Sentenza 29 gennaio 1999
Massime • 1
In coerenza con le finalità di sicurezza e regolare svolgimento del servizio di pubblico trasporto perseguite dall'art. 10 del regolamento all. A al R.D. 8 gennaio 1931 n. 148 e dalle disposizioni impartite dall'autorità amministrativa ai sensi dell'art. 20, primo comma, legge 28 settembre 1939 n. 1822, come sostituito dall'art. 50 d.P.R. 28 giugno 1955 n. 771, la valutazione delle attitudini fisiche (e psichiche) dell'aspirante all'assunzione per lo svolgimento di compiti di guida dei veicoli deve essere compiuta alla stregua non solo delle condizioni attuali dell'aspirante medesimo ma anche alla stregua delle sue condizioni future, occorrendo in particolare accertare - con un giudizio di natura prognostica - che l'attuale idoneità del soggetto permanga per una durata ragionevole e non sia pregiudicata dal prevedibile peggioramento di malformazioni presenti o comunque dalla prevedibile influenza o cooperazione di queste in riferimento ad altri probabili episodi morbosi ovvero non sia in modo anomalo compromessa dallo stesso espletamento del servizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/01/1999, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Sergio LANNI - Presidente -
Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. Vincenzo CASTIGLIONE - Rel. Consigliere -
Dott. Giuseppe CELLERINO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LB JO AR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato SERGIO VACIRCA, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale, per atto notar ARTURO BRIENZA di MILANO dell'11/9/97 rep. n. 23742, unitamente all'avvocato NYRANNE MOSHI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ATM - AZIENDA TRASPORTI MUNICIPALI DI MILANO, in persona del suo Direttore e legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA BARBERINI 52, presso lo studio dell'avvocato CARLO FERZI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FABRIZIO FABBRI, giusta procura speciale per atto notar FIORE DI MILANO del 24/10/96 REP. N. 105647;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 9386/95 del Tribunale di MILANO, depositata il 18/10/95 R.G.N. 903/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6/7/98 dal Consigliere Dott. Vincenzo CASTIGLIONE;
udito l'Avvocato MOSHI NYRANNE;
udito l'Avvocato FERZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso: il P.M., pur non opponendosi alla produzione degli atti, che la causa sia rinviata a nuovo ruolo per acquisire il fascicolo d'ufficio del giudizio Pretorile al fine di poter visionare la consulenza, in subordine chiede l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. SÈ RI AL partecipò ad una pubblica selezione per le mansioni di autista, promossa dall'A.T.M. - Azienda Trasporti Municipali di Milano.
Superate le prove attitudinali, egli fu inserito al n. 150 della relativa graduatoria, dalla quale l'Azienda avrebbe attinto il personale da inserire nell'organico dei conducenti. Poiché - nel mese di febbraio del 1993 -, dopo l'effettuazione di una visita medica, gli era stato comunicato di non essere in possesso dell'idoneità psico - fisica, richiesta per l'assunzione, a causa di una deformazione a cuneo anteriore dei corpi vertebrati (o cifosi dorsale), con ricorso al Pretore del lavoro di Milano, lo stesso AL convenne in giudizio la detta Azienda, chiedendone la condanna ad immetterlo in servizio nelle mansioni di conducente ed a corrispondergli le retribuzioni maturate.
Costituitasi in giudizio, l'Azienda convenuta dedusse che, per le imprese esercenti un servizio pubblico di trasporto in concessione, è richiesto il possesso dell'attitudine e dei requisiti fisici per lo svolgimento delle mansioni di autista e che, a norma dell'art. 29 all. A. al R.D. n. 148 del 1931, l'accertamento di tali requisiti è eseguito da medici di fiducia dell'Azienda. Aggiunse di essersi attenuta alla (vigente) circolare 31 ottobre 1966 n. 64 del Ministero dei Trasporti, costituente norma integrativa del precetto contenuto nell'art. 9, comma IV, D.P.R. 11 luglio 1980 n. 735, relativo agli accertamenti di idoneità per il personale delle imprese esercenti un servizio di pubblico trasporto;
circolare che aveva, peraltro, previsto - come ostativi all'assunzione - proprio i disturbi a carico della colonna vertebrale. Con sentenza del 9 luglio 1994, il Pretore adito dichiarò il diritto del ricorrente ad essere assunto e condannò l'A.T.M. al risarcimento del danno da mancata assunzione.
