Sentenza 8 marzo 2012
Massime • 1
E legittimo il sequestro preventivo di apparecchiature informatiche abusivamente impiegate nella raccolta di scommesse relative allo svolgimento di manifestazioni sportive, poste in essere mediante una condotta di intermediazione vietata dall'art. 4, comma 4-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, che non sia limitata alla mera trasmissione al concessionario delle scommesse effettuate dai clienti.
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- 2. Tribunale di Napoli - 4442/20 - GM Federico Somma- Scommesse illegali - CondannaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 marzo 2022
Tribunale Napoli sez. VI, 03/08/2020, (ud. 13/07/2020, dep. 03/08/2020), n.4442 Giudice: Federico Somma Reato: L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4, comma 4-bis, Esito: Condanna (mesi sei di reclusione) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SESTA SEZIONE PENALE Il Giudice, dott. Federico SOMMA, all'udienza del 13 luglio 2020 ha pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente SENTENZA nei confronti di Ru.An., nata (...), ivi residente alla via (...) (domicilio dichiarato per le notifiche ai sensi dell'art. 161 c.p.p.: come da nomina depositata il 06 marzo 2018, in atti) libera - assente difesa di fiducia dagli avv.ti Ri.MO. del foro di Napoli e Ma.PA. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/03/2012, n. 19248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19248 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 08/03/2012
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 622
Dott. MARINI IG - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 39260/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE OS RT, nato a [...] il [...];
TI IG, nato a [...] il [...];
Avverso la ordinanza in data 30 Maggio 2011 del Tribunale di Napoli, che ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 9 Maggio 2011 in relazione al reato previsto dalla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art.
4. Sentita la relazione effettuata dal Consigliere Dr. IG Marini;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Cons. Dr. Volpe Giuseppe, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per il sequestro dell'immobile e il rigetto dei restanti motivi. Udito il Difensore, Avv. Sassanelli Gaetano, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RILEVA IN FATTO
Con ordinanza in data 30 Maggio 2011 il Tribunale di Napoli ha confermato il decreto di sequestro preventivo delle attrezzature e dei locali utilizzati dall'esercizio avente denominazione "BET 11 28" emesso dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 9 Maggio 2011 in relazione al reato previsto dalla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4.
Osserva il tribunale che dalla relazione di polizia giudiziaria emerge che nei locali dell'esercizio pubblico per la raccolta di scommesse denominato "BET 11 28" veniva svolta una attività che non si limitava alla raccolta delle giocate effettuate dagli scommettitori sulla base del contratto stipulato tra uno dei gestori dei locale e la società "BET 1128", ma si effettuava una indebita attività di intermediazione che si frapponeva fra lo scommettitore e la società di raccolta delle scommesse. Così rilevata la sussistenza del "fumus" di reato, il tribunale ha considerato che non solo gli strumenti elettronici, ma anche i locali ove ha sede il locale pubblico si pongono in rapporto di strumentalità col reato commesso e debbono essere soggetti a cautela.
Avverso tale decisione i Sigg. TI e De SA propongono ricorso tramite il Difensore. Il lungo ricorso propone un unico motivo di impugnazione, e cioè l'errata applicazione di legge e il vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), ma indica plurimi profili di censura non facilmente enucleabili e non puntualmente indicati. La Corte ritiene che tali profili possano così sintetizzarsi:
1. avere il tribunale richiamato una interpretazione ormai superata del rapporto di strumentalità dell'immobile rispetto al reato;
la sentenza emessa dalla Corte di Cassazione nell'anno 2000. citata dal tribunale, è infatti superata da decisioni successive (per tutte 6, Sez.Pen., n. 36201 del 2010 e n. 12064 del 2009) che per la legittimità del sequestro preventivo richiedono l'esistenza di un rapporto di necessaria strumentalità delle cose rispetto alla reiterazione del reato;
2. avere il tribunale effettuato un generico e inadeguato richiamo alla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4 senza specificare quale comma di legge e quale ipotesi risulta contestata;
3. avere il tribunale effettuato un improprio rinvio in motivazione ad atti non allegati al fascicolo del tribunale stesso, così limitando la possibilità di controllo da parte della difesa;
4. avere il tribunale confuso gli obblighi gravanti sul "punto di commercializzazione" e quelli gravanti sul semplice "C.E.D.", per il quale non è richiesta l'autorizzazione ex R.D. 18 giugno 1931, n.773, art. 88 (T.U.L.P.S.);
5. avere il tribunale omesso di disapplicare la disciplina italiana nella parte in cui pone restrizioni incompatibili con i Trattato dell'Unione europea, così che all'esercizio di raccolta delle scommesse non possono essere imposte limitazioni consistenti nell'obbligo di concessione o autorizzazione di polizia (sentenza della Corte di Giustizia 9 Settembre 2010, causa C-64/08, Engelmann);
6. avere il tribunale omesso di considerare che l'attività della "BET 11 28" consisteva nell'operare come mero punto CED, senza assumere in proprio alcun potere decisionale rispetto alla scommessa, con la conseguenza che, a differenza dei punti di intermediazione, non occorre l'autorizzazione ex R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 88 ed è sufficiente quella prevista dal D.Lgs. n. 259 del 2003, art. 25 in tema di uso dei mezzi telematici.
