Sentenza 4 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/04/2003, n. 5244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5244 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2003 |
Testo completo
LA CORTE SUP05 244 /03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni OLLA Presidente R.G.N. 20714/00 Cron.11682 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Rel. Consigliere Dott. Walter CELENTANO Consigliere Rep. 1442 Dott. Fabrizio FORTE Consigliere Ud.04/12/02 Dott. Aniello NAPPI Consigliere - ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: ID CO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA XX SETTEMBRE 3, presso l'avvocato BRUNO SASSANI, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
H ricorrente
contro
ID TI;
intimato avversO la sentenza n. 1920/00 del Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE, depositata il 13/06/00; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2244 udienza del 04/12/2002 dal Consigliere Dott. ugo -1- Riccardo PANEBIANCO;
11dito il P.M. in persona del Generale Dott. Aurelio GOLIA l'accoglimento del ricorso;
-2- Sostituto Procuratore che ha concluso per SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con souvenxa del 31.8.1998 il giudice di pace di Caserta dichiarava la propria incompetenza per territorio e la compotonza del giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere nel giudizio promosso da IC OR con acto di opposizione precetto per 'importo 2.037.628, nelificatogli da TI OR. Proponeva oppollo avanti al Tribunale di в S.Maria C.V. Domeni.co OR, sostenenco lä competenza del giudice di pace edilo. controparte 91 costituiva chiederdone il rigeltc ē proponendo appe_lo incidentale, leamertando che [LKI] gli erano state liquidate spese. 1 Tribunale di S.Maria C.V. con sentenza del 23.5-13.6.2000 dichiarava inammissibili l'appello principale e quello incidentale. Rilevava che la sentenza, avendo deciso unicamente sulla compctorza, poteva essero impegnala unicamente con 11 regolamento di competenza ai sensi del art. 42 C.F.C., соп la conseguenza cha anche l'appello incidentale doveva casere dichiarate nommissibile. Avverso tale sentenza propone ricorso per 3 cassazione IC OR, deducendo ĽN unico motive di censura. MOTIVI DELLA DECISIONE motivo ricorso IC Con l'unico violazione 0 faisa applicaxione For dia denuncia debli artt. 12. 46 47 113, 339 e 341 C.P.C. nonché degil art . 33 e 39 della Legge 21.11.1991 1.374. Sostiene che ☐ Tribunale ta crrato nel ritonere applicabile C'art. 42 C.P.C. e nei considerare conseguentemente 1d ser Lenza impugnabile scio con i regolamento di competenza, prevedendo espressamente l'art. 16 C.p.. chế le disposizioni degli artt. 42 e 3 C.P.C. non si applicano nei giudizi avanti ai giudice di pace lo sen erze ordine a la competenza Sono pertanto impugnabili cor. l'appello. Ta censura è fondata. -'art.. 46 C.F.C. esclude espressamente l'applicabilità del regolamento di competenza, sia OS SO necessario о facoltativo, alie sentenze dei giudico أنت pace quale SuDen rato ne_la originaria previsione relativa ai conciliatori in base alla norma di coordinamento di cui all'art. 39 della Legge 21.11.1991 n.374, istituliva appunto del giudice di pace. 4 Erroneamente pertanto il Tribunale ha ritenuto inammissibile l'appello proposto da IC incompetenzaOR avverso la sentenza di territoriale pronunciata dal giudice di pace di Caserta. Né peraltro, in presenza di una causa come quella in esame di valore superiore a lire due milioni e sottratta in quanto tale al giudizio di equità, sarebbe stato possibile proporre ostandovi ildirettamente ricorso per cassazione, combinato disposto di cui agli artt. 339 comma 3 e 113 comma 2 C.P.C.. In accoglimento del ricorso 1'impugnata sentenza deve essere pertanto cassata con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione del Tribunale di S.Maria Capua Vetere.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra sezione del Tribunale di S.Maria Capua Vetere. Roma, 4.12.2002 Il Consigli re est. Il Presidente РалевцемRicard Pallesi Mgo CORTE SUPREMA CASSAZION Prima Sa Civi IL CANCELLIERE. Depositat . Cance Andres Bianch 5 7 CANCELLIERE