Sentenza 27 maggio 2015
Massime • 1
La revoca della sospensione condizionale della pena deve essere obbligatoriamente disposta dal giudice dell'esecuzione quando entro i termini previsti dall'art. 163 cod. pen., sopraggiunge condanna a pena non sospesa per un delitto commesso successivamente a quello per il quale sia stata già accordato il beneficio, anche se il cumulo delle pene inflitte con le due decisioni rientri nei limiti che consentono la reiterazione della misura, poiché la valutazione di meritevolezza per la concessione di questa compete al solo giudice della cognizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/05/2015, n. 24639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24639 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 27/05/2015
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco Maria - Consigliere - N. 1521
Dott. BONI Monica - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CENTONZE Alessandro - Consigliere - N. 41593/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AC IO N. IL 25/06/1984;
avverso l'ordinanza n. 176/2014 TRIBUNALE di ROMA, del 11/07/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BONI MONICA;
lette le conclusioni del PG Dott. GALASSO Aurelio, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 11 luglio 2014 il Tribunale di Roma, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, su istanza del locale Procuratore della Repubblica, revoca nei confronti di NA ON la sospensione condizionale della pena, concessagli con sentenza del Tribunale di Reggio Emilia in data 11/11/2010, irrevocabile il 12/5/2011, di condanna alla pena di mesi 10 di reclusione e Euro 20,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110 e 624 c.p., art. 625 c.p., n. 7, commesso in data 10/6/2010 per avere il condannato commesso nel quinquennio successivo altro delitto, così realizzando la condizione prevista dall'art. 168 c.p., comma 1, n. 1. 2.Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso l'interessato a mezzo del suo difensore, il quale ne ha chiesto l'annullamento per:
a) l'illegittimità costituzionale della norma applicata art. 168 c.p., comma 3 in relazione all'art. 674 c.p.p., comma 1 bis, per contrasto con l'art. 3 Cost. nella parte in cui dispone la revoca della sospensione anche quando la pena riportata, cumulata con quella precedentemente irrogata, non supera i limiti ex art. 163 c.p.. Secondo il ricorrente, detta disposizione si pone in contrasto con quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 95/1976, secondo la quale il beneficio in questione è concesso anche più volte "qualora la pena da irrogare, cumulata con quella irrogata ... non superi i limiti, stabiliti dall'art. 163 c.p.", sicché prevedere la revoca della sospensione solamente in virtù dell'indole e della gravità del reato, anche quando non sono superati i limiti ex art. 163 c.p., significa creare una disparità di trattamento, ex art. 3 Cost., e violare i principi già espressi dalla Corte delle Leggi con la sentenza 95/1976. b) Violazione dell'art. 168 c.p., in quanto nel caso di specie per il nuovo reato commesso nel quinquennio è stata comminata pena non superiore, nemmeno se cumulata con la precedente, al limite dei due anni;
c) Violazione dell'art. 168 c.p., comma 3, per omessa motivazione, dal momento che l'ordinanza impugnata non ha valutato l'indole e la gravita del successivo reato commesso, ma ha revocato il beneficio senza esporre il ragionamento logico giuridico che ha condotto a detta decisione.
3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, Dott. GALASSO Aurelio, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
4. Con successiva memoria il difensore del ricorrente ha replicato alla requisitoria del Procuratore Generale, rilevando che la questione di illegittimità costituzionale sollevata riguarda il disposto dell'art. 168 c.p., comma 2 e dell'art. 674 c.p.p., comma 1, che la norma di cui all'art. 168 c.p., rinvia testualmente al disposto dell'art. 164 c.p., u.c., e che la mancata concessione del beneficio con la seconda sentenza di condanna non comporta necessariamente la revoca di quello accordato con la precedente decisione in carenza delle condizioni previste per legge, compreso il mancato superamento da parte delle pene cumulate del limite di due anni di pena detentiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi manifestamente infondati.
1. È pacifico in punto di fatto che il ricorrente:
-con sentenza del Tribunale di Reggio Emilia dell'11/11/2010, irrevocabile il 12/5/2011, ha riportato condanna alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 10 di reclusione ed euro 200 di multa per il reato di cui agli artt. 110 e 624 c.p., art. 625 c.p., n. 7, commesso in data 10/6/2010;
-con sentenza del Tribunale di Roma del 22/8/2013, irrevocabile l'l/10/2013, ha ottenuto l'applicazione della pena, ex artt. 444 e 445 c.p.p., di mesi 2 e giorni 20 di reclusione e Euro 120,00 di multa per il reato di cui agli artt. 56 e 624 c.p., art. 625 c.p.p., nn. 2 e 5, commesso in data 21/8/2013.