OSSERVA IN DIRITTO
Rileva preliminarmente la Corte che la redazione del ricorso non agevola la comprensione delle censure, che sono esposte senza una chiara individuazione dei singoli profili. Tale limite non integra il vizio di genericità fissato dagli artt. 581 e 591 c.p.p., ma concorre a rendere manifestamente infondati alcuni di tali profili. Passando così all'esame delle censure mosse all'ordinanza impugnata, la Corte osserva:
1. Alcune censure sono manifestamente infondate. Il riferimento è, in primo luogo, alla lamentata assenza di una chiara indicazione della norma violata, posto che l'ordinanza opera un esplicito riferimento alla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4, comma 4 bis. Viene, poi, in luce la lamentata impossibilità per la difesa di conoscere i presupposti in fatto della decisione del Tribunale: non solo non risulta che i decreti di sequestro, contenenti le ragioni della cautela, non siano stati notificati agli indagati, ma deve rilevarsi che l'ordinanza del tribunale contiene una sintetica e puntuale descrizione dei fatti su cui si fonda l'ipotesi di reato, così che la persona indagata e il suo difensore risultano posti nelle condizioni di apprezzare i presupposti e gli estremi dei provvedimenti adottati.
2. Ancora, deve considerarsi manifestamente infondata la censura che sollecita la disapplicazione della disciplina domestica per incompatibilità con quella comunitaria, posto che nel caso in esame il sequestro non è giustificato dall'inesistenza della concessione da parte della società estera che ha stipulato il contratto con i ricorrenti o dall'assenza dell'autorizzazione conseguente all'assenza di concessione, ma è giustificato dalla circostanza che l'attività svolta in concreto dai ricorrenti esuli dalla mera trasmissione al concessionario delle scommesse effettuate dai clienti, condotta tipica del CED, e si sostanzi, invece, in una vera e propria raccolta delle scommesse mediante condotte di intermediazione. Tale ricostruzione della situazione di fatto è stata fatta dal Tribunale sulla base delle circostanze emergenti dagli atti e integra una valutazione di fatto che, essendo motivata in modo immune da incoerenza e da manifesta illogicità, non è censurabile in questa sede alla luce del disposto dell'art. 325 c.p.p.. 3. Osserva, poi, la Corte che l'interpretazione restrittiva proposta dai ricorrenti in ordine alla necessità di operare previa concessione dell'AAMS e previa autorizzazione delle autorità di pubblica sicurezza (quarto e sesto motivo di ricorso) non trova conferma nel dato letterale del cit. art. 4, comma 4 bis, citato, là dove si precisa che la disciplina si applica a chiunque volga "qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero". Come si vede, sono soggetti alla disciplina dell'intero art. 4 anche l'attività di accettazione e qualsiasi forma di agevolazione del l'accettazione e della raccolta di scommesse, così che non si comprende per quale ragioni i ricorrenti possano invocare l'applicazione alla loro attività della sola disciplina in tema di gestione dei sistemi di trasmissione informatica dei dati.
4. Una volta accertato la correttezza dell'ordinanza nella parte in cui ritiene sussistente il "fumus" di reato, la Corte rileva che il ricorso appare meritevole di accoglimento nella parte in cui censura la sottoposizione a sequestro dell'immobile ove ha sede l'esercizio commerciale. Premesso che anche per le misure cautelari reali opera il principio di proporzionalità e di adeguatezza della misura rispetto alla finalità della misura (Sez.5, sent. n. 8152 del 21/1/2010, Magnano e altro, rv 246103), la Corte rileva che solo una parte delle attività svolte nell'esercizio risultano assumere carattere illecito e che il sequestro della restante parte degli strumenti utilizzati costituisce adeguata inibizione rispetto al rischio di reiterazione del reato. La giurisprudenza ha avuto modo di affermare che l'utilizzazione di un immobile per la commissione di un reato non è sufficiente per giustificare la sua sottoposizione a sequestro preventivo, occorrendo a tal fine che sussista tra l'immobile e il reato una relazione strutturale e necessaria (per tutte, Sez. 4, sent. n. 1859 del 16/12/2009, Cirillo, rv 246039; Sez. 6, sent. n. 36201 del 24/09/2010, Musacchio, Rv. 248635). Tali considerazioni impongono di concludere che nel caso in esame difettano i presupposti per la sottoposizione dell'immobile al sequestro, misura che appare, invece, giustificata per gli strumenti informatici utilizzati per la raccolta delle scommesse.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente al sequestro dell'immobile, che revoca Dichiara inammissibile nel resto. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti ai sensi dell'art. 626 c.p.p.. Così deciso in Roma, il 8 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2012