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Sentenza 16 marzo 2023
Sentenza 16 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/03/2023, n. 11231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11231 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: BE NO EN nato a [...] il [...] BE PA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NA SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NICOLA LETTIERI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. si riporta alla requisitoria depositata in atti e conclude per l'inammissibilità dei ricorsi, udito il ore Penale Sent. Sez. 5 Num. 11231 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: SESSA NA Data Udienza: 13/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 29.6.2021 la Corte di Appello di Reggio Calabria ha confermato la pronuncia emessa nei confronti di VI NO NZ e di VI TR dichiarati colpevoli, in sede di giudizio abbreviato, dei reati loro rispettivamente ascritti (entrambi di quello di furto, in abitazione, aggravato e di furto aggravato e il solo VI NO NZ anche di quello di falsa denuncia di cui all'art. 367 cod. pen.). 2.Ricorrono per cassazione gli imputati, tramite i propri difensori di fiducia 3.11 ricorso nell'interesse di VI NO NZ deduce due motivi. 2.1. Col primo motivo deduce la nullità della sentenza impugnata per inosservanza della legge penale nonché per vizio argomentativo nella parte in cui è stato statuito il concorso morale dell'imputato nel delitto di cui all'articolo 367, di cui al capo C dell'imputazione, fondato genericamente sulla ritenuta oggettiva falsità della ricostruzione dei fatti compiuta da NC VI - nei cui confronti si è proceduto separatamente - nella denuncia di furto della propria automobile, corroborata, secondo i giudici, dalla circostanza per cui in occasione di una successiva integrazione di denuncia VI avrebbe accompagnato la figlia alla stazione dei carabinieri;
ad un'attenta lettura della sentenza appare evidente, a parere della difesa, come la condanna sia conseguita ad una mera presunzione di colpevolezza sulla base di un ragionamento logicamente fallace;
prescindendo dalla valutazione circa la commissione o meno di una volontaria simulazione di reato da parte di VI NC non si poteva in ogni cosa affermare col carattere di certezza probatoria, richiesto ai fini della pronuncia di condanna, che l'odierno imputato avesse certamente concorso moralmente nella commissione del suddetto reato non potendosi neppure trarsi la relativa conclusione, come invece avvenuto in sentenza, dalla mera circostanza astratta che egli avrebbe potuto ottenere dei benefici da una falsa denuncia. 2.2. Col secondo motivo deduce la nullità della sentenza impugnata per inosservanza della legge penale nonché per vizio argomentativo nella parte in cui è stato applicato l'aumento di pena per la continuazione tra i reati ai sensi del comma quarto dell'articolo 81 cod. pen. Riconosciute le circostanze attenuanti generiche con carattere di equivalenza sulle residue aggravanti, è stata stabilita una pena base per il delitto più grave di cui al capo A di quattro anni di reclusione ed euro 1000 di multa, aumentata ex articolo 81, comma 4, per i delitti di cui ai capi B e C ad anni sei di reclusione ed euro 1800 di multa (anni uno e mesi sei ed euro 600 per il capo B, messi 6 ed C 200 per il capo C ) ridotta infine di 1/3 per il rito prescelto alla pena finale di anni 4 ed euro 1200. 2 Secondo quanto statuito da questa Corte di Cassazione, tuttavia il limite minimo di 1/3 per l'aumento previsto dall'articolo 81 quarto comma nei confronti dei soggetti per i quali sia stata ritenuta sussistente la contestata recidiva reiterata non opera se il giudice abbia ritenuto la stessa equivalente alle circostanze attenuanti sicché nel caso di specie tale aumento andava necessariamente escluso. A titolo di completezza, nel caso in cui si dovesse ciononostante ritenere applicabile l'aumento ex articolo 81, si fa ulteriormente rilevare che anche il relativo calcolo appare errato;
ed invero, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte tale limite minimo di aumento della pena va riferito all'aumento complessivo per la continuazione e non alla misura di ciascun aumento successivo al primo, a prescindere dal numero dei reati satelliti contestati laddove nel caso di specie i giudici hanno operato due distinti aumenti per ciascuno dei reati posti in continuazione. Si lamenta altresì che non sia stata fornita neppure alcuna motivazione sulle ragioni poste alla base di tale eccessivo aumento;
in maniera del tutto irragionevole e sproporzionata è stato in definitiva disposto un aumento per la continuazione di ben due anni di reclusione senza neppure fornire alcuna motivazione al riguardo;
