Sentenza 10 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/07/2002, n. 10047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10047 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2002 |
Testo completo
1 0047/ 02 Aula B PUBLICA ITALIANA del Popolo Italiano La Corte Suprema di Cassazione Sezione Lavoro composta dai seguenti Magistrati: Oggetto: Prev. soc. dr. Vincenzo Mileo Presidente R.G.n.2337/2000 dr. Michele De Luca Consigliere Cron.27316 dr. Donato Figurelli Consigliere rel. Rep. dr. Francesco Antonio Maiorano Consigliere Ud. 23.04.2002 dr. Natale Capitanio Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona del Presidente pro-tempore prof. Massimo Paci, rappresentato e difeso, tanto congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati Fabrizio Corre- ra, Domenico Ponturo e Fabio Fonzo, per procura speciale in calce al ricorso, e con i medesimi e- lettivamente domiciliato in Roma alla via della Frezza n. 17 presso l'Avvocatura Centrale dell'I- stituto medesimo, ricorrente %;B 1760
CONTRO
- 1 - Azienda Sanitaria - U.S.L. n. 11 di Fermo con sede in Fermo, in persona del Commissario straordinario, quale commissario liquidatore della U.S.L. n. 17 di S. Elpidio a Mare, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dall'avv. Aldo Vecchiotti e con il medesimo elettivamente domiciliata in Roma alla via Sabotino n. 46 nello studio dell'avv. Patrizia Pro- perzi, controricorrente;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di A- scoli Piceno in data 4 dicembre 1998 20 gennaio 1999, n. 31/99, n. 1860/92 R.A.C.; french udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 23 aprile 2002; udito l'avv. Fabrizio Correra per il ricorrente;
udito l'avv. Patrizia Properzi per delega dell'avv. Aldo Vecchiotti per la controricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Umberto De US, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo. Con decreto ingiuntivo del 26 aprile 1991, notificato il 10 maggio 1991, il Pretore giudice del lavoro di Ascoli Piceno ingiungeva alla USL n. 17 di S. Elpidio a Mare di pagare all'INPS la somma di lire 76.790.876 per contribu- ti, somme aggiuntive e sanzioni amministrative, oltre in- teressi e spese, per avere omesso di versare i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti in favore del dr. Adriano SA relativamente al periodo dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1985. Con ricorso depositato il 28 maggio 1991 la USL n. 17 di franch S. Elpidio a Mare proponeva opposizione avverso detto de- creto ingiuntivo, chiedendone l'annullamento, ed assumendo principalmente che tra essa USL ed il dr. SA, nel pe- riodo 1° gennaio 1983 31 dicembre 1985, non era intercor- so alcun rapporto di lavoro subordinato, bensì un mero rap- porto di natura convenzionale, riconducibile alla figura del- la para-subordinazione. Costituitosi in giudizio, l'INPS chiedeva il rigetto della opposizione. In assenza di attività istruttorie, la causa veniva decisa dal Pretore con sentenza del 16 gennaio 1991, che respingeva l'opposizione e compensava le spese. Avverso detta decisione proponeva appello la USL soccombente, chiedendone la riforma con il conseguenziale accoglimento - 3 - della proposta opposizione ed annullamento del decreto in- giuntivo del 26 aprile 1991. Deduceva, a sostegno del gravame, che il rapporto intercorso tra essa USL ed il dr. SA, nel periodo 1° gennaio 1983 31 dicembre 1985, era un semplice rapporto di tipo convenzio- nale, in forza delle direttive impartite dalla Regione Marche (decreto Pres. Giunta Reg. n. 8622 del 19 ottobre 1982) che, per il funzionamento di determinati servizi (tra i quali i consultori familiari) espressamente consentiva il ricorso a consulenze professionali. Deduceva altresì che il rapporto convenzionale doveva ritenersi UN istituzionalizzato poichè regolato dall'art. 48 1. 