Sentenza 23 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/02/2002, n. 2637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2637 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2002 |
Testo completo
i Aula 'A' 0263 7/02 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G. N. 11803/99 Cron.6362 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Consigliere - Dott. Antonio LAMORGESE Rep. Rel. Consigliere Ud. 28/11/01 Dott. Paolo STILE Consigliere Dott. Bruno BALLETTI ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: NE LE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GONZAGA 37, presso lo studio dell'avvocato BATTAGLIA SALVATORE, rappresentato e difeso dagli avvocati MODICA FRANCESCO, DI FRANCESCO OLINDO, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, l'Avvocatura Centrale dell'Istituto; 2001 presso rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE 4603 -1- ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 505/98 del Tribunale di AGRIGENTO, depositata il 29/05/98 R.G.N. 635/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/01 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato VALENTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Agrigento, depositato in data 6 maggio 1997, l'INPS proponeva appello avverso la sentenza del Pretore della stessa città che, decidendo sul ricorso proposto da SQ CA il 14 dicembre 1995, aveva dichiarato il diritto del ricorrente all'assegno d'invalidità, di cui alla legge n. 222 del 1984, con decorrenza dall'1 dicembre 1995, e per l'effetto aveva condannato l'Istituto a corrispondere allo stesso la suddetta prestazione, oltre accessori. L'appellante deduceva l'erroneità della decisione impugnata, di cui chiedeva la riforma, sostenendo che la consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio di primo grado, ed alle cui conclusioni si era attenuto il Pretore nel decidere la causa, aveva ampiamente sopravvalutato l'incidenza invalidante delle patologie riscontrate a carico dell'assicurato. Si costituiva in giudizio l'appellato resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. Disposta ed espletata una nuova consulenza tecnica d'ufficio, richiesti chiarimenti al consulente, con sentenza del 21/29 maggio 1998, il Tribunale, in accoglimento del gravame, rigettava la domanda proposta dal CA. Per la cassazione di tale sentenza ricorre il CA con quattro motivi. L'INPS si è costituito con sola procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso il CA, denunciando violazione e falsa applicazione della legge 222/84 nonché vizio di motivazione, sostiene che il Tribunale di Agrigento avrebbe recepito acriticamente la consulenza tecnica disposta in grado di appello, contrastante, peraltro, con quella esperita in sede pretorile. Denuncia, poi, con successivo motivo, violazione e falsa applicazione della medesima legge (art.360 n.3 c.p.c.), per avere il Tribunale condiviso il giudizio di capacità lavorativa, espresso dal consulente nominato in sede di appello, nonostante detto giudizio fosse privo della necessaria valutazione degli elementi relativi a tale capacità (o incapacità), quali la compatibilità o meno tra substrato biologico ed attività lavorativa esercitata in concreto dall'assicurato, il grado di influenza del danno biologico sull'attività lavorativa, la compatibilità di tale danno con altre attività di uguale valore sociale. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia contraddittorietà ed illogicità di motivazione nella parte in cui il Tribunale, facendo proprie le conclusioni del C.T.U., non avrebbe tenuto conto della gravissima insufficienza venosa agli arti inferiori da cui è affetto, ed ha omesso di indicare specificamente e verificare a quali attività lavorative confacenti al suo stato di invalidità potesse applicarsi. Con il quarto motivo, infine, il CA deduce che il Tribunale, nella formazione del suo convincimento, avrebbe trascurato le circostanze obiettive acquisite agli atti ed in particolare la sua situazione di invalidità consistente in "grave insufficienza venosa arto inferiore sinistro con turbe trofiche;
varici arti inferiori, scoliosi dorso lombare ed artrosi lombare, sindrome vertiginosa, note bronchitiche, diabete mellito". I motivi, da trattarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, sono privi di consistenza. E' necessario premettere che -in linea di principio- ogni statuizione contenuta in sentenza deve emergere dagli elementi della causa come un prodotto necessario tale da escludere ogni alternativa decisione. E la motivazione, quale percorso logico che conduce dagli elementi della causa alla decisione, è la descrizione di questa necessità attraverso adeguata critica che escluda la rilevanza degli elementi esterni (al predetto percorso logico), di natura materiale (ad esempio, i fatti posteriori al parere tecnico d'ufficio: Cass. 24 giugno 1992 n. 7759), logica (ad esempio, la critica al predetto parere: Cass. 9 dicembre 1995 n. 12630) o processuale (i mezzi istruttori richiesti: Cass. 28 febbraio 1987 n. 2 2146), astrattamente idonei a delineare conseguenze divergenti dall'adottata decisione;
