Sentenza 1 luglio 2014
Massime • 1
In materia ambientale, le disposizioni in tema di inquinamento atmosferico di cui al d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 e successive modifiche si applicano anche agli impianti di frantumazione dei materiali di cava, in ragione della loro oggettiva attitudine a dare luogo ad emissioni di pulviscolo e di particolato nell'atmosfera.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/07/2014, n. 1713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1713 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 01/07/2014
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - N. 2019
Dott. ACETO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILI Andrea - rel. Consigliere - N. 47273/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA PE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza n. 274/13 del Tribunale di Sulmona, emessa il 27 maggio 2013;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GENTILI Andrea;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. GAETA Pietro, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
sentiti, altresì, per il ricorrente l'avv.ssa ALOÈ Tulliola, del foro di Teramo, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, e per la costituita parte civile l'avv. TIRABASSI Luca, del foro di Sulmona, che ha rassegnato le proprie conclusioni scritte. RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Sulmona, con sentenza del 27 maggio 2013 ha condannato AC PE alla pena di Euro 700,00 di ammenda per avere, in qualità di legale rappresentante della Maia Scavi, prodotto emissioni in atmosfera in assenza della prescritta autorizzazione.
Il Tribunale ha, altresì, condannato il AC al risarcimento del danno patito dalla costituita parte civile, LL RU, equitativamente liquidato in Euro 5000,00.
Ha proposto ricorso per cassazione il AC deducendo la insufficiente motivazione della sentenza impugnata, anche in ordine al danno patito dalla costituita parte civile, nonché, sempre al medesimo riguardo, la violazione delle norme in tema di valutazione delle prove.
È stata altresì, contestata la determinazione della pena inflitta, come operata dal Tribunale di Sulmona, ritenuta eccessiva. Infine è stata dedotta la violazione dell'art. 530 c.p.p., comma 2, non risultando la sussistenza della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, risultato infondato deve, pertanto, essere rigettato. Il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 269, prescrive espressamente che per tutti gli stabilimenti produttivi di emissioni in atmosfera debba essere richiesta apposita autorizzazione ai sensi della parte quinta del medesimo dlgs, prevedendo altresì le condizioni che debbono sussistere acciocché la richiesta autorizzazione sia rilasciata. Il successivo art. 279 prevede a sua volta che chi inizi ad installare ovvero ponga in esercizio uno stabilimento produttivo di immissioni in assenza della predetta autorizzazione ovvero prosegua l'attività dopo che l'autorizzazione sia scaduta, decaduta, sospesa o revocata, incorra nella sanzione penale.
Tanto premesso sotto il profilo normativo, rileva la Corte che, secondo quanto emerge dagli atti, è pacifico che la azienda gestita dall'odierno prevenuto non fosse dotata della autorizzazione di cui sopra e che la stessa svolgesse attività nell'ambito della coltivazione di una cava.
A tale proposito è appena il caso di ricordare che non vi è dubbio che le disposizioni in tema di prevenzione dell'inquinamento atmosferico si applichino anche agli impianti di frantumazione dei materiali di cava stante la oggettiva attitudine di questi a dare luogo ad emissioni di pulviscolo e di particolato dell'atmosfera (Corte di cassazione, Sezione 3^ penale, 11 novembre 2005, n. 40954;
idem Sezione 3^ penale, 7 ottobre 1999, n. 13543). Ciò posto osserva, altresì, il Collegio che, come già in passato questa Corte ebbe a chiarire e come ora viene ribadito, la contravvenzione prevista dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 279, comma 1, è configurabile indipendentemente dal fatto che le emissioni in atmosfera superino o meno i valori limite stabiliti dalla legge, in quanto è sufficiente che le stesse siano comunque moleste e, di per sè stesse inquinanti, attesa la natura formale del reato in questione (Corte di cassazione;
sezione 3^ penale, 28 dicembre 2011, n. 48474); in altre parole, è sufficiente ai fini della integrazione del reato - premesso il dato della mancanza della autorizzazione - che siano in atto, o che comunque ci siano state, emissioni moleste in atmosfera derivanti dalla attività produttiva, a prescindere dalla loro intensità (Corte di cassazione, Sezione 3^ penale, 14 febbraio 2011, n. 5347). Nel caso in questione il Tribunale di Sulmona ha, in maniera del tutto plausibile, tratto il convincimento della presenza di tali emissioni, da quanto dichiarato dalla parte civile, la quale ha riferito della presenza di un diffuso pulviscolo che si era depositato anche sulle piante esistenti nella zona. La attendibilità di quanto riferito dalla parte civile è avvalorata dalla piena congruità della natura delle emissioni riscontrate rispetto alla attività svolta dalla impresa del AC, coltivazione di una cava, appunto idonea, per comune esperienza di cui il giudice del merito ha tenuto evidentemente conto, alla produzione di minute particelle di materiale di scavo che, trasferite dal vento, si vanno poi a depositare, se non adeguatamente convogliate, nei terreni e in tutti gli ambiti circostanti, penetrando anche, data la loro minutissima consistenza anche negli ambienti ordinariamente chiusi, ma non ermeticamente sigillati, come possono essere gli appartamenti e le abitazioni.
Quanto alle censure aventi ad oggetto la quantificazione del danno patito dalla parte civile, rileva la Corte che, dalle espressioni utilizzate dal giudice di prime cure, laddove egli precisa che non è stata data la prova della esistenza di un danno alla salute o altro danno obbiettivamente calcolabile, emerge chiaramente che egli abbia inteso risarcire, secondo la previsione dell'art. 185 c.p., il danno non patrimoniale determinato alla parte civile dall'operato del AC.
Ciò detto ritiene la Corte che in tema di valutazione del danno non patrimoniale ben possa il giudicante, in assenza di validi parametri oggettivi, operare una valutazione di carattere equitativo che si fondi sulle effettive sofferenze patite dall'offeso tenendo conto della gravità dell'illecito di rilievo penale e di tutti gli elementi peculiari della fattispecie concreta, in modo da rendere la somma riconosciuta adeguata al particolare caso concreto ed evitare che la stessa rappresenti un simulacro di risarcimento (Corte di cassazione, Sezione 3^ penale, 9 aprile 1991, n. 3912). Nel caso in esame la somma indicata dal Tribunale di Sulmona quale pecunia doloris non appare certamente incongrua rispetto al disagio che la parte civile ha, indubbiamente, patito in ragione delle immissione di pulviscolo derivanti dall'opificio del prevenuto, prolungatesi per diverso tempo e tali da pregiudicare, stante la loro già descritta invasività, in maniera non irrilevante lo stile di vita dei soggetti passivi delle immissioni illecite. Conclusivamente il ricorso del AC deve essere rigettato, con la condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali. A tale condanna si associa anche quella alla rifusione delle spese del grado in favore della costituita parte civile, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione in favore della costituita parte civile delle spese del grado, liquidate in Euro 2.500,00 oltre accessori di legge estese forfettarie.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2015