Sentenza 13 luglio 2015
Massime • 1
In tema di stupefacenti, le modifiche apportate all' art. 73, comma quinto, del d.P.R. 309 del 1990, dal D.L. n. 146 del 2013, convertito nella legge 21 febbraio 2014, e dal D.L. n. 36 del 2014, convertito dalla legge 16 maggio 2014 n. 79, in quanto introduttive di un regime sanzionatorio più favorevole, integrano un fenomeno di successione nel tempo di leggi penali, sicchè, in ipotesi di sentenza di condanna irrevocabile pronunciata anteriormente all'entrata in vigore delle stesse, non può procedersi, ai sensi dell'art. 2, quarto comma, cod.pen., alla rideterminazione della pena in sede esecutiva.
Commentario • 1
- 1. Spaccio di droga: penaMariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 24 luglio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/07/2015, n. 40317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40317 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2015 |
Testo completo
403 17 / 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 13/07/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: MARIASTEFANIA DI TOMASSIDott. Presidente SENTENZA - N. 2105/2015- - Rel. Consigliere - Dott. ALDO CAVALLO REGISTRO GENERALE Dott. MARGHERITA CASSANO - Consigliere - N. 47792/2014 Dott. FILIPPO CASA - Consigliere - Dott. ALESSANDRO CENTONZE - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AG AN N. IL 23/09/1971 avverso l'ordinanza n. 75/2014 TRIBUNALE di LIVORNO, del 07/07/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Paolo Canevelli, il quale ha chiesto il rifetto dal rasse;
Udit i difensor Avv.; Bar Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza deliberata il 4 luglio 2014 il GIP del Tribunale di Livorno, ha rigettato la richiesta del difensore di TE LE di rideterminare, in : sede di esecuzione, l'entità della pena (anni 4 di reclusione ed euro 18.000,00 di : multa) inflitta al predetto con la sentenza di condanna emessa da quello stesso giudice il 27 giugno 2013 e divenuta irrevocabile il 25 settembre 2013, siccome ritenuto colpevole del delitto di detenzione illegale di sostanza stupefacente tipo eroina, ritenuta l'ipotesi del fatto di lieve entità di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990, per effetto della modifica di tale norma, trasformata da circostanza attenuante a reato autonomo, dall'art. 2 D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, novellato, con riguardo al trattamento sanzionatorio, dal D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79. Il giudice dell'esecuzione ha respinto l'istanza rilevando che, a seguito della nuova formulazione dell'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990 si è verificato un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo, disciplinato dall'art. 2 comma 4 cod. pen., sicché "non trova applicazione la legge più favorevole, in caso di formazione del giudicato".
2. Per l'annullamento di tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso, per il tramite del suo difensore, denunziando erronea applicazione della legge penale, per avere il giudice dell'esecuzione illegittimamente rigettato la richiesta di rideterminazione della pena, ove si consideri che il principio di intangibilità del giudicato deve ritenersi ridimensionato a seguito dei più recenti approdi interpretativi di questa Corte di legittimità, nella sua più autorevole composizione il riferimento è a Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014 - dep. 14/10/2014, P.M. in - proc. Gatto, Rv. 260697 - e che nel caso di specie al TE risulta inflitta una pena senz'altro eccessiva, se si considera che per la sua determinazione il giudice della cognizione aveva fatto riferimento al massimo della pena edittale all'epoca applicabile (anni 6 di reclusione), significativamente ridotto (ad anni 4 di reclusione) per effetto della nuova legge sopravvenuta, la cui mancata applicazione violerebbe il generale principio del favor rei. Considerato in diritto 1. Il ricorso proposto da LE TE è inammissibile, in quanto basata su motivi manifestamente infondati, che ripropongono argomentazioni già disattese dal giudice di merito con argomentazioni logiche e coerenti ed immuni da erronea applicazione della legge penale. 2 Al riguardo il collegio deve rilevare, in particolare, che questa Corte (Sez.1^, sentenza n. 50913 del 6 novembre 2014, dep. il 4 dicembre 2014, ric. Torcolacci, non massimata) si è già pronunciata sulla questione di diritto riproposta in questa sede dal ricorrente, escludendo, con argomentazioni da cui questo collegio, condividendole, ritiene di non doversi discostare, la possibilità di rideterminazione della pena in sede esecutiva in caso di condanna definitiva per detenzione illegale di sostanza stupefacente, in una fattispecie in cui era stata : ritenuta l'ipotesi del fatto di lieve entità di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990. Ed invero come precisato nella citata decisione, «Giova prendere le mosse dall'art 2, co. 1, lett. a) del d.l. n. 146 del 2013, con il quale, come è noto, è stato novellato il quinto comma dell'art 73 del T.U. in materia di stupefacenti. La novella ha, in particolare, introdotto una nuova incriminazione ancorché tipizzata, in concreto, secondo i medesimi moduli della previgente, e sostituita, circostanza attenuante speciale del "fatto di lieve entità". L'effetto giuridico immediato di siffatta nuova modulazione normativa è che il quinto comma dell'art, 73 dpr 309/1990, in quanto, appunto, ipotesi autonoma di reato, a differenza del precedente regime, sfugge al bilanciamento di circostanze di cui all'art, 69 cod. pen., co 4. Nei suoi caratteri costitutivi, peraltro, la nuova ipotesi delittuosa replica quelli precedenti in ordine alla nozione di "fatto di lieve entità"». In particolare alla richiesta di rideterminazione della pena formulata dal ricorrente va data risposta negativa per le ragioni logiche e giuridiche adeguatamente illustrate dal giudice territoriale e ribadite dal P.G. in sede, nella requisitoria in atti, ragioni alle quali la Corte non può che aderire. Ai sensi dell'art. 2 cod. pen., co, 4, nel contesto della successione nel tempo di leggi penali, se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reato, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile, Come già precisato nel citato arresto, «Nel caso dedotto in giudizio la difesa ricorrente chiede l'applicazione di una normativa che assume contenere disposizioni più favorevoli di quella precedentemente in vigore, ma tale domanda non può trovare ingresso giacché la regola invocata cede a fronte della immutabilità del giudicato sul quale l'istante intende interagire». Nello stesso senso of è d'altro canto, explicitamente espressa S.U. n. 42858 del 2014, hatto , RV.260695- 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e non ricorrendo ipotesi di esonero al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, congruamente determinabile in euro 1000,00. che 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna al versamento spese processuali e della somma di euro 1000,00 Così deciso in Roma, il 13 luglio 2015. Il consigliere estensore DEPOSITATA IN CANCELLERIA -7 OTT 2015 IL CANCELLIERE Satania FAIELLA il ricorrente al pagamento delle alla Cassa delle ammende. Il presidente Conver