i giudici della Corte di appello a loro volta si sono limitati a confermare la pena applicata dal primo giudice con una motivazione palesemente contraddittoria sia con riferimento all'esclusione del richiesto giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle residue aggravanti, sia con riferimento alle censure in punto di recidiva contenute nell'atto di gravame. 4. Il ricorso nell'interesse di LA TR con l'unico motivo proposto lamenta la violazione dell'articolo 133 cod. pen. per non avere la Corte di appello fatto buon governo dei dettami di cui alla disposizione citata in relazione alla commisurazione della pena, non avendo tenuto in debito conto la tipologia di reato e le capacità delinquenziale dell'imputato né tutte quelle altre circostanze cui fa espresso riferimento l'articolo 133; né ha minimamente fornito contezza delle ragioni per le quali si sia ritenuto di discostarsi in misura così rilevante dai minimi edittali, e ciò, nonostante la giovane età del ricorrente e la riconosciuta particolare tenuità delle condotte delittuose contestate. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono entrambi inammissibili. 1. Il ricorso nell'interesse di VI NO NZ. 1.1. Il primo motivo è palesemente aspecifico, limitandosi a lamentare genericamente che la Corte di appello avrebbe affermato la responsabilità penale dell'imputato in relazione al reato di cui all'art. 367 c.p. sulla base della emergenza di elementi insufficienti e di scarsa 3 pregnanza, laddove la pronuncia impugnata, premessa la certezza in ordine sia alla riconducibilità del furto al ricorrente che alla falsità della denuncia del furto dell'autovettura di proprietà di sua figlia, rinvenuta dagli operanti nei pressi dell'abitazione visitata dai ladri, fonda la conferma del concorso del ricorrente nel reato di falsa denuncia sporta dalla predetta su plurime circostanze, tra le quali anche quella di tipo logico secondo cui sarebbe stato suo precipuo interesse avvalorare con una denuncia falsa lo spossessamento dell'autovettura utilizzata per il compimento del furto in abitazione;
tale elemento, già di per sé pregnante, non essendo emerso di contro un concomitante motivo per cui la VI avrebbe dovuto sporgere una falsa denuncia di furto della propria autovettura, risulta poi confortato dal fatto che era stato proprio l'imputato ad accompagnare la denunciate dai carabinieri per un'integrazione della denuncia avente ad oggetto precisazioni che potevano contribuire a scagionare il padre. Il motivo si presenta dunque meramente ripetitivo delle argomentazioni sviluppate nei giudizio di merito, nonché meramente assertivo, oltre che volto a sollecitare una nuova valutazione del fatto, proponendo una diversa lettura degli elementi probatori acquisiti, pretendendo in definitiva accertamenti non consentiti in sede di legittimità. 1.2.Quanto al secondo motivo va subito precisato che in tema di reato continuato, il limite di aumento di pena non inferiore ad un terzo di quella stabilita per il reato più grave, previsto dall'art. 81, comma quarto, cod. pen. nei confronti dei soggetti ai quali è stata applicata la recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., opera anche quando il giudice consideri la recidiva stessa equivalente alle riconosciute attenuanti (Sez. U, Sentenza n. 31669 del 23/06/2016, Rv. 267044 - 01) e che in tema di continuazione tra reati commessi da soggetti cui sia stata applicata la recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., l'aumento non inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave, previsto dall'art. 81, comma quarto, cod. pen. e applicato nella misura minima di un terzo, va riferito all'aumento complessivo per la continuazione e non alla misura di ciascun aumento successivo al primo (Sez. 4, n. 12150 del 24/03/2021, Rv. 280778 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 31798 del 04/07/2018, Rv. 273518 - 01). Si osserva che quindi giustamente i giudici di primo e secondo grado hanno ritenuto corretto determinare la pena inflitta a VI NO NZ partendo dalla pena base per il più grave reato di furto in abitazione di anni quattro di reclusione e di euro 1000 di multa, determinando l'aumento per la continuazione coi reati di cui ai capi B e C nella misura complessiva di anni due - anni uno e mesi 6 ed euro 600 per quello del capo b e mesi sei ed euro 200 per quello del capo C - inferiore in realtà al terzo previsto dall'art. 81 comma 4 applicabile nel caso di specie (dal momento che un terzo di anni 4 è pari a anni 2 e mesi 8) , laddove la ripartizione operata rispetto a ciascun reato non si è risolta affatto, a differenza di quanto assume il ricorso, in una duplicazione dell'aumento di un terzo per ciascun reato satellite, ma è stata esplicata al solo evidente fine di darsi conto dell'aumento operato per 4 ciascun reato satellite, senza che ciò si sia risolto in un aumento pari ad un terzo per ciascuno di essi, e ciò balza evidente se si considera che io stesso aumento complessivo non è in realtà neppure pari ad un terzo ma inferiore. Quanto alla mancanza di motivazione riguardo