Sentenza 14 novembre 2014
Massime • 1
Ai fini della concessione dei benefici penitenziari, il cumulo giuridico delle pene irrogate per il reato continuato è scindibile ove il condannato abbia espiato per intero la pena relativa ai reati ostativi; tuttavia, allorchè il reato ostativo coincide con un reato satellite, lo scioglimento del cumulo determina il ripristino della pena edittale prevista dalla legge, calcolata nel minimo, non potendosi fare riferimento alla pena inflitta in concreto a titolo di aumento per la continuazione, una volta che sia operato lo scioglimento del vincolo giuridico. (Fattispecie in tema di semilibertà).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/11/2014, n. 51835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51835 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Presidente - del 14/11/2014
Dott. LOCATELLI Giuseppe - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CASA Filippo - Consigliere - N. 3225
Dott. BONI Monica - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CENTONZE RO - Consigliere - N. 182/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OR ND, N. IL 12/05/1975;
avverso l'ordinanza n. 2062/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di LECCE, del 01/10/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;
lette le conclusioni del PG Dott. Roberto Aniello, che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 1.10.2013 il Tribunale di sorveglianza di Lecce dichiarava inammissibile la richiesta di concessione della misura della semilibertà presentata da RF RO, detenuto in forza di provvedimento di cumulo pene concorrenti emesso il 24.11.2009 dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Messina per l'esecuzione della pena complessiva di anni 26 e mesi 10 di reclusione, comprendente una condanna per il delitto previsto dall'art. 416 bis c.p., ed una condanna per omicidio volontario. Avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza il difensore del condannato ricorre per cassazione deducendo la violazione degli artt. 4 bis e 50 ord. pen.: il Tribunale di sorveglianza ha omesso di considerare che la Corte di assise di appello di Messina, provvedendo ai sensi dell'art. 671 c.p.p., ha rideterminato la pena per il più grave reato di omicidio volontario, non aggravato ai sensi della L. 12 luglio 1991, n. 203, art. 7, in anni 20 di reclusione, condonando la pena nella misura di anni 3 di reclusione in applicazione della L. n. 241 del 2006; inoltre ha rideterminato la pena per il delitto previsto dall'art. 416 bis c.p., nella misura di anni due di reclusione applicati in continuazione;
i calcoli effettuati dal Tribunale di sorveglianza sono del tutto errati, poiché il condannato risulta avere interamente espiata sia la pena inflitta per il delitto associativo che la pena di anni 17 di reclusione, stante l'applicazione dell'indulto, inflitta per il delitto di omicidio volontario.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.
1. Il Tribunale di sorveglianza di Lecce, nel procedere allo scioglimento del cumulo delle pene ai fini del giudizio di ammissibilità della istanza di concessione di un beneficio penitenziario (nella specie la semilibertà) ha illegittimamente fatto riferimento al cumulo materiale delle pene determinato nella misura di anni 33 e mesi 6 di reclusione, vanificando il richiamato provvedimento della Corte di appello di Messina del 10.11.2009 che, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva rideterminato in anni 26 e mesi 10 di reclusione la pena complessiva da eseguire, recepita nel successivo provvedimento di esecuzione pene concorrenti emesso il 24.11.2009 dal Procuratore generale.
2. Posto che il Tribunale di sorveglianza da atto che il ricorrente risulta aver espiato "all'incirca 17 anni ed 8 mesi di reclusione ed ottenuto giorni 1.395 di liberazione anticipata", con fine pena indicato al 31.1.2016, è incomprensibile la ragione per cui non sia stata ritenuta interamente espiata la pena inflitta per il reato ostativo previsto dall'art. 416 bis c.p., originariamente determinata in anni 6 di reclusione e successivamente ridotta dal giudice dell'esecuzione, in applicazione dell'art. 671 c.p.p., ad anni due di reclusione quale aumento di pena inflitto per il reato ritenuto più grave di omicidio volontario, secondo quanto riportato nei motivi di ricorso.
Ai fini della verifica della intervenuta espiazione del reato ostativo previsto dall'art. 416 bis c.p., l'entità della pena da considerare non è quella rideterminata quale aumento per la continuazione, bensì quella edittale minima prevista dalla norma incriminatrice, dovendosi applicare il principio che il cumulo giuridico delle pene irrogate per il reato continuato è scindibile ai fini della fruizione dei benefici penitenziari allorché il condannato abbia espiato per intero la pena relativa ai reati ostativi;
tuttavia, allorché il reato ostativo non coincida con la violazione più grave, ma sia solo un reato satellite, lo scioglimento del cumulo formatosi per effetto della continuazione determina il ripristino della pena edittale prevista dalla legge, calcolata nel minimo, non potendosi fare riferimento alla pena inflitta in concreto a titolo di aumento per la continuazione, una volta che si sia operato lo scioglimento del vincolo giuridico dovuto alla continuazione (Sez. 1, n. 46246 del 05/11/2008, Sanna, Rv. 242086).
3. oiché nel provvedimento impugnato non si afferma che il delitto di omicidio volontario sia stato commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p., ovvero al fine di agevolare l'associazione di stampo mafioso, esso rientra nell'elenco dei delitti previsti dall'art. 4 ord. pen., comma 1 ter, in relazione ai quali l'ammissione ai benefici penitenziari non è subordinata alla collaborazione ma alla mancanza di collegamenti con la criminalità organizzata, oltre che all'avvenuta espiazione di due terzi della pena con riguardo alla richiesta di concessione della semilibertà a norma dell'art. 50 ord. pen., comma 2.
Ai fini del calcolo della avvenuta espiazione della quota di pena necessaria per l'ammissione al beneficio della semilibertà si dovrà fare riferimento alla pena determinata per l'omicidio volontario dalla Corte di assise di appello di Messina in funzione di giudice dell'esecuzione (indicata dal ricorrente nella pena di anni 20 sulla quale è stato applicato l'indulto ai sensi della L. n. 241 del 2006) e dovrà inoltre applicarsi il principio che, ai fini del computo del periodo minimo di pena espiata per la concessione dei benefici penitenziari ai detenuti in forza di un provvedimento di cumulo pene, talune delle quali inflitte per reati ostativi, il "dies a quo" decorre dal momento in cui si è esaurita l'espiazione della pena relativa al reato ostativo (Sez. 1, n. 49364 del 26/11/2009, Paviglianiti, Rv. 245645).
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Lecce.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2014