23 dicembre 1978, n. 833 (istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale) mentre l'art. 47 regolava il rapporto dei dipendenti, e che la costante giurisprudenza di legittimità inquadrava il rapporto convenzionale nell'ambito delle prestazioni d'opera professio- nale continuativa di cui all'art. 409 n. 3 c.p.c., non ostando a tale configurazione nè la dettagliata regolamentazione delle modalità e degli orari di lavoro, nè il richiamo agli istituti propri del rapporto di lavoro subordinato, nè la predisposizio- ne di controlli e prescrizioni impartite da funzionari della P.A., nè la sussistenza di una retribuzione determinata. Lamentava, inoltre, che tra il dr. SA ed essa USL appel- lante non poteva costituirsi, nel periodo esaminato, alcun rap- porto di impiego poichè l'art. 9 del d.P.R. 20 dicembe 1979, - 4- n. 761, vietava le assunzioni, a qualsiasi titolo, di per- sonale anche straordinario e prevedeva all'ultimo comma la sanzione della nullità "degli atti e provvedimenti adottati in violazione di questa disposizione". Eccepiva, in ogni caso, la carenza di legittimazione dell'INPS poichè, nel caso in cui si fosse affermata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, la contribuzione assisten- ziale e previdenziale sarebbe spettata alla Cassa dei dipenden- ti delle USL e non all'Istituto appellato. Eccepiva, da ultimo, la maturata prescrizione dei pretesi cre- diti dell'INPS poichè la situazione in esame risaliva all'anno 1983. Costituitosi in appello, l'INPS concludeva per il rigetto del gravame e la conferma della sentenza pretorile impugnata. Con sentenza in data 4 dicembre 1998 - 20 gennaio 1999 il Tri- bunale di Ascoli Piceno, in riforma della sentenza del Pretore, accoglieva l'opposizione ad ingiunzione proposta dalla predetta USL n.17, e per l'effetto dichiarava nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo del Pretore. Osservava il Tribunale che l'appello doveva essere accolto in forza del principio dello "jus superveniens"; che l'art. 13 (com- mi 1° e 2°) della 1. 23 dicembre 1992 n. 498, sostituito dallo art. 6 bis del d.l. 18 gennaio 1993 n. 9, convertito quest'ul- timo nella 1. 18 marzo 1993 n. 67, ha infatti stabilito che le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio sanitario nazionale - 5 - non sono soggette, relativamente ai contratti d'opera o per prestazioni professionali a carattere individuale da esse stipulati, all'adempimento di tutti gli obblighi de- rivanti dalle leggi in materia di previdenza e di assisten- za, non ponendo in essere i contratti stessi rapporti di subordinazione;
che il terzo comma della citata norma san- cisce che "le disposizioni di cui al comma 2 hanno natura interpretativa e si applicano anche ai contratti già sti- pulati alla data di entrata in vigore della presente legge"; che l'espressione "natura interpretativa" è un'espressione impropria, che vuole attribuire un'efficacia retroattiva alla qualificazione "legale" dei contratti d'opera o per pre- stazioni professionali stipulati con enti locali o con le USL;
che la modifica legislativa intervenuta in corso di cau- sa è pienamente operante nella fattispecie in esame. Avverso detta sentenza, con atto notificato il 20 gennaio 2000, l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico complesso motivo. L'Azienda sanitariad USL n. 11 di Fermo ha resistito con
contro
- ricorso notificato il 24 febbraio 2000, per la gestione liquidatoria della U.S.L. n. 17 di S. Elpidio a Mare. Motivi della decisione. Con l'unico complesso motivo l'Istituto ricorrente denunzia viola- zione e falsa applicazione dell'art. 13 della 1. 23 dicembre 1992, come successivamente sostituito dall'art. 6 del d.l. - 6- - 181/93, convertito in 1. 67/93; violazione e falsa applicazione dell'art. 74 d. lgs. 3 febbraio 1993, modificato dall'art. 38 d. lgs. n. 546/93; vizio di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c p.c.). L'Istituto deduce che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che l'art. 13 1. 498/92 contiene una presunzione juris et de jure, con efficacia retroattiva, della natura autonoma dei rapporti di lavoro per i quali esistono contratti d'opera o per prestazioni professionali, escludendo la possibilità dell'indagine di fatto su detti rapporti di lavoro ai fini della loro qualificazione это giuridica in eventuale difformità dal nomen juris adottato dal- le parti;
che la decisione è totalmente infondata, in quanto la qualificazione di tali rapporti non può che essere operata sulla base del loro concreto atteggiarsi%;B che di tanto ne danno auto- revole conferma le sentenze n. 121/93 e 115/94 della Corte costi- tuzionale;