Contro la sentenza di primo grado, proposero autonomi appelli l'Azienda ed il lavoratore. Costui impugnò la parte della statuizione che non aveva dichiarato costituito il rapporto di lavoro con l'Azienda medesima.
Riuniti gli appelli, con sentenza pronunciata il 28 settembre 1995, il Tribunale, in riforma della decisione del Pretore, rigettò la domanda del AL.
Osservò il Tribunale:
a) che non era in discussione la legittimità del modo attraverso cui era stata accertata l'idoneità del lavoratore alla guida di autobus e tram dell'A.T.M.; b) che, dalla documentazione prodotta dallo stesso lavoratore, era risultato come l'idoneità richiesta era quella prevista dalla normativa vigente, espressamente richiamata quale necessario presupposto del sistema di reclutamento;
c) che nessuna disposizione impone la specificazione della normativa e del suo contenuto;
d) che la circolare del Ministero dei Trasporti costituisce norma integrativa del precetto di cui all'art. 9, comma IV, D.P.R. 11 luglio 1980 n. 735 e norma vigente in azienda ai sensi dell'art. 10 R.D. 8 gennaio 1931 n. 148 all. A;
e) che la trasformazione, mediante "privatizzazione", dell'Azienda Autonoma delle F.S. non aveva alcuna incidenza nel settore dei trasporti urbani pubblici in concessione, nei confronti del quale la normativa, contenuta nel R.D. n. 148/1931, costituisce disciplina speciale;
f) che la malformazione, accertata sul AL dal perito d'ufficio, il quale ne aveva anticipato un sicuro aggravamento era collegata - mediante un rapporto di causa ed effetto - a determinate attività, come la guida dei veicoli, lo stare seduto a lungo, la rotazione del corpo e la sua inclinazione laterale;
g) che detta malformazione era ostativa all'assunzione del AL, rientrando essa "tra quelle che la circolare ministeriale correttamente richiamata dall'A.T.M.
ritiene ostativa all'assunzione".
Per la cassazione della sentenza del Tribunale di Milano, il sig. SÈ RI BO ha proposto ricorso con un unico articolato motivo. L'A.T.M. resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo, il ricorrente denuncia: omesso esame di fatti decisivi e vizio di motivazione circa punti decisivi della controversia;
violazione e/o falsa applicazione dell'art. 10, comma 1, n. 4, all. A al R.D. n. 148/1931; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1336 e 1341, 1362, 1363, 1366 e 1374 Cod. Civ., nonché dei principi in materia di bando di concorso e in materia di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto;
violazione e/o falsa applicazione dell'art. 9 D.P.R. n. 753 del 1980 e della circolare n. 64/66 del Ministero dei Trasporti violazione dell'art. 1 della Costituzione in relazione anche agli artt. 2 o 3, secondo comma, della medesima, e del principio generale di correttezza giuridica.
Il ricorrente critica la sentenza impugnata per non avere considerato che il modulo dell'A.T.M., utilizzabile per la partecipazione alla pubblica selezione, che doveva essere compilato e sottoscritto dai candidati, non conteneva alcun riferimento alla circolare ministeriale n. 64/66, avendo, al contrario, richiesta esclusivamente "l'idoneità psicofisica oltre al possesso dei requisiti previsti dalla tabella approvata con Decreto Ministeriale per i Trasporti 19.9.1986 n. 158/T - gruppo I". Il ricorrente deduce quindi che il modulo di richiesta di partecipazione al concorso, predisposto dall'Azienda milanese, integrava e specificava "lo stesso bando di selezione sia per quanto riguarda i requisiti e la procedura di selezione che per quanto riguarda gli elementi essenziali del contratto".
Conseguentemente, ai sensi degli artt. 1362 e 1363, nonché degli artt. 1366 e 1367 C.C., il predetto modulo doveva essere valutato dal Tribunale al fine di verificare "sia gli elementi costitutivi dell'avviso di selezione....che....la normativa vigente in materia di valutazione del requisito dell'idoneità fisica e gli obblighi procedurali a cui doveva attenersi l'A.T.M. nella selezione dei candidati durante le visite di idoneità, in esecuzione anche delle regole desumibili dai principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 C.C.". Il ricorrente, aggiunge che l'interpretazione della menzionata circolare ministeriale, accolta dal giudice d'appello, contrasta con il suo "dettato letterale" e con i principi tutelati dall'art. 1 Cost. e di certezza giuridica.
