Sentenza 18 luglio 2002
Massime • 1
In presenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il diritto del coniuge divorziato ad una quota del trattamento di reversibilità (art. 9, comma terzo, dell'art. 9, legge n. 898 del 1970 nel testo novellato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987) dell'ex coniuge deceduto, costituisce non soltanto un diritto avente natura e funzione di prosecuzione del precedente assegno di divorzio, ma un autonomo diritto (avente natura previdenziale al pari di quel diritto che si configura invece - ai sensi del secondo comma dell'art. 9 cit. - allorché manchi un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità) al trattamento di reversibilità, che l'ordinamento gli attribuisce, condizionandolo alla mancanza di passaggio a nuove nozze da parte dello stesso ed alla titolarità dell'assegno di cui all'art. 5 della citata legge n. 898 del 1970, e cioè dell'assegno la cui somministrazione fosse stata disposta, con la sentenza di divorzio, sul presupposto della mancanza di mezzi di mantenimento adeguati o della impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Pertanto, in tale ipotesi, la pensione di reversibilità ha uno dei suoi necessari elementi genetici nella titolarità attuale dell'assegno di divorzio (come riconosciuto anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 419 del 1999), con la conseguenza che il relativo diritto compete solo nei casi in cui, in sede di regolamentazione dei rapporti economici al momento del divorzio, le parti non abbiano convenuto la corresponsione di un capitale "una tantum". Così interpretata, la previsione normativa di cui agli art. 9, terzo comma, e 5, sesto comma, della legge n. 898 del 1970 manifestamente non si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/07/2002, n. 10458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10458 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
1. Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Presidente -
2. Dott. ATTILIO CELENTANO - Consigliere -
3. Dott. GUGLIELMO SIMONESCHI - Consigliere -
4. Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
5. Dott. GRAZIA CATALDI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da IT ME, elettivamente domiciliata in Roma in via Confalonieri 5 presso lo studio dell'avvocato Luigi Manzi, che, unitamente all'avvocato Cesare Glendi, la rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;
contro
CI RL, elettivamente domiciliato in Roma in via Mercalli 6 presso lo studio dell'avvocato Alessandro Maria Levanti, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;
nonché contro l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Industriali, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma in via Orazio 31 presso lo studio dell'avvocato Costantino Tonelli Conti che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al controricorso;
e contro l'Ente Nazionale di Assistenza per i Farmacisti,
- intimato -
per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Genova del 21 gennaio 1999, depositata il 30 giugno 1999, numero 21, r.g. 131/98;
Udita la relazione svolta nell'udienza del 22 maggio 2002 dal consigliere Dott. Guglielmo Simoneschi;
Uditi gli avvocati Coglitore, delegato dall'avvocato Manzi, Levanti e Tonelli Conti;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. Maurizio Velardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo:
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Genova ha rigettato l'impugnazione proposta da IT ME avverso quella del locale tribunale con la quale era stata respinta la domanda di riconoscimento del proprio diritto, quale moglie divorziata di BA GE, all'ottenimento di una quota della pensione di reversibilità spettante a CI RL, vedova dello stesso BA. Il giudice di secondo grado ha rilevato che, avendo la IT richiesto e ottenuto di percepire l'assegno divorzile in unica soluzione ai sensi del comma 8 dell'articolo 5 della legge numero 891 del 1970, non sussisteva il requisito della titolarità in atto dell'assegno di divorzio voluto dal combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'articolo 9 della stessa legge.
La IT chiede la cassazione della decisione con ricorso sostenuto da tre motivi e illustrato con memoria. La CI resiste con controricorso, anche esso illustrato con memoria. L'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Industriali si è costituito con controricorso. L'ente previdenziale per i farmacisti non si è invece costituito.
Motivi della decisione:
Con il primo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 9, comma 3, della legge numero 898 del 1970, e 132, numero 4, del codice di procedura civile, nonché omessa o insufficiente motivazione - la ricorrente deduce che erroneamente il giudice di merito ha escluso il proprio diritto alla percezione di una quota della pensione di reversibilità a seguito della morte dell'ex coniuge a ragione dell'avere lei conseguito in unica soluzione l'assegno divorzile. E invero, la circostanza che l'assegno sia stato corrisposto non in via periodica ma una tantum non fa venire meno la titolarità dell'assegno stesso incidendo esclusivamente sulle modalità della sua erogazione e non modificandone la natura di assegno di mantenimento. Con il secondo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 9 e 5, comma 6, della legge numero 898 del 1970 e vizi della motivazione - la ricorrente sostiene che la Corte di appello, nel fare leva sul disposto del comma 8 del citato articolo 5 secondo il quale se la corresponsione dell'assegno avviene in unica soluzione è inibita una qualsiasi successiva domanda di contenuto economico, ha mostrato di confondere la disciplina relativa alla attribuzione dell'assegno di mantenimento con quella sul diritto alla pensione di reversibilità, ignorando i principi affermati dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza numero 199 del 1998, sorgendo quest'ultimo in via autonoma e automatica nel momento della morte del pensionato in forza di una aspettativa maturata nel corso della vita matrimoniale, non costituendo il relativo trattamento una prosecuzione dell'assegno di mantenimento e trattandosi di un autonomo diritto di natura squisitamente previdenziale collegato automaticamente alla fattispecie legale, che va fatto valere nei confronti nella ipotesi di coniuge superstite, non nei confronti di questo ma dell'ente previdenziale. Del resto, è evidente che la previsione circa la inammissibilità di proposizione di successive domande di contenuto economico riguarda esclusivamente i rapporti tra i coniugi divorziati e non quelli con terzi.