che l'interpretazione del Tribunale appare peraltro incostituzionale per violazione degli artt. 3 e 38 Cost. e con- trasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico;
che la citata norma è stata abrogata dall'art. 74 del d. lgs. 39/93; che appare evidente l'errore del Tribunale nel non aver condotto la necessaria indagine diretta alla qualificazione del rapporto de quo in base al suo concre to atteggiarsi, indagine che si sa- rebbe conclusa con l'affermazione della natura subordinata del rapporto, in linea con la soluzione a cui è pervenuta la sentenza di primo grado. - 7 - Osserva preliminarmente la Corte che la controricorrente A.S.D. risulta costituita per la gestione liquidatoria della disciolta U.S.L. n. 17 di S. Elpidio a Mare, come dell'atto, nel quale èsi evince dal contesto richiamato che l'onere dei rapporti obbligatori facenti capo a dette disciolte U.S.L. fa carico alle Regioni. In ordine, poi, all'eccepita carenza di legittimazione dell'INPS a richiedere la contribuzione - che sarebbe spettata alla Cassa dipendenti delle U.S.I. (INADEL, ora INPDAP) - già proposta nel giudizio di appello, la questione, ritenuta assorbita dal Tribunale, viene pro- posta in via del tutto generica. Tanto premesso, si osserva che il ricorso è fondato. Il Tribunale ha escluso la natura subordinata del rapporto di lavoro in contestazione, ritenendo applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio la disposizione di cui all'art. 13 1. 498/92, che nella visione di detto giudice del merito contiene una presunzione juris et de jure del- la natura autonoma dei rapporti di lavoro per i quali esi- stono contratti d'opera o per prestazioni professionali. Secondo il Tribunale, invero, detta norma, ponendo con ef- ficacia retroattiva una presunzione assoluta di legittimità dei contratti d'opera stipulati per prestazioni libero- professionali da particolari soggetti ivi individuati, esclude la possibilità dell'indagine di fatto su detti 8 - rapporti di lavoro ai fini della loro qualificazione giuridica in eventuale difformità dal nomen juris a- dottato dalle parti. -Tale interpretazione della norma citata interpretazio ne della quale si deduce altresì il contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost. e con i principi generali dell'ordi namento giuridico va disattesa, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte Suprema. Ed invero (Cass. 25 maggio 1998 n. 5214) l'art. 13 della legge n. 498 del 1992 (modificato dal D.L. n. 9 del 1993 l e convertito con modifiche in legge n. 67 del 1993 e suc- n A cessivamente abrogato dall'art. 74 D. Lgs. n. 29 del 1993, così come sostituito dall'art. 38 D. Lgs. n. 546 del 1993), prevedente che i contratti d'opera o per prestazioni pro- fessionali stipulati da province, comuni o altri enti pubblici sono sottratti agli obblighi derivanti dalle leggi in materia di previdenza e assistenza non ponendo in essere rapporti di subordinazione, è stato ritenuto costituzionalmente legittimo con sent. cost. n. 115 del 1994 nella sola opzione ermeneutica che ne neghi l'idoneità preclusiva del- l'accertamento giurisdizionale di una situazione reale di svolgimento del rapporto di lavoro in maniera conforme a quanto stabilito originariamente dai contraenti;
tale difetto di conformità tra il "nomen juris" attribuito al rapporto e il reale svolgimento dello stesso può e- - 9 - mergere indifferentemente sia dalla prova diretta del- l'elemento della subordinazione, sia da quella indizia- ria, ossia relativa alla presenza di indici rivelatori della predetta subordinazione;
B atteso che, in entrambi i casi, è raggiunto l'identico risultato compatibile - con la normativa speciale e con la lettura "costituzio della dimostrata subordinazione del nale" della norma - lavoratore al potere direttivo e gerarchico del datore di lavoro. Il ricorso deve essere pertanto accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio ad altro giudice - - che si atterrà al principio indicato in dispositivo di diritto sopra enunciato (Cass. n. 5214 del 1998) e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugna- ta e rinvia alla Corte di appello di Ancona, che provve- derà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 23 aprile 2002. Il Presidente (dr. Vincenzo Mileg)Vincenz o Wills Il Consigliere estensore (dr. Donato Figurelli)"Justo arch" -10 - oje Des RE celleria GOLVS. ZOTZ