Infatti, la valutazione dell'idoneità fisica doveva essere effettuata con riferimento al momento dell'assunzione del lavoratore "e non a momenti successivi del rapporto lavorativo". Inoltre, anche il giudizio di natura prognostica doveva essere formulato "secondo le indicazione della scienza medica" in termini di concreta ragionevolezza e non già di mero possibilismo astratto. Il perito d'ufficio, al riguardo, deve accertare che "l'attuale idoneità" permanga per una durata ragionevole e non venga pregiudicata "dal prevedibile peggioramento di malformazioni presenti o comunque dalla prevedibile influenza o cooperazione di queste in riferimento ad altri probabili episodi morbosi ovvero non sia in modo anomalo compromessa dallo stesso espletamento del servizio". Il Tribunale, viceversa, ha ritenuto sufficiente la sussistenza soltanto del pericolo "che la situazione sanitaria dia luogo a difficoltà nel disimpegno nel servizio", evitando di prendere in considerazione il parere del consulente ortopedico, di cui si era avvalso il perito d'ufficio, il quale aveva escluso un peggioramento "per effetto dell'attività lavorativa". Il ricorrente, infine, assume che la richiamata circolare ministeriale aveva prescritto - contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale - che il giudizio prognostico doveva accertare solamente che non fossero ammessi al servizio soggetti "con difetti o malformazioni anatomiche alla colonna vertebrale, trasformabili - con il tempo e sotto lo stimolo di determinate sollecitazioni meccaniche - in veri e propri fatti morbosi invalidanti". Le articolate censure, così riassunte, non sono fondate. La Suprema Corte ha affermato il principio (che va qui ribadito), secondo cui requisito imprescindibile perché un lavoratore - quali che siano le modalità della sua assunzione - sia ammesso in servizio presso un'impresa esercente servizi di pubblico trasporto è, tra l'altro, quello di essere dotato di sana e robusta costituzione fisica e di possedere l'attitudine ed i requisiti fisici stabiliti per le funzioni cui aspira (art. 1 , comma 1, n. 4, Regolamento all. A al R.D. n. 148 del 1931). La stessa Corte ha altresì posto in evidenza che detto requisito deve essere accertato con particolare attenzione "stante la sua implicazione, in primo luogo, con primarie esigenze di sicurezza in riferimento a compiti inerenti alla circolazione di veicoli di pubblico trasporto" (v. Cass. n. 372/84; n. 4398/88). Per tali ragioni, sono pertanto previsti dall'art. 29 del medesimo all. A (e dall'art. 9 D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753) degli specifici accertamenti i quali debbono avere ad oggetto, per l'appunto, l'idoneità del lavoratore a svolgere quel tipo di mansioni;
e così l'art. 2 , comma 1, della legge 28 settembre 1939 n. 1822, come sostituito dall'art. 50 del D.P.R. 29 giugno 1955 n. 771 ha stabilito - a seconda dei provvedimenti di concessione - che l'autorità amministrativa impartisca "le disposizioni necessarie per garantire la regolarità e la sicurezza dell'esercizio dei servizi pubblici automobilistici" (v. anche art. 9, comma 3 e 4, D.P.R. n.753/1980, cit.). È nell'ambito di dette esigenze che deve essere,
conseguentemente, considerata la circolare 31 ottobre 1966 n. 64 del Ministero dei trasporti in materia di requisiti fisici del personale addetto ai servizi di trasporto. Si tratta evidentemente - come già affermato della giurisprudenza - di atto amministrativo, la cui interpretazione è rimessa alla istituzionale attribuzione del giudice di merito. Il quale, nell'esame delle relative disposizioni, deve in ogni caso tenere conto delle finalità perseguite dalle norme di diritto oggettivo (in precedenza richiamate), dirette a garantire il regolare e sicuro svolgimento dei servizi di pubblico trasporto (Cass. n. 4398/88 cit.). La valutazione delle attitudini fisiche (e psichiche) dell'aspirante all'assunzione nel settore dei trasporti pubblici per lo svolgimento di compiti di guida dei veicoli deve, per conseguenza, essere condotta, non solo con riguardo alle condizioni strettamente attuali dell'aspirante stesso;