Con il terzo motivo. la ricorrente espone che la Corte di appello ha totalmente omesso di pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale, che si ripropone a questa corte, delle disposizioni di cui ai commi 3 dell'articolo 9 e 6 dell'articolo 5 della legge numero 898 del 1970 - qualora interpretati difformemente alla tesi propugnata, per contrasto con l'articolo 3 della Costituzione. Le censure - delle quali appare opportuno un esame congiunto a ragione della loro connessione - sono infondate.
Ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 della legge 1^ dicembre 1970 numero 898, il coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che non sia passato a nuove nozze, può vantare il diritto, in caso di morte dell'ex coniuge, alla attribuzione della pensione di reversibilità o di una quota di questa, secondo quanto dettato dal successivo comma 3 per la ipotesi che esista un coniuge superstite avente i requisiti per goderne e con il quale debba concorrere, subordinatamente alla presenza della condizione - espressamente posta dalla norma - che sia "titolare" dell'assegno di cui all'articolo 5 della stessa legge, e cioè dell'assegno la cui somministrazione fosse stata disposta, con la sentenza che pronunciò il divorzio, ricorrendo il presupposto della mancanza di mezzi (di mantenimento) adeguati o della impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Chiamato a dirimere dubbi di legittimità costituzionale della disposizione normativa, il giudice delle leggi ha rilevato (sentenza numero 777 del 1988) che il nuovo testo dell'articolo 9 (come modificato dalla legge numero 74 del 1987) ha trasformato l'assegno di mantenimento all'ex coniuge superstite in un vero e proprio diritto alla pensione di reversibilità, dilatando l'ultrattività, sul piano dei rapporti patrimoniali, del matrimonio sciolto per divorzio. Ciò comporta che la relativa attribuzione, se non è più subordinata alla condizione di uno stato di bisogno effettivo, è però assoggettata alla condizione della pregressa fruizione indiretta, mediante l'assegno di divorzio, della pensione di cui l'ex coniuge defunto era titolare, venendo quindi a configurarsi il trattamento di reversibilità come la prosecuzione della funzione di sostentamento del superstite in precedenza adempiuta dalla pensione goduta dal dante causa. Questi principi sono stati successivamente riaffermati (sentenza numero 87 del 1995), venendo osservato che il diritto in questione non rappresenta la continuazione del diritto all'assegno di divorzio (nello stesso senso, Sez. un., 12 gennaio 1998, n. 159), ma è un diritto nuovo di natura previdenziale collegato a una fattispecie legale i cui elementi sono la titolarità di pensione diretta da parte del coniuge defunto in virtù di un rapporto anteriore alla sentenza di divorzio e la titolarità da parte del coniuge superstite di assegno divorzile disposto dal giudice. Infine, e proprio con riferimento alla ipotesi prevista dal comma 3 dell'articolo 9, sempre la Corte costituzionale (sentenza numero 419 del 1999) - dopo avere ribadito che il legislatore, nel disciplinare i rapporti patrimoniali tra coniugi in caso di scioglimento o cessazione degli effetti del matrimonio, ha inteso assicurare all'ex coniuge, al quale sia stato attribuito l'assegno di divorzio, la continuità del sostegno economico, correlato al permanere di un effetto della solidarietà familiare, mediante la reversibilità della pensione o di una sua quota qualora esista un coniuge superstite avente anche esso diritto alla reversibilità - ha precisato che, in questo caso, la pensione di reversibilità, oltre che consentire all'ex coniuge la prosecuzione del sostentamento prima assicurato dal reddito del coniuge deceduto, riconosce allo stesso un diritto che "non è inerente alla semplice qualità di ex coniuge, ma che ha uno dei suoi necessari elementi genetici nella titolarità attuale dell'assegno, la cui attribuzione ha trovato fondamento nell'esigenza di assicurare allo stesso ex coniuge mezzi adeguati (articolo 5, comma 6 della legge numero 898 del 1970)", conseguendo da una tale affermazione che il relativo diritto compete soltanto nel caso in cui, in sede di regolamentazione dei rapporti economici al momento del divorzio, le parti abbiano convenuto di non regolarli mediante corresponsione di un capitale una tantum (Cass., 14 giugno 2000, n. 8113). E la ratio di una tale conclusione appare evidente, sol che si consideri che, nel momento in cui il tribunale - nel pronunciare la sentenza di divorzio, ritenga l'equa" la corresponsione, in una unica soluzione, della somma concordemente proposta, in luogo dell'assegno periodico, a titolo di trasferimento patrimoniale al "più debole" che ne abbia diritto, del suo equivalente "capitalizzato" - emette un giudizio di definitiva composizione della questione, atteso l'accertato presupposto che la soluzione prescelta sia idonea ad assicurare, anche per il futuro, la provvista, in favore del beneficiario del trasferimento del capitale, dei mezzi adeguati al suo sostentamento. In questo senso, del resto, milita il disposto dell'articolo 9 bis della legge, a termini del quale l'assegno periodico a carico dell'eredità "non spetta se gli obblighi patrimoniali previsti dall'articolo 5 sono stati soddisfatti in unica soluzione".
Evidentemente, così interpretata, la previsione normativa resta esente dai dubbi di incostituzionalità che sono stati prospettati, in maniera, peraltro, assolutamente immotivata. del ricorso si impone quindi il rigetto. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti costituite le spese del giudizio, mentre nessuna pronuncia deve adottarsi sul punto con riferimento all'Ente Nazionale di Assistenza per i Farmacisti per non avere lo stesso svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, compensa le spese del giudizio tra le parti costituite.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2002