all'entità dell'aumento per la continuazione, di là del fatto che trattasi di doglianza inedita, appare evidente che trattandosi di aumento minimo imposto dalla legge, non necessiti alcuna specifica motivazione al riguardo. L'ultimo profilo di doglianza, che si limita a lamentare genericamente la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata in punto di conferma della pena sia con riferimento all'esclusione del richiesto giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle residue aggravanti, sia con riferimento alle censure in punto di recidiva contenute nell'atto di gravame, è generico non essendosi neppure indicati i motivi che militerebbero per la denunciata contraddittorietà; in ogni caso esso è anche manifestamente infondato avendo la Corte di appello indicato in maniera specifica le ragioni poste a base del diniego del giudizio di prevalenza e della affermata ricorrenza della recidiva nel caso di specie (cfr. pag. 26 della sentenza impugnata ove si era tra l'altro già spiegato che non sussisteva alcuna contraddittorietà nella valutazione operata al riguardo dal primo giudice che aveva ritenuto di concedere le attenuanti generiche al fine di graduare la pena all'effettivo disvalore dei fatti, valutazione questa che non vale certamente a rendere contraddittorio, ma semmai più benevolo, il giudizio espresso) . 2.11 ricorso proposto nell'interesse di VI TR. L'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di VI TR è affetto da palese genericità intrinseca ed estrinseca, adducendo esso solo generiche doglianze sulla conferma del trattamento sanzionatorio intervenuta in appello con motivazione ampia che ha interessato tutti gli aspetti dei quali è stato già in quella sede investito il giudicante (sia sul versante quindi delle ragioni che militano per la conferma del giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza, sia su quello della adeguatezza e proporzionalità della pena valutata in relazione alla personalità dell'imputato e alla entità e modalità delle condotte). Va osservato che, in tema di concessione di attenuanti e di dosimetria della pena, le statuizioni relative sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico, e non anche qualora risulti - come nel caso di specie - sufficientemente motivata, attraverso apprezzamenti di fatto immuni da vizi logici e giuridici. Né va infine dimenticato che in considerazione del tempus commissi delicti la pena base per il delitto di cui all'art. 624 bis c.p. individuata in anni 4 di reclusione corrisponde a quella minima edittale. 5 3. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/1/2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere NA SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NICOLA LETTIERI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. si riporta alla requisitoria depositata in atti e conclude per l'inammissibilità dei ricorsi, udito il ore Penale Sent. Sez. 5 Num. 11231 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: SESSA NA Data Udienza: 13/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 29.6.2021 la Corte di Appello di Reggio Calabria ha confermato la pronuncia emessa nei confronti di VI NO NZ e di VI TR dichiarati colpevoli, in sede di giudizio abbreviato, dei reati loro rispettivamente ascritti (entrambi di quello di furto, in abitazione, aggravato e di furto aggravato e il solo VI NO NZ anche di quello di falsa denuncia di cui all'art. 367 cod. pen.). 2.Ricorrono per cassazione gli imputati, tramite i propri difensori di fiducia 3.11 ricorso nell'interesse di VI NO NZ deduce due motivi. 2.1. Col primo motivo deduce la nullità della sentenza impugnata per inosservanza della legge penale nonché per vizio argomentativo nella parte in cui è stato statuito il concorso morale dell'imputato nel delitto di cui all'articolo 367, di cui al capo C dell'imputazione, fondato genericamente sulla ritenuta oggettiva falsità della ricostruzione dei fatti compiuta da NC VI - nei cui confronti si è proceduto separatamente - nella denuncia di furto della propria automobile, corroborata, secondo i giudici, dalla circostanza per cui in occasione di una successiva integrazione di denuncia VI avrebbe accompagnato la figlia alla stazione dei carabinieri;
ad un'attenta lettura della sentenza appare evidente, a parere della difesa, come la condanna sia conseguita ad una mera presunzione di colpevolezza sulla base di un ragionamento logicamente fallace;
