Sentenza 17 maggio 2005
Massime • 1
Non è innocua la falsità ideologica consistente nella omessa attestazione, sulla cartella clinica, di un prelievo ematico che abbia preceduto l'amniocentesi, posto che la cartella è atto pubblico che esplica la funzione di diario dell'intervento medico ed anche dei relativi fatti clinici rilevanti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/05/2005, n. 22694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22694 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 17/05/2005
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI POPOLO Angelo - Consigliere - N. 1130
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 034820/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AL GI N. IL 13/06/1947;
avverso SENTENZA del 29/01/2003 CORTE APPELLO di BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CALABRESE RENATO LUIGI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. MONETTI Vito che ha concluso per il rigetto del ricorso.
udito il difensore Avv. BRUNI Roberto che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso.
OSSERVA
LM IU, sanitario presso l'ospedale Bolognini di Seriate, è stato ritenuto colpevole di falso ideologico in atto pubblico per avere effettuato un intervento di amniocentesi descrivendolo nella cartella clinica come "Amniocentesi T.A. ecoguidata: si estraggono 15 ml di L.A. limpidi", mentre aveva effettuato un primo prelievo, risultato nettamente ematico, del quale non veniva fatta alcuna menzione.
Avverso la sentenza indicata in epigrafe, confermativa di quella di primo grado, ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo omissione o comunque manifesta illogicità della motivazione.
Dalla sua illustrazione si evince che, con l'atto di impugnazione, si imputa al giudice di appello di non aver fornito adeguata risposta:
a) alla deduzione difensiva con la quale si era evidenziata l'irrilevanza dell'annotazione del primo prelievo ematico durante l'operazione di amniocentesi, non solo per l'inutilità ai fini dell'indagine genetica, ma anche perché - come risultava dalla perizia in atti - il prelievo non aveva comportato l'aumento di rischi connessi all'operazione e, tanto meno, la morte del feto;
e quindi la non configurabilità del contestato reato ex art. 479 c.p. per innocuità e irrilevanza del dato non annotato;
b) e neppure al subordinato motivo d'appello, attinente alla sussistenza dell'elemento soggettivo, col quale si rappresentava che l'imputato versava in errore circa la pretesa, effettiva rilevanza clinica del primo prelievo ematico, come era desumibile dalla prassi, consolidata in quel reparto ospedaliero, di non procedere all'annotazione dell'eventuale primo prelievo di contenuto meramente ematico durante la amniocentesi: doglianza superata dapprima con la sbrigativa osservazione che la ricorrenza di una prassi siffatta non poteva scagionare un operatore particolarmente qualificato, come il dr. LM, e poi con la negazione dell'effettiva ricorrenza d'una prassi del genere, cui si perviene, forzando peraltro le dichiarazioni dei testi in chiave negativa, con un iter argomentativo assolutamente carente.
Il ricorso è infondato.
Non merita adesione il primo profilo di doglianza.
Il silenzio mantenuto sopra una determinata realtà concomitante al fatto regolarmente attestato integra una reticenza non perseguibile penalmente ai sensi dell'art. 479 c.p. solo quando attraverso il silenzio medesimo si dia luogo ad una dichiarazione incompleta, come tale non incidente sull'esistenza del documento e non lesiva della funzione probatoria dell'atto in relazione allo specifico contenuto per cui esso è stato formato.
Ma nella fattispecie non si è in presenza di una dichiarazione semplicemente incompleta.
Occorre ricordare che la cartella clinica redatta da un medico di un ospedale pubblico è caratterizzata dalla produttività di effetti incidenti su situazioni soggettive di rilevanza pubblicistica, nonché dalla documentazione di attività compiute dal pubblico ufficiale che ne assume la paternità: trattasi di atto pubblico che esplica la funzione di diario dell'intervento medico e dei relativi fatti clinici rilevanti, sicché i fatti devono essere annotati conformemente al loro verificarsi.
Ora, nel caso di amniocentesi, intervento particolarmente delicato a ragione dei rischi connessi, dato clinico rilevante è anche quello costituito da un prelievo ematico, che, pur se ininfluente ai fini dell'indagine genetica, cui l'intervento mira, acquista indubbia valenza alla luce delle conseguenze che ne possono derivare:
correttamente osserva la corte bresciana che il trauma fetale "da puntura", anche se ritenuta evenienza molto rara "da quando la procedura di amniocentesi è guidata dall'ecografia", è pur sempre possibile.
Ne consegue che la sua annotazione sulla cartella clinica non è da considerarsi affatto ultronea nell'economia dell'atto. Invano pertanto si insiste sulla tesi della innocuità del falso da parte ricorrente, che peraltro confonde tale concetto - a ciò indotta anche da un non pertinente passaggio motivazionale della impugnata decisione - con la innocuità del primo prelievo ematico accertata in sede peritale nell'ambito delle indagini sulle cause del decesso del feto conseguito alla amniocentesi "de qua". Deve essere disattesa anche la seconda ragione di censura. Quanto all'elemento psicologico del reato in esame, punito a titolo di dolo generico, la giurisprudenza di questa Corte è orientata nel senso che ai fini del dolo generico nei reati di falso è sufficiente la sola coscienza e volontà dell'alterazione del vero, indipendentemente dallo scopo che l'agente si sia proposto e anche se sia incorso nella falsità per ignoranza o per errore, cagionato da una prassi o per rimediare ad un precedente errore (v. per tutte, Sez. 5^, 17 novembre 1998, Marino). E a tali ineccepibili principi si sono ispirati, nella specie, i giudici del merito, che, peraltro, come riporta lo stesso ricorrente, hanno anche escluso che sia rimasta accertata la sussistenza di una prassi, quale quella invocata. E su questo specifico punto, le critiche svolte in ricorso si palesano inammissibili, in quanto attengono al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento ad una plausibile valutazione delle risultanze di causa, tra le quali il dato - a carattere decisivo, ma ignorato dall'impugnante - ricavato da una cartella clinica relativa ad altra paziente sottoposta nel medesimo ospedale ad amniocentesi, nella quale il primo prelievo ematico risultava trascritto. Il ricorso va pertanto respinto, con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 17 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2005