Sentenza 3 giugno 2014
Massime • 1
In tema di patteggiamento, va annullata senza rinvio, a norma dell'art. 620, comma primo, lett. l), cod. proc. pen., la sentenza di applicazione di pena concordata con la quale il giudice, in accoglimento della richiesta delle parti di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria formulata senza specificazione alcuna del criterio di ragguaglio, nè dell'entità complessiva della sanzione, abbia illegittimamente applicato, ad un fatto commesso dopo l'entrata in vigore, della legge 15 luglio 2009, n. 94, i criteri di conversione previsti dalla disciplina previgente, potendo la Corte di Cassazione provvedere direttamente alla determinazione della pena pecuniaria attraverso una operazione di mero calcolo matematico che non viola il criterio sinallagmatico alla base della richiesta di patteggiamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/06/2014, n. 30590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30590 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 03/06/2014
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere - N. 1488
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDREAZZA Gastone - rel. Consigliere - N. 52132/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di L'Aquila;
nel procedimento nei confronti di:
LE AO, n. a San Severino Marche il 17/04/1949;
avverso la sentenza del Tribunale di Teramo in data 05/06/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Gastone Andreazza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. PRATOLA Gianluigi, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio con rideterminazione della pena. RITENUTO IN FATTO
1. Il P.G. presso la Corte d'Appello di L'Aquila ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del G.i.p. presso il Tribunale di Teramo di applicazione della pena, nei confronti di LE AO, di Euro 650 di multa (di cui Euro 570 in sostituzione di giorni quindici di reclusione) per il reato di cui alla L. n. 638 del 1983, art. 2 relativamente all'omesso versamento delle ritenute previdenziali del quarto trimestre del 2009.
2. Con un unico motivo il ricorrente deduce l'inosservanza dell'art. 135 c.p. posto che erroneamente il giudice, nel sostituire la pena detentiva di giorni quindici di reclusione con quella di Euro 570 di multa, non ha rispettato i criteri di ragguaglio previsti dall'art. 135, come modificato dalla L. n. 94 del 2009, che ha innalzato l'importo di Euro 38 a 250 Euro. L'applicazione dei corretti criteri di legge avrebbe quindi dovuto condurre alla sostituzione delle pena detentiva con quella di 3.750 Euro di multa cui aggiungere, poi, 80 Euro di pena pecuniaria prevista ab origine.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
Secondo la disciplina di ragguaglio di cui all'art. 135 c.p. come risultante a seguito delle modifiche apportate dalla L. n. 94 del 2009, art. 3, comma 62, ed entrate in vigore il 08/08/2009, ad ogni giorno di pena detentiva corrispondono Euro 250,00 di multa in luogo di Euro 38 di multa originariamente previsti.
Nella specie il Tribunale di Teramo ha invece proceduto, in relazione a reato commesso dal 16/11/2009 in poi (trattandosi di omesso versamento delle ritenute previdenziali attinenti al quarto trimestre del 2009), a sostituire a giorni quindici di reclusione Euro 570,00 di multa in tal modo avendo erroneamente applicato l'originario, e, per quanto già detto, non più valido criterio di ragguaglio. L'impugnata sentenza va pertanto annullata senza rinvio con determinazione da parte di questa Corte della pena complessiva finale di Euro 3.830,00 di multa in applicazione del corretto criterio di ragguaglio;
infatti, da un lato, l'imputata risulta, come da verbale in atti, essersi limitata a fare richiesta della mera sostituzione della pena detentiva in quella pecuniaria senza specificazione alcuna del criterio di ragguaglio invocato e senza prefissata determinazione della pena finale in tal modo da ottenere, di talché non potrebbe dirsi violato, con l'applicazione del corretto parametro, il criterio sinallagmatico alla base della richiesta di patteggiamento (cfr., Sez. 1, n. 2336 del 18/05/1994, Arata, Rv. 198188), e, dall'altro, questa Corte può procedere direttamente in applicazione del corretto criterio suddetto alla sostituzione della pena di giorni quindici in quella di Euro 3.750,00, trattandosi di un'operazione automatica di mero calcolo matematico che non involge valutazioni di merito, con conseguente rideterminazione della pena finale in quella di Euro 3.830,00 di multa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la impugnata sentenza limitatamente alla conversione della pena detentiva in pecuniaria che determina in Euro 3.750,00 di multa così fissata la pena finale in Euro 3.830.00 di multa.
Così deciso in Roma, il 3 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2014