prescindendo dalla valutazione circa la commissione o meno di una volontaria simulazione di reato da parte di VI NC non si poteva in ogni cosa affermare col carattere di certezza probatoria, richiesto ai fini della pronuncia di condanna, che l'odierno imputato avesse certamente concorso moralmente nella commissione del suddetto reato non potendosi neppure trarsi la relativa conclusione, come invece avvenuto in sentenza, dalla mera circostanza astratta che egli avrebbe potuto ottenere dei benefici da una falsa denuncia. 2.2. Col secondo motivo deduce la nullità della sentenza impugnata per inosservanza della legge penale nonché per vizio argomentativo nella parte in cui è stato applicato l'aumento di pena per la continuazione tra i reati ai sensi del comma quarto dell'articolo 81 cod. pen. Riconosciute le circostanze attenuanti generiche con carattere di equivalenza sulle residue aggravanti, è stata stabilita una pena base per il delitto più grave di cui al capo A di quattro anni di reclusione ed euro 1000 di multa, aumentata ex articolo 81, comma 4, per i delitti di cui ai capi B e C ad anni sei di reclusione ed euro 1800 di multa (anni uno e mesi sei ed euro 600 per il capo B, messi 6 ed C 200 per il capo C ) ridotta infine di 1/3 per il rito prescelto alla pena finale di anni 4 ed euro 1200. 2 Secondo quanto statuito da questa Corte di Cassazione, tuttavia il limite minimo di 1/3 per l'aumento previsto dall'articolo 81 quarto comma nei confronti dei soggetti per i quali sia stata ritenuta sussistente la contestata recidiva reiterata non opera se il giudice abbia ritenuto la stessa equivalente alle circostanze attenuanti sicché nel caso di specie tale aumento andava necessariamente escluso. A titolo di completezza, nel caso in cui si dovesse ciononostante ritenere applicabile l'aumento ex articolo 81, si fa ulteriormente rilevare che anche il relativo calcolo appare errato;
ed invero, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte tale limite minimo di aumento della pena va riferito all'aumento complessivo per la continuazione e non alla misura di ciascun aumento successivo al primo, a prescindere dal numero dei reati satelliti contestati laddove nel caso di specie i giudici hanno operato due distinti aumenti per ciascuno dei reati posti in continuazione. Si lamenta altresì che non sia stata fornita neppure alcuna motivazione sulle ragioni poste alla base di tale eccessivo aumento;
in maniera del tutto irragionevole e sproporzionata è stato in definitiva disposto un aumento per la continuazione di ben due anni di reclusione senza neppure fornire alcuna motivazione al riguardo;
i giudici della Corte di appello a loro volta si sono limitati a confermare la pena applicata dal primo giudice con una motivazione palesemente contraddittoria sia con riferimento all'esclusione del richiesto giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle residue aggravanti, sia con riferimento alle censure in punto di recidiva contenute nell'atto di gravame. 4. Il ricorso nell'interesse di LA TR con l'unico motivo proposto lamenta la violazione dell'articolo 133 cod. pen. per non avere la Corte di appello fatto buon governo dei dettami di cui alla disposizione citata in relazione alla commisurazione della pena, non avendo tenuto in debito conto la tipologia di reato e le capacità delinquenziale dell'imputato né tutte quelle altre circostanze cui fa espresso riferimento l'articolo 133; né ha minimamente fornito contezza delle ragioni per le quali si sia ritenuto di discostarsi in misura così rilevante dai minimi edittali, e ciò, nonostante la giovane età del ricorrente e la riconosciuta particolare tenuità delle condotte delittuose contestate. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono entrambi inammissibili. 1. Il ricorso nell'interesse di VI NO NZ. 1.1. Il primo motivo è palesemente aspecifico, limitandosi a lamentare genericamente che la Corte di appello avrebbe affermato la responsabilità penale dell'imputato in relazione al reato di cui all'art. 367 c.p. sulla base della emergenza di elementi insufficienti e di scarsa 3 pregnanza, laddove la pronuncia impugnata, premessa la certezza in ordine sia alla riconducibilità del furto al ricorrente che alla falsità della denuncia del furto dell'autovettura di proprietà di sua figlia, rinvenuta dagli operanti nei pressi dell'abitazione visitata dai ladri, fonda la conferma del concorso del ricorrente nel reato di falsa denuncia sporta dalla predetta su plurime circostanze, tra le quali anche quella di tipo logico secondo cui sarebbe stato suo precipuo interesse avvalorare con una denuncia falsa lo spossessamento dell'autovettura utilizzata per il compimento del furto in abitazione;
