Sentenza 5 aprile 2017
Massime • 1
In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'art. 75 d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 estende gli effetti dell'ammissione al beneficio a tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse, ma non consente di reiterare l'istanza in seno al sub-procedimento introdotto dall'opposizione al diniego della domanda proposta nel processo principale.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/04/2017, n. 29069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29069 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2017 |
Testo completo
29 06 9- 1 7 Menikeno REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 57Sez. 576/17 Luisa Bianchi -- Presidente - Pasquale Gianniti CC 05/04/2017- - Relatore - Gabriella Cappello R.G.N. 50313/2016 Antonio Leonardo Tanga Daniele Cenci ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AT AL, nato il [...] nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze avverso il decreto n. 1311/2016 del 09/09/2016 del Tribunale di Sorveglianza di Sassari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Pasquale Gianniti;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso con le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p. RITENUTO IN FATTO 1.Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Sassari, con l'ordinanza impugnata ha dichiarato non doversi procedere in relazione all'opposizione proposta da AT AL avverso il decreto 28/06/2016 con il quale quello stesso Tribunale aveva respinto la sua istanza di ammissione al gratuito patrocinio. La declaratoria di non doversi procedere veniva motivata sul rilievo della mancanza di previsione di rimedi legislativi ad hoc avverso l'opposizione, riproposta al giudice procedente, relativa al diniego dell'istanza di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio.
2.Avverso la suddetta ordinanza propone personalmente ricorso l'AT, articolando tre motivi. Precisamente: nel primo motivo denuncia violazione dell'art. 12 comma 2 r.d. - 16/3/1942, n. 262 laddove il Presidente del Tribunale di Sorveglianza ha affermato che avverso il rigetto della richiesta di ammissione al gratuito patrocinio emesso dal magistrato procedente e confermato dal consiglio - dell'ordine forense non era dato rinvenire alcun rimedio, mentre tale rimedio andava trovato in via interpretativa (per come per l'appunto indicato dall' art. 12 delle Preleggi); -nel secondo motivo lamenta violazione di legge in relazione all'art. 99 comma 1 d.P.R. 115/2002, in quanto quest'ultima disposizione prevede espressamente il ricorso davanti al Presidente del Tribunale nelle ipotesi di rigetto dell'istanza da parte del giudice procedente;
-nel terzo motivo denuncia violazione dell'art. 568 comma 5 c.p.p. in punto di mancata conversione dell'impugnazione in ricorso per Cassazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso-che sottende la questione se sia possibile reiterare l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio in pendenza della decisione su quella proposta nel medesimo procedimento - non è fondato per le ragioni di seguito precisate.
2. In punto di fatto, dal provvedimento impugnato risulta che: a) AT ha presentato istanza di ammissione al patrocinio dello Stato alla Magistratura di sorveglianza di Sassari;
b) la richiesta è stata rigettata;
c) avverso il rigetto l'AT ha proposto impugnazione (che viene indicata come "appello" nel provvedimento qui impugnato); d) nel conseguente procedimento, 2 trattato nelle forme dell'art. 702 bis c.p.c. dinanzi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, l'AT ha presentato una nuova ed autonoma richiesta di ammissione al patrocinio spese dello Stato;
e) detta nuova ed autonoma richiesta, secondo lo schema procedimentale delineato dall'art. 126 del d.P.R. n. 115/2002, è stata respinta da quel Consiglio forense ed è stata poi delibata dal Giudice procedente, che non l'ha accolta;
f) avverso tale provvedimento di mancato accoglimento l'AT ha proposto opposizione al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Sassari;
g) quest'ultimo, con l'ordinanza impugnata, ha dichiarato non doversi deliberare, ritenendo non previsto alcun rimedio impugnatorio avverso il provvedimento di diniego sopra indicato. In definitiva, in punto di fatto, occorre qui sottolineare che l'AT ha reiterato l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del sub-procedimento scaturito dalla sua originaria richiesta.
