Cass. pen., sez. I, sentenza 27/05/2015, n. 24639
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Sentenza 27 maggio 2015

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La revoca della sospensione condizionale della pena deve essere obbligatoriamente disposta dal giudice dell'esecuzione quando entro i termini previsti dall'art. 163 cod. pen., sopraggiunge condanna a pena non sospesa per un delitto commesso successivamente a quello per il quale sia stata già accordato il beneficio, anche se il cumulo delle pene inflitte con le due decisioni rientri nei limiti che consentono la reiterazione della misura, poiché la valutazione di meritevolezza per la concessione di questa compete al solo giudice della cognizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 27/05/2015, n. 24639
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24639
    Data del deposito : 27 maggio 2015

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