Sentenza 31 marzo 2016
Massime • 1
Ai fini della concessione dei benefici penitenziari, il cumulo giuridico delle pene irrogate per il reato continuato è scindibile ove il condannato abbia espiato per intero la pena relativa ai reati ostativi e, nel caso in cui il reato ostativo coincida con un reato satellite, occorrerà far riferimento alla pena inflitta in concreto a titolo di continuazione e non alla sanzione edittale minima prevista per la singola fattispecie astratta.
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RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 7 dicembre 2021 il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha dichiarato inammissibile la domanda, proposta nell'interesse di Annunziato Z., volta ad ottenere la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale - o, in subordine, della detenzione domiciliare - in riferimento alla pena residua relativa al provvedimento di unificazione di pene concorrenti emesso dalla Procura generale della Repubblica di Reggio Calabria in data 20 settembre 2017. Detto provvedimento di cumulo ricomprende tre diverse sentenze di condanna, elencate partitamente nell'ordinanza impugnata. Due di queste sono relative a delitti che non ostano alla concessione di …
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RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 6 dicembre 2019 (reg. ord. n. 59 del 2021), pervenuta a questa Corte il 12 aprile 2021, il Tribunale di sorveglianza di Messina ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1-quater, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui prevede che i benefici di cui al comma 1 possano essere concessi al condannato per i delitti di cui agli artt. 609-bis e 609-ter del codice penale (violenza sessuale e violenza sessuale aggravata) solo sulla base dei …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 31/03/2016, n. 32419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32419 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2016 |
Testo completo
1 324 1 9/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 31/03/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO - Presidente - SENTENZA N. 1194/2016 Dott. FILIPPO CASA - Rel. Consigliere - - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. MONICA BONI N. 9223/2015 Dott. RAFFAELLO MAGI - Consigliere - Dott. ANTONIO CAIRO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TE ILIANO N. IL 02/09/1976 avverso l'ordinanza n. 2720/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMO, del 30/10/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Roberto Aniello, che be clust dell'art. 618 la rec one alle Sezmi theite , or seen c is subor ne, l'annullame nte con ricedo dell'impugurate ordmouse, be て Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 30.10.2014, il Tribunale di Sorveglianza di Palermo dichiarava inammissibili le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di semilibertà avanzate da TE Iliano. Rilevava il Tribunale che il TE era stato condannato, in due distinti procedimenti, per violazione degli artt. 73, commi 1 e 6 (capi A, D ed E), e 74 (capo C) D.P.R. n. 309/90, nonché dell'art.
3-bis, comma 4, L. n. 575/65. In entrambe le sentenze reato più grave era stato considerato il capo A), in relazione al quale era stata comminata la pena di otto anni di reclusione e, partendo da essa come base, erano stati applicati gli aumenti ex art. 81, cpv. c.p.: nello specifico, per il reato associativo ex art. 74, che si poneva come ostativo alla concessione delle misure alternative a mente dell'art.
4-bis, comma 1, O.P., veniva applicato l'aumento di un anno di reclusione. Osservava il Tribunale che, per poter accedere alle misure alternative, il condannato che non avesse collaborato con la giustizia ai sensi dell'art. 58-ter O.P., doveva avere prima interamente finito di espiare il "quantum" edittale stabilito per il reato ostativo (reclusione non inferiore a dieci anni), condizione che, nel caso di specie, non si era verificata, dovendo il detenuto espiare nove anni e otto mesi di reclusione (3 dei quali condonati). И Occorreva, pertanto, attendere, secondo il Collegio, che il residuo di pena da espiare fosse costituito dai quattro mesi irrogati per il reato contravvenzionale di cui all'art.
3-bis L. n. 575/65 per poter ritenere integralmente scontata l'ipotesi criminosa ostativa alla fruizione dei benefici richiesti.
2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il TE, per il tramite del difensore, denunciando erronea applicazione degli artt. 47 e 48 O.P... Secondo il difensore ricorrente, l'errore in cui è incorso il Tribunale è consistito nell'aver ignorato il principio affermato, sia pure in materia d'indulto, dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza n. 21501 del 23.4.2009 (su cui vedi infra), che riveste valenza generale e, perciò, doveva trovare applicazione anche nel caso in esame.