3. Richiamati i presupposti fattuali del caso di specie, alla questione di diritto sopra richiamata va data risposta negativa per le ragioni di seguito indicate. Al riguardo, occorre prendere le mosse dal disposto di cui all'art. 75 comma 1 d.p.r. n. 115/2002, in base al quale l'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse. Orbene, questa Corte regolatrice, intervenendo in tema di ammissibilità al beneficio del testimone assistito e del coimputato in procedimento connesso, ha avuto modo di evidenziare che il beneficio esplica i suoi effetti per ogni grado e per ogni fase del processo e per le procedure derivate ed accidentali a condizione che vi sia stata ammissione nel processo principale (Sez. 4, sent. n. 33139 del 11/06/2008, Di Bari e altro, Rv. 24089801). Ed è implicito in tale ricostruzione, qui integralmente accolta per la sua persuasività, che la relazione tra procedimento principale e procedimenti derivati non consente, in questi ultimi, la presentazione di un'istanza autonoma: una nuova istanza può essere proposta soltanto nel caso di procedimento del tutto autonomo da quello principale (come ad es. è quello in materia esecutiva, di revisione, di sorveglianza etc.). Inoltre, la previsione di rimedi impugnatori (quali per l'appunto sono l'opposizione ex art. 99 ed il ricorso per cassazione), se tendono a garantire all'interessato un controllo sull'operato del primo giudice, determinano nel contempo una progressiva stabilizzazione delle decisioni sino alla formazione della non più controvertibile regola del caso concreto;
con la conseguenza che una nuova istanza che, ignorando la decisione già emessa, riproponga i - 3 medesimi termini fattuali e giuridici già vagliati - finirebbe con il porsi in contrasto con la regola allo stato definita per il caso concreto. Ed ancora, non avrebbe alcun fondamento razionale ritenere reiterabile l'istanza in pendenza della decisione su quella proposta nel medesimo procedimento: essendo ancora sub iudice l'esistenza del diritto al beneficio, non è ragionevole replicare la sequenza procedimentale;
invero, dal momento della presentazione dell'istanza di ammissione e sino al provvedimento che chiude il sub-procedimento, oggetto delle attività delle parti e del giudice è sempre e soltanto il diritto dell'istante al beneficio. Sarebbe pertanto del tutto illogico se nel corso di tale accertamento potesse nuovamente riproporsi la questione mediante una nuova istanza. Oltretutto una simile evenienza aprirebbe la strada alla possibilità di pronunciamenti tra loro contrastanti. Occorre infine considerare che la soluzione ermeneutica, qui accolta, in alcun modo pregiudica l'interesse di colui che ha presentato l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio: questi infatti, se risulterà ammesso al beneficio, secondo quanto previsto dall'art. 75 d.P.R. n. 115/2002 sopra richiamato, godrà degli effetti conseguenti all'ammissione per ogni segmento di attività procedimentale svolta, compresa per l'appunto quella svolta nel giudizio di opposizione all'originario e superato provvedimento di diniego di ammissione. Peraltro, per quanto attiene all'assistenza legale dell'interessato nel corso del procedimento, la situazione che si delinea in forza del principio qui formulato è analoga a quella che si realizza ogniqualvolta l'istanza sia stata rigettata da un primo provvedimento. Anche in tal caso l'interessato resta privo dello strumento assicurato dal patrocinio a spese dello Stato;
l'ordinamento ha predisposto l'istituto della difesa d'ufficio per questa e ogni altra ipotesi di assenza di un difensore di fiducia (perché è proprio il sostegno alla relazione fiduciaria lo scopo del beneficio disciplinato dal d.P.R. n. 115/2002). In definitiva, l'art. 75 d.P.R. n. 115/2002 estende gli effetti dell'ammissione, ma non legittima a ritenere reiterabile l'istanza nelle procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse al procedimento principale. Tale essendo la cornice ermeneutica nella quale va posto il ricorso in esame, va qui affermata la correttezza del dispositivo del provvedimento impugnato, sia pure ad esito di una trama motivazionale, che viene qui rettificata: il provvedimento impugnato è pienamente conforme a sistema laddove ha affermato che il provvedimento sull'istanza di ammissione al gratuito patrocinio non può che essere impugnato con l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 99 d.p.r. n. 115/2002 (non essendo dunque pertinente il richiamo all'art. 568 c.p.p., operato dal ricorrente); ma va rettificato laddove afferma che nel 4 sub-procedimento ex art. 99 d.p.r. n. 115/2002 possa essere avanzata una nuova istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e che, in ragione di tale nuova istanza, si apra la sequenza procedimentale prevista dall'art. 126 d.P.R. n. 115/2002. Invero, da quanto sopra argomentato consegue che: a) non può essere proposta una nuova istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in seno al sub-procedimento introdotto dall'opposizione al diniego di ammissione;
b) l'istanza, ove presentata, non dà luogo alla sequenza descritta dall'art. 126 d.P.R. n. 115/2002 (la quale, si ribadisce, presuppone la pendenza di un procedimento principale, quale sede dell'istanza); c) il provvedimento adottato dal giudice dell'opposizione, in replica all'istanza, non è autonomamente impugnabile. Per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, ma il ricorrente non va condannato alla rifusione delle spese processuali, in considerazione della particolarità della vicenda e dell'assenza di precedenti di orientamento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso Così deciso il 05/04/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Pasquale Gianniti Luisa Bianchi hell Depositata in Cancelleria Oggi. 12 GIU. 2017/ 1803 Il Funzionario Gudiziario Patrizia Ciorra 5