1.1 Il ricorrente assume che le due pene cumulate, non superando il limite di due anni di pena detentiva, non consentirebbero di disporre la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la prima pronuncia di condanna. A conforto di tale prospettazione assume che, poiché l'art. 168 c.p., comma 1, fa salva l'ipotesi di cui dell'art. 164 c.p., u.c., secondo la quale la sospensione condizionale può essere concessa una seconda volta se la pena da infliggere, cumulata con quella già comminata con precedente decisione, non superi il limite di due anni, per poter disporre la revoca del beneficio in questione dovrebbero ricorrere due condizioni, ossia la commissione di altro reato nel quinquennio e l'irrogazione per questo di una sanzione che cumulata con quella già inflitta supera i due anni.
1.2 In primo luogo rileva questa Corte che la questione di illegittimità costituzionale è stata formulata dal ricorrente in riferimento alle disposizioni di cui all'art. 168 c.p., comma 3 ed all'art. 674 c.p.p., comma 1 bis, che non risultano essere state applicate nella fattispecie, dal momento che il Tribunale ha testualmente richiamato il disposto del comma 1 nr. 1 dell'art. 168 c.p., in ragione della commissione di altro delitto da parte del
NA nel quinquennio, decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna a pena sospesa.
Pertanto, come puntualmente osservato nella requisitoria del P.G., l'incidente di incostituzionalità è irrilevante perché investe disposizione di legge che non ha regolato il caso concreto.
1.3 Nè giova al ricorrente sostenere di avere contestato la conformità a Costituzione del secondo comma dell'art. 168, perché tanto non risulta dal ricorso, che menziona testualmente i due articoli sopra citati, e comunque detta norma risulta parimenti estranea alla decisione impugnata.
Infine, non può non rilevarsi la generica formulazione della questione, dal momento che non vengono illustrate le ragioni del denunciato contrasto con l'art. 3 Cost. nel difetto della specificazione della situazione in comparazione e diversamente trattata dal legislatore
2. Quanto al merito dell'impugnazione, la stessa è palesemente priva di qualsiasi fondamento. Il ricorrente insiste anche con la memoria difensiva in un'interpretazione che oblitera il dato testuale delle norme richiamate: invero, dell'art. 168 c.p., prevede la revoca "di diritto", quindi al di fuori di qualsiasi valutazione discrezionale da parte del giudice, quando il condannato realizzi la condizione risolutiva della commissione di altro fatto costituente delitto, punito con pena detentiva di qualsiasi entità, evento che appunto risolve il beneficio della sospensione della pena, condizionalmente concesso La clausola di riserva che richiama dell'art. 164 c.p., u.c., sta a significare che la revoca è disposta tranne che il giudice in sede di cognizione non ritenga di reiterare per una seconda volta il beneficio a fronte di una pena che, seppur sommata a quella precedentemente inflitta, si mantenga entro il limite dei due anni come prescritto dall'art. 163 c.p.; la lettura coordinata delle due norme ribadisce la reiterabilità della sospensione condizionale, ma se tanto non si verifica, come accaduto ne. caso in esame essa non autorizza affatto a ritenere che per procedere a revoca in sede esecutiva debbano ricorrere entrambe le condizioni del nuovo delitto nel quinquennio e del superamento dei due anni di pena detentiva.
2.1 infatti, il presupposto del mancato superamento dei limiti sanzionatori previsti dall'art. 163 c.p., opera soltanto nel caso, disciplinato dell'art. 168 c.p., comma 2, di una seconda condanna per delitto commesso anteriormente a quello per il quale sia stata già accordata la sospensione condizionale dell'esecuzione e consente al giudice in via facoltativa di disporne la revoca in considerazione "dell'indole e della gravita del reato". Tale situazione non ricorre nel caso presente, in cui la seconda condanna è stata riportata per fatto delittuoso commesso in epoca successiva al primo delitto giudicato e l'esecuzione della relativa pena non è stata sospesa. In tal senso si è già espressa questa Corte con orientamento del tutto condivisibile (Cass. Sez. 1^, n. 8465 del 27/01/2009 P M m proc. Safranovych, rv. 244398; sez. 1^, n. 12388 de. 14/12/2000, Scia.ò, rv. 218453) che il ricorrente ignora e non contraddice con argomenti valutabili.
Per le considerazioni svolte il ricorso va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore, della somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2015.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2015