Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/11/2025, n. 37144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37144 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.
Composta da
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 37144/2025 Roma, li, 13/11/2025
RA OS AN MI
- Presidente -
Sent. n. sez. 1267/2025
DO AR
EI CC
LE CO
PIERANGELO LO
- Relatore -
CC 16/09/2025 R.G.N. 18591/2025
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
SENTENZA
VI GI IR nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 10/03/2025 della Corte d'appello di Torino Udita la relazione svolta dal Consigliere Andreina Occhipinti;
Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, Luigi Giordano, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Letta la memoria di replica del difensore dell'imputato, avv. Marcello Arbasino, il quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 10 marzo 2025 la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Alessandria che aveva ritenuto VI GI IR responsabile dei reati di minaccia e lesioni personali, aggravate dall'uso di un'arma, commessi in danno di SC DI RE, condannandolo a pena di giustizia. Il Tribunale aveva valorizzato le dichiarazioni rese dalla persona offesa, riscontrate dalle dichiarazioni rese dalle testi LU PI e NA, oltre che dal referto medico acquisito, ritenendo dimostrato che l'imputato avesse minacciato ed aggredito il SC, con un bastone, mentre questi si trovava nel terreno di proprietà delle sorelle LU, intento a svolgere lavori;
aveva, altresì,
Firmato Da: RA OS AN MI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 22cd0533c5d5fc63- Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d8/2880d Firmato Da: EI CC Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 712285107f110e9
accertato la preesistenza di dissapori fra l'imputato e le suddette LU dovute a cattivi rapporti di vicinato, già sfociati in controversie civili e altri procedimenti penali.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato con atto a firma del suo difensore.
2.1. Con primo motivo denuncia vizio di motivazione ed in particolare contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di entrambi i reati di cui ai capi 1) e 2). Deduce travisamento di prova relativamente alle dichiarazioni rese dalla persona offesa, per la sottolineatura data alla loro costanza, senza considerare che la suddetta non aveva sempre fornito la medesima versione, avendo ricordato alcuni dettagli solo a seguito di contestazione da parte del pubblico ministero;
non sarebbe dato comprendere da quali elementi la Corte territoriale aveva ritenuto che la dichiarazione della persona offesa, di voler ritirare la querela, sarebbe stata indotta dal timore dell'imputato; le dichiarazioni delle sorelle LU erano de relato e contraddittorie;
sarebbero false le dichiarazioni rese dalla teste LU PI in ordine alla circostanza riferita dell'avvenuto ricovero della persona offesa per più giorni;
la Corte d'appello aveva, altresì, omesso di valutare la ricostruzione alternativa fornita dall'imputato incentrata sulla tesi di una caduta accidentale della persona offesa;
non era stata considerata la mancanza di movente.
2.2. Con secondo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine all'omesso esame del motivo d'appello sulla recidiva.
3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Il difensore dell'imputato ha insistito, con memoria depositata telematicamente, nell'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. Il primo motivo è inammissibile.
La valutazione complessivamente operata dimostra, invero, l'analitico e scrupoloso scrutinio, da parte dei giudici di merito, di tutte le evidenze probatorie acquisite e dal testo della sentenza impugnata non è dato ravvisare alcuna disarticolazione del ragionamento probatorio. Le dichiarazioni della persona offesa risultano adeguatamente vagliate attraverso un esaustivo percorso motivazionale, con il quale il ricorrente omette di confrontarsi (Sez. un. n.8825 del 27/10/2016 - dep.
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Firmato Da: RA OS AN MI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 22cd0533c5d5fc63 - Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d8/2880d Firmato Da: EI CC Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 712285107f110e9
2017, Galtelli, Rv. 268822), proponendo una lettura frammentaria delle prove e sostanzialmente richiedendo, in questa sede, una inammissibile rivalutazione dei fatti e dei dati dimostrativi (ex multis Sez. 5, n.51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) mediante deduzioni, reiterative dell'appello, integralmente versate in fatto. Sotto altro profilo deve considerarsi che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (necessità di riscontri esterni) non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che, peraltro, deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/7/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 2, n. 43278 del 24/9/2015, [...], Rv, 265104; Sez. 5, n. 1666 del 8/7/2014, dep. 2015, [...], Rv. 261730).