tale elemento, già di per sé pregnante, non essendo emerso di contro un concomitante motivo per cui la VI avrebbe dovuto sporgere una falsa denuncia di furto della propria autovettura, risulta poi confortato dal fatto che era stato proprio l'imputato ad accompagnare la denunciate dai carabinieri per un'integrazione della denuncia avente ad oggetto precisazioni che potevano contribuire a scagionare il padre. Il motivo si presenta dunque meramente ripetitivo delle argomentazioni sviluppate nei giudizio di merito, nonché meramente assertivo, oltre che volto a sollecitare una nuova valutazione del fatto, proponendo una diversa lettura degli elementi probatori acquisiti, pretendendo in definitiva accertamenti non consentiti in sede di legittimità. 1.2.Quanto al secondo motivo va subito precisato che in tema di reato continuato, il limite di aumento di pena non inferiore ad un terzo di quella stabilita per il reato più grave, previsto dall'art. 81, comma quarto, cod. pen. nei confronti dei soggetti ai quali è stata applicata la recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., opera anche quando il giudice consideri la recidiva stessa equivalente alle riconosciute attenuanti (Sez. U, Sentenza n. 31669 del 23/06/2016, Rv. 267044 - 01) e che in tema di continuazione tra reati commessi da soggetti cui sia stata applicata la recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., l'aumento non inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave, previsto dall'art. 81, comma quarto, cod. pen. e applicato nella misura minima di un terzo, va riferito all'aumento complessivo per la continuazione e non alla misura di ciascun aumento successivo al primo (Sez. 4, n. 12150 del 24/03/2021, Rv. 280778 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 31798 del 04/07/2018, Rv. 273518 - 01). Si osserva che quindi giustamente i giudici di primo e secondo grado hanno ritenuto corretto determinare la pena inflitta a VI NO NZ partendo dalla pena base per il più grave reato di furto in abitazione di anni quattro di reclusione e di euro 1000 di multa, determinando l'aumento per la continuazione coi reati di cui ai capi B e C nella misura complessiva di anni due - anni uno e mesi 6 ed euro 600 per quello del capo b e mesi sei ed euro 200 per quello del capo C - inferiore in realtà al terzo previsto dall'art. 81 comma 4 applicabile nel caso di specie (dal momento che un terzo di anni 4 è pari a anni 2 e mesi 8) , laddove la ripartizione operata rispetto a ciascun reato non si è risolta affatto, a differenza di quanto assume il ricorso, in una duplicazione dell'aumento di un terzo per ciascun reato satellite, ma è stata esplicata al solo evidente fine di darsi conto dell'aumento operato per 4 ciascun reato satellite, senza che ciò si sia risolto in un aumento pari ad un terzo per ciascuno di essi, e ciò balza evidente se si considera che io stesso aumento complessivo non è in realtà neppure pari ad un terzo ma inferiore. Quanto alla mancanza di motivazione riguardo all'entità dell'aumento per la continuazione, di là del fatto che trattasi di doglianza inedita, appare evidente che trattandosi di aumento minimo imposto dalla legge, non necessiti alcuna specifica motivazione al riguardo. L'ultimo profilo di doglianza, che si limita a lamentare genericamente la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata in punto di conferma della pena sia con riferimento all'esclusione del richiesto giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle residue aggravanti, sia con riferimento alle censure in punto di recidiva contenute nell'atto di gravame, è generico non essendosi neppure indicati i motivi che militerebbero per la denunciata contraddittorietà; in ogni caso esso è anche manifestamente infondato avendo la Corte di appello indicato in maniera specifica le ragioni poste a base del diniego del giudizio di prevalenza e della affermata ricorrenza della recidiva nel caso di specie (cfr. pag. 26 della sentenza impugnata ove si era tra l'altro già spiegato che non sussisteva alcuna contraddittorietà nella valutazione operata al riguardo dal primo giudice che aveva ritenuto di concedere le attenuanti generiche al fine di graduare la pena all'effettivo disvalore dei fatti, valutazione questa che non vale certamente a rendere contraddittorio, ma semmai più benevolo, il giudizio espresso) . 2.11 ricorso proposto nell'interesse di VI TR. L'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di VI TR è affetto da palese genericità intrinseca ed estrinseca, adducendo esso solo generiche doglianze sulla conferma del trattamento sanzionatorio intervenuta in appello con motivazione ampia che ha interessato tutti gli aspetti dei quali è stato già in quella sede investito il giudicante (sia sul versante quindi delle ragioni che militano per la conferma del giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza, sia su quello della adeguatezza e proporzionalità della pena valutata in relazione alla personalità dell'imputato e alla entità e modalità delle condotte). Va osservato che, in tema di concessione di attenuanti e di dosimetria della pena, le statuizioni relative sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico, e non anche qualora risulti - come nel caso di specie - sufficientemente motivata, attraverso apprezzamenti di fatto immuni da vizi logici e giuridici. Né va infine dimenticato che in considerazione del tempus commissi delicti la pena base per il delitto di cui all'art. 624 bis c.p. individuata in anni 4 di reclusione corrisponde a quella minima edittale. 5 3. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/1/2022.