3. Il Procuratore Generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto la remissione alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 618 c.p.p., ravvisando contrasto giurisprudenziale, o, in subordine, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito, sia pure provvedendo su domanda diversa, il principio opposto a quello affermato nell'ordinanza impugnata, statuendo che, in 2 tema di indulto, in caso di reati uniti nel vincolo della continuazione, alcuni dei quali compreso quello più grave - siano stati commessi entro il termine fissato per la fruizione del beneficio ed altri successivamente, la pena rilevante ai fini della revoca dell'indulto vada individuata, con riguardo ai reati-satellite, nell'aumento di pena in concreto inflitto a titolo di continuazione per ciascuno di essi, e non nella sanzione edittale minima prevista per la singola fattispecie astratta;
a tal fine, ove la sentenza non abbia specificato la pena applicata per ciascun reato, spetta al giudice dell'esecuzione interpretare il giudicato (Sez. U, n. 21501 del 23/4/2009, Astone, Rv. 243380); nella stessa linea interpretativa, ancora su diversa questione, si è affermato che in caso di condanna non definitiva per reato continuato, al fine di valutare l'eventuale perdita di efficacia (art. 300, comma 4, c.p.p.) della custodia cautelare applicata soltanto per il reato-satellite, la pena alla quale occorre fare riferimento è quella inflitta come aumento per tale titolo (Sez. U, n. 25956 del 26/3/2009, Vitale, Rv. 243588).
2.1. I principi affermati nella prima delle due sentenze sopra richiamate hanno valenza generale e devono trovare applicazione anche nel caso in esame. In una precedente decisione, che il Collegio pienamente condivide (Sez. 1, n. 26701 dell'11/6/2013, Et Toumi, Rv. 256220), è stato osservato da questa Corte che il codice penale attribuisce ad una condotta penalmente rilevante, se attuata in continuazione, un disvalore attenuato e per questo motivo risulta previsto un più benevolo trattamento sanzionatorio, il quale consente di mitigare gli effetti del cumulo materiale con la possibile conseguenza che il reato-satellite venga punito in misura inferiore al minimo edittale: ciò posto, l'aumento applicato rappresenta la pena congrua per detta violazione, la cui gravità è accertata dal giudice tenendo conto dell'esistenza in capo all'agente di un unico programma criminoso, elemento che indubbiamente contribuisce a connotare la fattispecie. Nella medesima citata decisione è stata ritenuta infondata la tesi secondo cui, una volta addivenuti al frazionamento del cumulo, il riferimento alla sanzione applicata a titolo di aumento sarebbe ormai privo di giustificazione: invero, la scissione comporta che i singoli reati riacquistino la loro autonomia sotto il profilo del titolo e dell'epoca degli stessi, ma non implica che la pena inflitta per ciascun fatto, dopo essere stata isolata nella sua specifica entità, sia da ritenersi superata o sostituita da quella applicabile se la condotta criminosa fosse stata sanzionata come separatamente realizzata. E' stato, inoltre, sottolineato che la disciplina della continuazione, fatte salve le eccezioni stabilite dalla legge, in quanto volta a rendere possibile un trattamento di minore rigore, è ispirata al favor rei (Sez. U, n. 18 del 16/11/1989; Sez. U, n. 1 del 26/2/1997, Rv. 207939) e che la Corte Costituzionale ha espressamente collegato all'interesse del condannato l'eventualità che le singole pene debbano riassumere la loro autonomia, il che indubbiamente suggerisce un'interpretazione delle norme in materia che sia conforme a tale ratio dell'istituto (Corte Cost., sentenza n. 312 del 10/3/1998). 3 3. Non ritiene il Collegio che sussistano le condizioni per una rimessione alle Sezioni Unite, come richiesto dal Procuratore Generale. Deve considerarsi, da un lato, che due delle sentenze difformi citate nella requisitoria (Sez. 1, n. 47780 del 6/11/2008, Morciano, Rv. 243082; Sez. 1, n. 46246 del 5/11/2008, Sanna, Rv. 242087) sono antecedenti alla già menzionata pronuncia delle Sezioni Unite n. 25956 del 26/3/2009, Vitale, Rv. 243588; dall'altro che, successivamente a tale ultima decisione, è stata emessa una sola sentenza difforme rispetto a quella recepita in relazione al presente ricorso (si tratta di Sez. 1, n. 51835 del 14/11/2014, Morfei, Rv. 265184), il che esclude che possa già ritenersi maturato sulla questione di diritto affrontata un significativo contrasto.
4. L'ordinanza impugnata deve, in conclusione, essere annullata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Palermo, che si atterrà ai principi enunciati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Palermo. Così deciso in Roma, il 31 marzo 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente ourits Filippo Casa Francesco Maria Silvio Bonito фен P Си M DEPOSITATA : IN CANCELLERIA 26 LUG 2016 IL CANCELLIERE Stefania FARELLA : 4