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1.1.Nella fattispecie in esame, alle apodittiche e aspecifiche doglianze riferite alla presunta inattendibilità della persona offesa legate, in particolare, alla circostanza che il lancio delle pietre, che ha accompagnato la minaccia dell'imputato, sarebbe stato ricordato dalla suddetta solo a seguito di contestazione del Pubblico Ministero si contrappone l'adeguata e logica analisi condotta, sul piano motivazionale, dal provvedimento della Corte territoriale che ha sottolineato, comunque, la complessiva costanza delle dichiarazioni, ritenendo, a fronte di una ricostruzione lineare e costante della complessiva vicenda, evidentemente irrilevante la circostanza suindicata. Il contesto di narrazione della vittima è stato adeguatamente vagliato anche attraverso gli elementi esterni alle sue dichiarazioni che si saldano con esse per ricostruire con certezza la vicenda: la sentenza impugnata ha richiamato, in particolare, le ulteriori testimonianze esaminate, ritenendo irrilevante, rispetto alla complessiva ricostruzione resa, la circostanza riferita dalla teste LU PI (sull'avvenuto ricovero della vittima) e, di contro, determinante il riscontro fornito dal referto medico relativo alle lesioni patite dalla vittima nel giorno della riferita aggressione. Deve, peraltro, considerarsi che la sentenza impugnata ha analizzato la sentenza di primo grado sul punto, condividendone le valutazioni e realizzando, così, l'ipotesi di cd. "doppia sentenza conforme", della cui tenuta motivazionale questa Corte ha da tempo chiarito il valore specifico di maggiore tenuta in sede di legittimità oltre che le condizioni di proponibilità di un eventuale ricorso riferito al vizio di travisamento della prova (Sez. 2, n. 5336 del 9/1/2018, [...], Rv. 272018;
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Firmato Da: RA OS AN MI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 22cd0533c5d5fc63 - Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d8/2880d Firmato Da: EI CC Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 712285107f110e9
Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, dep. 2018, [...], Rv. 272324; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [...], Rv. 269217). D'altra parte, ogni ulteriore vaglio critico circa il giudizio di attendibilità della persona offesa è precluso a questo Collegio in ossequio al principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità secondo il quale la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni, che non si ravvisano nel caso di specie (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214-01; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, [...], Rv. 239342-01).
1.2.Deve intendersi, inoltre, manifestamente infondata la doglianza legata ad una presunta violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. La regola, espressa nell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., limita la libertà di convincimento del giudice al fine di evitare che l'esito del processo sia affidato ad apprezzamenti arbitrari e, pertanto, richiede che, per pronunciare la sentenza di condanna, il giudice abbia conseguito, senza ragionevoli esitazioni, la certezza della colpevolezza dell'imputato (Sez. 1, n. 5517 30/11/2023, dep. 2024, Rv. 285801 01). Il giudicante deve effettuare detta verifica in maniera da scongiurare la sussistenza di dubbi interni, ovvero la autocontraddittorietà o la sua incapacità esplicativa, o esterni alla stessa, ovvero l'esistenza di un'ipotesi alternativa dotata di razionalità e plausibilità pratica (Sez. 1, n. 41110 del 24/10/2011, [...], Rv. 251507-01). Nella fattispecie in esame le sentenze di merito hanno individuato gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, facendo risultare la non razionalità del dubbio derivante dalla stessa ipotesi alternativa prospettata dalla difesa, in ordine ad una caduta accidentale della persona offesa ed al contestuale impegno dell'imputato in altro luogo, in quanto rimasta priva del minimo riscontro.
2.È manifestamente infondato il secondo motivo con cui la difesa deduce vizio di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di esclusione della recidiva. In sede di appello la difesa si era limitata a chiedere l'esclusione della recidiva, confermata dalla Corte territoriale nonostante la significativa riduzione del trattamento sanzionatorio inflitto in primo grado, senza formulare alcuna doglianza specifica idonea a sorreggere la richiesta e soprattutto idonea a superare la motivazione fornita sul punto dalla sentenza di primo grado che aveva sottolineato come l'imputato apparisse essere soggetto dalla personalità violenta e prevaricatrice, propenso a supportare le sue pretese ricorrendo a molestia e violenza nei confronti delle vicine e di chi presta opera in loro favore. A sostegno
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di tale decisione la sentenza di primo grado ha, altresì, evidenziato trattarsi di giudizio supportato anche dai precedenti desumibili dal certificato del casellario giudiziale che «evidenzia non solo alcuni reati poco commendevoli di natura sessuale ma fatti specifici di minaccia, violazione di domicilio, danneggiamento ed atti persecutori» desumendo da tali precedenti «una pericolosa inclinazione alla sopraffazione da parte di un pregiudicato violento che ha anche trascorso periodi di detenzione» (pagg.
5-6 della sentenza di primo grado). Tale motivazione è del tutto adeguata e le doglianze appaiono generiche dovendo ricordarsi, inoltre, che è compito del giudice verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, oltre che all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (per tutte, Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, PG Calibè ed altro, Rv. 247838-01).
4.In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.
Firmato Da: RA OS AN MI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 22cd0533c5d5fc63- Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d82880d Firmato Da: EI CC Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 712285107f110e9
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge
Così è deciso, 16/09/2025
Il Consigliere estensore EI CC
Il Presidente RA OS AN MI
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