Sentenza 22 ottobre 2009
Massime • 1
Deve essere dichiarato inammissibile, per mancanza di interesse, il reclamo proposto dal condannato che abbia finito di espiare la pena avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di liberazione anticipata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/10/2009, n. 46887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46887 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 22/10/2009
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 2748
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco - rel. Consigliere - N. 20372/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CH GIANCARLO, N. IL 09/06/1969;
avverso l'ordinanza n. 426/2009 TRIB. SORVEGLIANZA di BARI, del 02/04/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
lette le conclusioni del PG Dott. D'Angelo Giovanni che ha chiesto l'accoglimento senza rinvio della ordinanza impugnata. LA CORTE OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO1. Il Tribunale di Sorveglianza di Bari, con ordinanza del 2.4.2009,
dichiarava non luogo a provvedere in ordine al reclamo proposto da CH IA avverso l'ordinanza con la quale il Magistrato di Sorveglianza aveva rigettato la sua istanza di liberazione anticipata.
A sostegno della decisione il Tribunale rilevava che l'istante aveva maturato il fine pena in data 25.3.2009, di guisa che doveva ritenersi venuto meno ogni interesse alla decisione.
1.2 Ricorre per cassazione avverso detto provvedimento il CH, con l'assistenza del suo difensore di fiducia, osservando che il ricorrente aveva comunque interesse a vedersi riconosciuto l'invocato beneficio in considerazione della fungibilità del periodo di riduzione della pena e chiedendo alla Corte di legittimità di pronunciarsi per l'annullamento dell'impugnata ordinanza con l'indicazione al tribunale dei principi di diritto da applicare per regolare la questione di merito, non esaminata dal giudice territoriale attesa la sua pronuncia di natura procedimentale.
1.3 Con motivata requisitoria scritta il P.G. in sede ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e trasmissione degli atti al giudice a quo per l'ulteriore corso.
2. Il ricorso è infondato.
2.1 Giova preliminarmente rammentare che la facoltà di attivare i procedimenti di gravame non è nel nostro ordinamento assoluta e indiscriminata, ma è subordinata alla presenza di una situazione in forza della quale il provvedimento del giudice risulti idoneo a produrre una lesione della sfera giuridica dell'impugnante e l'eliminazione o la riforma della decisione gravata renda possibile il conseguimento di un risultato vantaggioso.
Tanto in piena coerenza con la funzione pubblicistica svolta dal processo in generale e da quello penale in particolare, a ragione della quale l'esercizio della giurisdizione non è risorsa liberamente invocabile da parte dei consociati, necessitando sempre una utilità per essi, apprezzabile in concreto, utilità che renda la pretesa meritevole del ricorso pubblicistico a quello strumento particolare dato dal procedimento giudiziario.
Ne consegue che la legge processuale non può ammette l'esercizio del diritto di impugnazione avente di mira la sola esattezza teorica della decisione, senza che alla posizione giuridica del soggetto derivi alcun risultato pratico favorevole, nel senso che l'esercizio dell'attività processuale riferibile alla fase dell'impugnazione deve mirare a soddisfare una posizione soggettiva giuridicamente rilevante e non un mero interesse di fatto (Cass., Sez. Unite, 27/09/1995, n. 10372, Serafino). È quanto l'ordinamento processuale sintetizza nella formula "interesse ad impugnare" e che la disciplina codicistica statuisce all'art. 568 c.p.p., comma 4. 2.2 Nel caso in esame non è individuabile un tale interesse alla decisione del reclamo da parte del giudice a qua, il quale per questo ha correttamente dichiarato esso reclamo improcedibile attraverso la formula della declaratoria di non luogo a provvedere (molto più semplicemente la decisione avrebbe dovuto essere di inammissibilità).
Il ricorrente contrasta tale conclusione con l'argomento che il periodo di liberazione anticipata, negato in prime cure e per il quale il giudice del reclamo ha dichiarato venuto meno l'interesse alla pronuncia, se concesso, si risolverebbe in una sorta di credito detentivo in forza della disciplina relativa alla fungibilità della detenzione sofferta senza titolo.
Nonostante la tesi difensiva abbia il conforto di cospicua ancorché datata giurisprudenza di legittimità, non può essa trovare qui ingresso.
Ed invero la dedotta fungibilità nel caso di specie dovrebbe avere specifico ed attuale richiamo ad una pena da espiare relativa ad un reato già consumato e non certo con riferimento, come nel caso in esame, ad un reato da compiere (art. 657 c.p.p., comma 4) quasi che l'istituto della fungibilità possa essere nella fattispecie utilmente utilizzato per costituire, appunto, una sorta di illegittimo credito detentivo in favore del detenuto tornato in stato di libertà.
3. Alla stregua delle esposte considerazioni il ricorso va rigettato con le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p., in ordine alla spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 ottobre 2009. Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2009