Sentenza 20 novembre 2012
Massime • 2
È abnorme, e pertanto ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il P.M., in luogo di trasmettere al Gip, con le proprie valutazioni negative, la richiesta di revoca di sequestro preventivo, proceda a rigettarla direttamente.
In caso di annullamento senza rinvio del provvedimento con cui il P.M. rigetti la richiesta di revoca del sequestro preventivo, la Corte di cassazione trasmette gli atti direttamente al giudice per le indagini preliminari e non già allo stesso P.M.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/11/2012, n. 3449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3449 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Presidente - del 20/11/2012
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - N. 7593
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRAZIOSI Chiara - rel. Consigliere - N. 11227/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NI EP N. IL 02/09/1928;
avverso il decreto n. 2854/2006 PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE di ANCONA, del 27/01/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;
lette le conclusioni del PG. annulli senza rinvio il decreto impugnato con trasmissione atti.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto del 27 gennaio 2009 il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, in ordine a richiesta di dissequestro presentata dal difensore di RO IU in data 8 gennaio 2009 in relazione a un sequestro preventivo disposto dal gip di Ancona in data 16 febbraio 2007 del fondo della azienda Valverde s.a.s., visti gli art. 263 c.p.p. e art. 85 disp. att. c.p.p., disponeva la restituzione dei relativi terreni a condizione che a cura di chi la chiedeva fosse preventivamente effettuata sotto il controllo di ufficiale della polizia giudiziaria con l'eventuale supporto tecnico di personale dell'ARPAM di Ancona la bonifica del sito, stabilendo inoltre il versamento di Euro 20.000 a titolo di cauzione.
2. Ricorreva RO, rappresentato dal suo difensore, affermando che il decreto è abnorme in base a due motivi.
2.1 Come primo motivo, ha denunciato la violazione dell'art. 321, comma 3, art. 263 c.p.p. e art. 85 disp. att. c.p.p.. Il pm infatti ha sostanzialmente respinto la richiesta di revoca del sequestro preventivo, subordinando l'apparentemente concessa restituzione dei terreni alla bonifica e alla cauzione. L'art. 321 c.p.p., comma 3, stabilisce invece che se il pubblico ministero ritiene che la richiesta di revoca dell'interessato debba essere anche in parte respinta la deve trasmettere al giudice. La giurisprudenza di legittimità al riguardo ha stabilito che è abnorme, e come tale ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il pm, anziché trasmetterla al giudice con le proprie richieste, respinge direttamente in tutto o in parte la richiesta di revoca del sequestro preventivo. Inoltre il pubblico ministero ha erroneamente richiamato e applicato l'art. 263 c.p.p. e art. 85 disp. att. c.p.p.. L'art. 263 c.p.p. riguarda infatti solo i sequestri probatori ex art. 253 ss. c.p.p.. L'art. 85 disp. att. c.p.p. presuppone il consenso dell'interessato al fine della imposizione delle prescrizioni e della cauzione, qui insussistente.
2.2 Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 24 e 111 Cost., perché non trasmettendo al giudice la richiesta il pubblico ministero non ha garantito l'esercizio del diritto di difesa dell'indagato e il contraddittorio del processo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è palesemente fondato.
La violazione dell'art. 321 c.p.p., comma 3, emerge già dalla mera lettura della norma in rapporto al contenuto del decreto del pubblico ministero, che ha subordinato la restituzione dei terreni a una bonifica operata tramite la polizia giudiziaria, con facoltà avvalersi dell'ausilio di personale dotato di specifiche competenze tecniche, e quindi non necessariamente agevole ne' breve, imponendo altresì una cauzione dalle proporzioni non modeste. Il decreto contiene pertanto un rigetto parziale della richiesta: ritenendo che la richiesta dovesse essere anche solo in parte respinta il pubblico ministero avrebbe dovuto invece trasmetterla al giudice, non oltre il giorno successivo a quello del deposito della richiesta stessa in segreteria.
Secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, in tal senso costante, il decreto con cui il pubblico ministero a fronte di una richiesta di revoca di sequestro preventivo respinga direttamente, anche mediante un provvedimento equipollente in quanto di sostanziale portata reiettiva, in tutto o in parte la richiesta suddetta, anziché trasmetterla con le proprie istanze e gli elementi su cui fonda le correlate sue valutazioni al gip quale giudice competente, costituisce provvedimento abnorme e dunque ricorribile (Cass. sez. 5^, 37293/2010; Cass. sez. 2^, 1123/2007; Cass. sez. 3^, 40972/2006;
Cass. sez. 6^, 30/1998; Cass. sez. 1^, 854/1994), che qui pertanto sussiste e va perciò annullato senza rinvio.
4. Quanto all'individuazione dell'Autorità, cui trasmettere gli atti per l'ulteriore corso, laddove Cass. sez. 5^, 37293/2010 opta per il pubblico ministero, Cass. sez. 3^, 40972/2006 dispone la trasmissione direttamente al gip perché decida sulla revoca del sequestro. Quest'ultima soluzione è la più conforme a stornare le conseguenze dell'abnormità del provvedimento, caratterizzata dall'altro dalla causazione di una netta stasi nel procedimento. E ciò tanto più considerando l'intento acceleratorio del legislatore manifestato dall'ultima parte dell'art. 321 c.p.p., comma 3, che prevede la trasmissione del pubblico ministero al gip non oltre il giorno successivo a quello del deposito in segreteria della richiesta. Si dispone, conclusivamente, l'annullamento del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al Tribunale di Ancona.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Ancona.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2013