ma altresì nella considerazione che anche nel tempo a venire - per una durata ragionevolmente valutata - tali condizioni si mantengano al livello di idoneità e non siano pregiudicate dal prevedibile peggioramento di malformazioni presenti o comunque dalla prevedibile influenza o cooperazione di queste in riferimento ad altri probabili episodi morbosi ovvero - tenuto conto di ciò - non siano in modo anomalo compromesse dallo stesso espletamento del servizio. Pertanto, l'accertamento nella sede amministrativa ed in quella giudiziaria deve essere particolarmente attento ed essere basato sull'adeguata discussione di obiettivi dati clinici, la quale non può, però, prescindere anche da un giudizio di natura prognostica (Cass. n. 4398/88 cit.). Con riferimento alla fattispecie in esame, va rilevato come il Tribunale, da un lato, abbia mostrato di avere esaminato congiuntamente il contenuto e la portata delle disposizioni che tendono - secondo quanto osservato - a garantire, anche attraverso il riscontro dell'adeguata idoneità del personale, la sicurezza e il regolare svolgimento dei pubblici servizi di trasporto (alla cui stregua deve essere interpretata la più volte richiamata circolare ministeriale n. 64 del 1966) e, dall'altro, abbia proceduto ad un'attenta analisi delle risultanze peritali d'ufficio. Le quali - come si legge nella sentenza gravata e negli atti - hanno non soltanto posto in rilievo che il AL (era ed) è affetto da "cifosi dorsale a grande raggio in esiti di osteocondrite giovanile con spondilo - artrosi deformante, secondaria dei corpi vertebrali del tratto dorsale medio", ma hanno altresì condotto ad "una sicura" prognosi di suo aggravamento, con manifestazioni di "dolore vertebrale e discopatie", collegate, "da un rapporto di causa ed effetto" all'attività di autista che lo stesso AL avrebbe voluto svolgere. Il Tribunale ha, infine, tenuto conto della "collaborazione specialistica in ortopedia e traumatologia" (utilizzata dal C.T.U.), dando atto che i risultati di quest'ultima non si erano discostati "nella obiettività dei rilevamenti" dall'accertamento compiuto (dall'ATM e) dal perito d'ufficio. Nè può condividersi l'argomento del ricorrente secondo cui, dall'inserimento di esso ricorrente in graduatoria e dall'accertamento del requisito psico - fisico, era derivato, per un verso, l'obbligo dell'A.T.M. all'assunzione (del AL), con conseguente potere del giudice di pronunciare, ai sensi degli artt.2908 e 2932 Cod. civ., sentenza costitutiva del rapporto di lavoro
"dalla data di effettuazione della visita medica"; e, per converso, il diritto del lavoratore all'assunzione.
Sebbene questa Corte abbia più volte affermato che il bando di concorso per l'assunzione di personale, ove contenga tutti gli elementi essenziali del previsto contratto di lavoro, configura, non già una promessa al pubblico od un semplice invito ad offrire;
ma una vera e propria offerta al pubblico, da cui derivano, non solo immediati obblighi del proponente nei confronti dei partecipanti, bensì la conclusione del contratto ed il correlativo diritto all'assunzione in capo a coloro che si sono collocati utilmente in graduatoria (Cass. S.U. n. 63/1986 e n. 7081/1986;
Cass. n. 12744, n. 11158/93 ed altre); tuttavia va precisato che l'accertamento di una valida offerta si pone essenzialmente in dipendenza della verifica dell'esistenza - nel contenuto del bando - degli estremi essenziali del contratto finale .
Tale accertamento è stato eseguito dal Tribunale, il quale - come precisato - ha individuato, tra gli elementi essenziali del contratto de quo, la sussistenza dell'idoneità psico - fisica, carente nella specie. Va, infine, rilevato che il bando di concorso i cui si discute non comportava, comunque, l'automatica assunzione dei partecipanti, inseriti in graduatoria, atteso che il rapporto di lavoro del personale dipendente dalle imprese esercenti servizi di pubblico trasporto in regime di concessione è disciplinato dalla speciale normativa di cui al R.D. 8 gennaio 1931 n. 148, in forza del quale il provvedimento di nomina compete esclusivamente al Direttore Generale dell'Azienda (art. 9), essendo richiesti, peraltro, e la verifica di idoneità ex art. 1 l. 29, all. A, e l'accertamento delle migliori caratteristiche risultanti da attestati e referenze" (art. 10, ult. comma, all.
A). Di guisa che appare inammissibile la costituzione di un rapporto di lavoro ex art. 2932 C.C., che presuppone, viceversa, la sussistenza di tutti gli elementi del contratto da stipulare (Cass.n. 5602 del 1990). In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Sussistono giusti motivi per dichiarare la totale compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.