Sentenza 6 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/03/2003, n. 3302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3302 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 ee. 67499- N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 033 02/03 MATERIA TRIBUTARIA INNOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SACCUCCI Presidente Dott. Bruno R.G.N. 1093/00 MONACI Consigliere Cron. 7623 Dott. Stefano EBNER- Rel. Consigliere Dott. Vittorio Glauco Rep. Ud.19/06/02Dott. IU Vito Antonio MAGNO · Consigliere Dott. Francesco RUGGIERO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SE N T ENZA N. 67499 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
EDUCANDATI FEMMINILI NAPOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA AGOSTINO VALIERO 12, presso lo studio dell'avvocato FEDERICO PARTE, difesa dall'avvocato UGO SCUOTTO VIA TITO ANGELINI 2 NAPOLI (avviso postale), 2002 giusta procura a margine;
2808 -1- - resistente Commissioneavverso la sentenza n. 61/98 della tributaria regionale di NAPOLI, depositata il 18/11/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/06/02 dal Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso in via principale la nullità della sentenza impugnata, in via subordinata l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo L'Ufficio delle Imposte Dirette di Napoli notificava all'Istituto Educandati Femminili di Napoli una cartella esattoriale portante l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art.36 bis DPR 600/1973, della complessiva somma di £.53.340.000: a titolo di irpeg ed ilor, oltre soprattasse ed interessi, relative all'anno 1983;nonché a titolo di soprattasse e interessi per ritardato versamento di ritenute alla fonte,relativamente all'anno 1982. Il ricorso dell'Istituto avverso tale atto impositivo veniva parzialmente accolto dalla Commissione Tributaria di primo grado di Napoli,la quale,con decisione n.12163/9/92,dichiarava illegittima l'iscrizione a ruolo dell'irpeg,sotto un duplice profilo: per non avere l'Ufficio tenuto conto delle rilevanti spese sostenute dall'Istituto, che avevano determinato la chiusura del bilancio in perdita ed inoltre per via dell'erroneo calcolo dell'irpeg,stante la non osservata riduzione dell'imposta alla metà,prevista per gli Enti non commerciali dotati di personalità giuridica. L'appello dell'Ufficio - afferente entrambe le ragioni della decisione veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania con sentenza n.61/2/98 depositata il 18.11.1998 sul rilievo dell'avvenuta emissione di un ruolo esattoriale "oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello del reddito dichiarato,quando cioè il diritto dell'A.F. si era perento". Ricorre per cassazione il Ministero delle Finanze deducendo,con un unico motivo, violazione e falsa applicazione dell'art.36 bis DPR 600/1973; dell'art. 17 DPR 602/1973, dell'art. 28 L.449/1997. Si è costituito l'Educandato Statale di Napoli,già Educandati Femminili di Napoli,al fine di poter partecipare alla discussione del ricorso. Motivi della decisione Va preliminarmente esaminata l'eccezione di nullità della impugnata sentenza,per non essere dalla stessa desumibile la effettiva composizione del collegio giudicante, sollevata dal Procuratore Generale all'odierna pubblica udienza. L'eccezione non ha fondamento. Infatti,se è vero che nell'intestazione di tale sentenza sono indicati sei nominativi all'evidenza trattasi di tutti i componenti della seconda sezione della CTR della Campania),risulta tuttavia dal verbale di udienza del 17.2.1998 facente fede fino a querela di falso, attesa la sua natura di atto - pubblico che i giudici che hanno partecipato alla discussione del ricorso in appello sono nel numero legale di tre ed esattamente individuati nelle persone dei sigg.OV SI, SO IU e CA IU. Non è quindi dato ravvisare alcuna violazione dell'art.2 comma quinto D.Lgs.vo 545/1992. Ciò posto, può passarsi all'esame della doglianza prospettata con il ricorso. La censura è fondata. Invero,l'art.28 della L.449/1997 ha stabilito che il primo comma dell'art.36 bis DPR 600/1973 (nel testo,qui applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 13 D.Lgs.vo 241/1997,con effetti per le dichiarazioni presentate a decorrere dall' 1.1.1999 ai sensi dell'art.16 dell'ora menzionata fonte normativa) deve essere interpretato nel senso che il termine in esso indicato, avendo carattere ordinatorio, non è stabilito a pena di decadenza. Trattasi, è appena il caso di precisare, del termine del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi entro il quale, ai sensi dell'art.36 bis citato,gli Ufficibis citato, gli Uffici delle Imposte 66 procedono....alla liquidazione delle imposte dovute...". Orbene,di tale disposizione normativa( art.28 L.449/1997), il cui effetto retroattivo è pacifico, trattandosi di norma di natura dichiaratamente interpretativa( Cass. 7058/1999),i Giudici di appello all'evidenza non hanno tenuto conto, incorrendo, di conseguenza,nella denunziata violazione di legge. Alla stregua dei rilievi che precedono il ricorso va accolto. Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere cassata: con rinvio - occorrendo ulteriori accertamenti di fatto,non consentiti in questa sede - ad altra sezione della CTR della Campania, la quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
PQM
La Corte,accoglie il ricorso,cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche perle spese del presente giudizio, ad altra sezione della Commissione;
Tributaria Regionale della Campania. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 giugno 2002 Il Consigliere estensore Il Presidente un IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Osvaldo Ascanio Oggi - 6 MAR. 2003. -3 IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio