisive fratture logiche del percorso argomentativo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 18/03/2026, n. 10433
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10433
    Data del deposito : 18 marzo 2026

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