elementi che per la loro astratta potenzialità (possibilità di una quale esclusione della ritenuta necessità), esigono divergente decisione, adeguata critica da parte del giudice di merito che li disattenda. La potenziale idoneità di un segnalato elemento ad una diversa decisione, delineando la mancanza della necessità, costituisce la decisività richiesta dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., per integrare il difetto di motivazione (cfr. Cass. 18 giugno 1998 n. 6106). Da ciò discende che, ove fra due successive contrastanti indagini tecniche d'ufficio, il giudice aderisca al parere del consulente tecnico che abbia espletato la sua opera per ultimo, la motivazione della sentenza è sufficiente -ed è escluso, quindi, il vizio deducibile in cassazione di cui all'art.360 n.5 c.p.c.-, M pur se tale adesione non sia specificamente giustificata, ove il secondo parere fornisca gli elementi che consentano, sul piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza degli elementi di segno contrario, siano essi esposti nella prima relazione od aliunde deducibili (Cass. n.6106/98 cit.). Nel caso in esame, il Tribunale di Agrigento ha adeguatamente motivato in ordine alla inidoneità delle riscontrate malattie a determinare l'invalidità nei limiti di legge, osservando, in primo luogo, che la rinnovazione dell'esame peritale aveva consentito di acclarare che il CA, tassista, nato il [...], era affetto da “esiti di ulcera varicosa dell'arto inferiore sinistro in soggetto con insufficienza venosa di entità moderata, senza particolare compromissione cutanea e degli annessi corrispettivi;
esiti di pregressi interventi chirurgici addominali in soggetto in buone condizioni generali di nutrizione e sanguificazione;
spondilosi lombosacrale e discopatia L4-L5, con modesta incidenza funzionale;
vertigini da probabile ipotensione ortostatica in soggetto 3 con blocco di branca dx"; affezioni che, secondo il parere del consulente, non riducevano la capacità di lavoro dell'assicurato al di sotto dei limiti richiesti dalla legge 222/84. Ha, in proposito, rimarcato la precisazione, operata dallo stesso consulente, alla cui stregua la patologia venosa, osservata a carico degli arti inferiori, rivelava una insufficienza venosa di media entità non evidenziando turbe trofiche cutanee evidenti né edemi declivi consistenti, aggiungendo che l'attività di tassista viene svolta “in condizioni e posizioni tali da non usurare il sistema venoso in questione". Ha, ancora, puntualizzato che -sempre secondo il consulente- le turbe funzionali lamentate dal CA ed i pregressi interventi chirurgici avevano scarso interesse medico legale in quanto tutti gli esami ematochimici relativi alla Ли funzionalità epatica renale escludevano carenze o compromissioni di questi organi. Quanto alla patologia osteoarticolare -soggiunge il Giudice a quo- era emersa dalla espletata consulenza una modesta limitazione funzionale, priva di sofferenze neurogene di rilievo, del tutto compatibile con l'attività svolta. L'esame radiografico, quello ecocardiografico ed il test da sforzo cicloergometrico, effettuati a fronte delle vertigini lamentate dal ricorrente- dimostravano, inoltre, una buona funzionalità del cuore e dei polmoni. Orbene, il Tribunale non si è limitato ad aderire a tali ragionate valutazioni, ma ha anche tenuto a specificare che le conclusioni del consulente nominato in grado di appello erano da condividere anche perché più ampiamente e correttamente motivate, sotto il profilo della incidenza funzionale delle varie patologie, rispetto a quelle del C.T.U. di primo grado, rilevando altresì come la documentazione prodotta dal difensore dell'appellato, diagnosticante patologia diabetica, non 4 poteva ritenersi di per sé determinante una valutazione di invalidità trattandosi di diabete di tipo 2, di modesta entità e non causativo di alcun danno d'organo. Risultando, dunque, la motivazione del Tribunale congrua, corretta e, in particolare, conforme al sopra riportato orientamento di questa Corte, essa si sottrae alle proposte censure. Il ricorso va pertanto rigettato. Nulla per le spese, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Roma, 28 novembre 2001. Il Consigliere est. Il Presidente beylichen woull Selline A S S A T I D , 0 O 1 3 Palle L . 3 L T 6 R . A M V 3 E I L 7 - - 7 T S E P