Sentenza 3 luglio 2008
Massime • 1
In tema di esercizio di giuochi o di scommesse, i tagliandi del gioco cosiddetto "gratta e vinci" esercitato abusivamente, in quanto illegittimi non di per se stessi ma per il fatto che il loro possesso e la loro circolazione avvengono senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, non sono suscettibili di confisca obbligatoria a norma dell'art. 240, comma secondo n. 2, cod. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/07/2008, n. 38072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38072 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente - del 03/07/2008
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 864
Dott. MARINI Luigi - est. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 16005/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO;
nel procedimento nei confronti di:
AN NI, nato a [...] il [...];
AN IO, nato a [...] il [...];
Avverso la ordinanza in data 9 Aprile 2008 del Tribunale del riesame di Alessandria, con cui è stato parzialmente confermato il sequestro probatorio disposto dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Alessandria in relazione ai reati previsti dalla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4, art. 515 c.p. e L. n. 907 del 1942, art. 96.
Sentita la relazione effettuata dal Consigliere Dott. LUIGI MARINI;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Cons. Dott. PASSACANTANDO G., che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza con rinvio;
Udito il Difensore, Avv. Claudio Fraticelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RILEVA IN FATTO
La Guardia di Finanza in data 10 Marzo 2008 ha sottoposto a sequestro d'iniziativa sia tabacchi lavorati esteri sia 360 + 1816 tagliandi così detti "gratta e vinci", materiale rinvenuto su un furgone e nei locali della "Logi Piemonte Srl" con sede in Novi Ligure (AL). Originato da un controllo del furgone condotto dal Sig. NN LE, dipendente della "Logi Piemonte", ove vennero rinvenuti i primi 360 tagliandi, il sequestro è stato convalidato dal Pubblico Ministero in data 13 Marzo 2008, sussistendo, a parere del magistrato, gli indizi prospettati dalla Guardia di Finanza con riferimento alla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4, art. 515 c.p. e L. n. 907 del 1942, art. 96. Va rilevato che il sequestro è stato effettuato d'iniziativa dalla polizia giudiziaria e qualificato ai sensi dell'art. 354 c.p.p.. Va rilevato, altresì, che il provvedimento di convalida del sequestro tra l'altro afferma: "...Ritenuto che la perquisizione è stata eseguita in flagranza di reato ai sensi dell'art. 352 c.p.p. e che il sequestro è stato validamente eseguito trattandosi di Corpi di Reato e comunque di cose pertinenti al reato per il quale si procede;
Visto l'art. 352 c.p.p., comma 4 e art. 354 c.p.p., comma 2 CONVALIDA la perquisizione e il sequestro sopra indicati...". A seguito di istanza di riesame presentata dalla difesa dei Sigg. LE e OR NN, rispettivamente dipendente e socio della "Logi Piemonte Srl", il Tribunale di Alessandria ha affermato che si è in presenza di "sequestro probatorio" e che la richiesta della difesa si limita a contestare la legittimità della cautela sui tagliandi "gratta e vinci", con al conseguenza che solo questi saranno oggetto del controllo demandato al tribunale. Fatta questa premessa il Tribunale ritiene che il sequestro debba essere limitato alle esigenze probatorie sottostanti la misura e, quindi, operare esclusivamente nei confronti di due soli tagliandi (uno tra quelli rinvenuti sul furgone e l'altro tra quelli rinvenuti presso la sede della società), non apparendo ne' utile ne' necessario mantenere il sequestro sugli ulteriori tagliandi. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il Pubblico ministero.
Rilevato che il Tribunale ha ritenuto sussistente il "fumus" del reato ipotizzato, il ricorrente evidenzia che il sequestro ha riguardato tagliandi di tipologie diverse e plurime, così che la limitazione a due soli esemplari si pone in contrasto con il disposto dell'art. 324 c.p.p., comma 7, come richiamato dall'art. 335 c.p.p., comma 3 in relazione alle finalità di confisca previste dall'art.240 c.p., comma 2.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è infondato nei termini di seguito specificati e deve essere respinto.
È pacifico che sia la Polizia giudiziaria sia il Pubblico ministero ritennero di sottoporre a cautela il materiale rinvenuto nella disponibilità della "Logi Piemonte Srl" utilizzando lo strumento del sequestro probatorio.
È pacifico, altresì, i tabacchi lavorati esteri sequestrati costituiscono corpo di reato del reato di contrabbando e, come tali, sono soggetti per legge a confisca obbligatoria (D.P.R. 22 gennaio 1973, n. 43, art. 301), ragione che certamente fonda la scelta dei ricorrenti di non sottoporre a censura il provvedimento cautelare. È pacifico che diverso è il regime dei tagliandi del "gratta e vinci", i quali non sono oggetti che la legge considera destinatati di confisca obbligatoria, tanto che la normativa contenuta nella L.13 dicembre 1989, n. 401 non contiene una disposizione analoga al citato D.P.R. n. 43 del 1973, art. 301. È, altresì, pacifico che a detti oggetti non può applicarsi la disposizione prevista dall'art.240 c.p., comma 2, e in particolare dal n. 2 di tale disposizione,
che opera un riferimento alla cose per le quali "la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione" costituisce reato anche se non vi sia stata pronuncia di condanna. Si tratta, come noto, di previsione normativa che intende sottrarre alla disponibilità dei privati le cose che "in sè" danno luogo ad una situazione di illiceità.
Così non è per i tagliandi sequestrati, per i quali la situazione di illegittimità non deriva dalle caratteristiche intrinseche dell'oggetto, bensì dal fatto che il loro possesso e la loro circolazione avvengono senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Premesso che nel caso in esame non sono state dal Pubblico ministero specificate le concrete esigenze probatorie che giustificavano il sequestro di tutti i tagliandi (cfr. Sezioni Unite Penali, sentenza n. 5876 del 28 gennaio-13 febbraio 2004. PC Ferazzi in proc. Bevilacqua, rv 226713), la Corte ritiene che, una volta escluso che si sia in presenza di cose soggette a confisca obbligatoria, le opportune cautele che il Pubblico ministero sembra prospettare in ordine alla destinazione ed al futuro utilizzo delle cose appaiono riconducigli, piuttosto, all'istituto del sequestro preventivo. Richiamate le differenze esistenti fra il sequestro probatorio e quello preventivo, come ricordate ancora da recenti decisioni di questo Giudice (Sezione Prima Penale, sentenza n. 8895 del 13-28 febbraio 2008, Gentile, rv 239516; Sezione Terza penale, sentenza n. 4956 del 28 novembre 2007-31 gennaio 2008, Irti e altro, rv 238780), la Corte ritiene che non risulti legittimo il sequestro con finalità preventive che viene adottato secondo le diverse forme del sequestro probatorio, forme che escludono il controllo anticipato affidato dalla legge al giudice per le indagini preliminari (cfr. Sezione Terza Penale, sentenza n. 37837 del 5 giugno-12 ottobre 2007, Grande, rv 237925).
Sulla base delle ragioni qui esposte, la Corte conclusivamente ritiene che l'ordinanza impugnata abbia correttamente applicato i principi relativi alla applicazione del sequestro probatorio e che non sia incorsa nel vizio denunciato dal ricorrente in relazione all'applicazione dell'art. 240 c.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2008