Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/01/1999, n. 819
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Sentenza 29 gennaio 1999

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In coerenza con le finalità di sicurezza e regolare svolgimento del servizio di pubblico trasporto perseguite dall'art. 10 del regolamento all. A al R.D. 8 gennaio 1931 n. 148 e dalle disposizioni impartite dall'autorità amministrativa ai sensi dell'art. 20, primo comma, legge 28 settembre 1939 n. 1822, come sostituito dall'art. 50 d.P.R. 28 giugno 1955 n. 771, la valutazione delle attitudini fisiche (e psichiche) dell'aspirante all'assunzione per lo svolgimento di compiti di guida dei veicoli deve essere compiuta alla stregua non solo delle condizioni attuali dell'aspirante medesimo ma anche alla stregua delle sue condizioni future, occorrendo in particolare accertare - con un giudizio di natura prognostica - che l'attuale idoneità del soggetto permanga per una durata ragionevole e non sia pregiudicata dal prevedibile peggioramento di malformazioni presenti o comunque dalla prevedibile influenza o cooperazione di queste in riferimento ad altri probabili episodi morbosi ovvero non sia in modo anomalo compromessa dallo stesso espletamento del servizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/01/1999, n. 819
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 819
    Data del deposito : 29 gennaio 1999

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