Sentenza 18 maggio 2004
Massime • 1
Il reato di insubordinazione ha ad oggetto la tutela dell'onore, del prestigio e della reputazione del superiore gerarchico, mentre il reato di disobbedienza ha ad oggetto la violazione del rapporto gerarchico. Ne consegue che non vi è incompatibilità tra una pronuncia assolutoria dal primo delitto e una di condanna per il secondo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/05/2004, n. 27718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27718 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 18/05/2004
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - N. 638
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 048276/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CARRER RI CO N. IL 19/07/1963;
avverso SENTENZA del 09/10/2003 CORTE MIL.APP.SEZ.DIST. di VERONA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. MOCALI PIERO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sost, Mil. Dr. Francesco Gentile, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Lorenzo Arnese;
OSSERVA
Con sentenza del 22.11.2002, il tribunale militare di Torino dichiarava il Carrer - appuntato scelto della Guardia di Finanza - colpevole del reato di insubordinazione con minaccia pluriaggravata, condannandolo, previa concessione delle attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti, alla pena di sei mesi di reclusione militare;
lo assolveva, invece, dalla imputazione di disobbedienza.
Su gravame dell'imputato, la corte militare d'appello (sezione distaccata in Verona) - colla sentenza oggi esaminata - confermava quella di primo grado, osservando che la condotta incriminata, trovava riscontro probatorio nella testimonianza dell'allora tenente D'AL - comandante del reparto cui era assegnato il Carrer e la cui condotta processuale era stata improntata ad assoluta correttezza e alla massima credibilità - il quale aveva riferito di avere dato ordine a costui, in servizio quale piantone, di aprire il cancello elettrico della porta carraia, per farlo uscire, ignorando che in quel momento il meccanismo era guasto. Non solo il Carrer aveva tardato qualche secondo ad eseguire l'ordine manualmente, ma dopo l'apertura gli aveva rivolto frasi offensive e minacciose. Osservava la corte militare che l'ordine era sicuramente legittimo, nè l'ufficiale poteva sapere che in quel momento il cancello - come peraltro talora accaduto - non potesse aprirsi meccanicamente;
non v'era alcun contrasto tra la testimonianza della persona offesa e le altre raccolte, in quanto al fatto non aveva assistito alcun militare e, sulle altre circostanze, il D'AL non era smentito;
neppure era provato un qualche malanimo verso il subordinato, nei cui confronti anzi il comandante del reparto aveva sorvolato quanto a mancanze disciplinari. Solo dopo le intemperanze verbali del Carrer, l'ufficiale lo aveva avvertito che avrebbe fatto rapporto. Avverso tale pronuncia ricorreva per Cassazione, a mezzo del suo difensore, il Carrer, che denunciava:
Col primo motivo di ricorso, vizio della motivazione. Il ricorrente, assolto dal reato di disobbedienza, non aveva mai inottemperato ad un ordine e quindi le argomentazioni svolte al riguardo in sentenza erano irrilevanti ed incongrue rispetto ai motivi d'appello, oltre che illogicamente poste a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di insubordinazione;
col secondo motivo, violazione di legge in forma di diritto alla controprova. La sentenza impugnata affermava che il D'AL non era smentito dagli altri testimoni;
ma neppure il prevenuto lo era, e però i secondi giudici non avevano posto a raffronto la tesi difensiva con quella accusatoria, eludendo la documentazione proposta dalla difesa sui compiti del piantone;
col terzo motivo, violazione di legge. Il fatto addebitato al Carrer apparteneva alla giurisdizione ordinaria (e infatti, l'ufficiale aveva inoltrato la sua denuncia alla procura di Monza), esulando da questioni di servizio, pur essendo stato commesso fra militari e in luogo militare;
Col quarto motivo, travisamento del fatto.
Il giudice di primo grado aveva inesattamente ricostruito l'episodio, in base a mere congetture;
la Corte veronese, ad onta delle specifiche doglianze contenute nel gravame, vi si era adeguata senza il necessario approfondimento.
Il ricorso è infondato.
Per quanto attiene al denunciato difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria militare - costituente, com'è ovvio, un "prius" giuridico di ogni altra doglianza - deve rilevarsi che il reato militare, che come tale e se commesso da militare, appartiene per quanto dispone l'art. 263 c.p.m.p. a detta giurisdizione, è qualsiasi violazione della legge penale militare;
occorre, cioè, che si tratti di un fatto offensivo di un interesse militare e che sia previsto da una legge penale militare (cfr. Sez. 1^, 13.3.1993, in confl. G.i.p. mil. Torino/g.i.p. trib. Savona). Nella specie, pacifica essendo la qualità di militari dei soggetti coinvolti, l'interesse leso è quello della disciplina militare e del rispetto della funzione di comando, per cui correttamente è stato ritenuto dotato di giurisdizione il giudice militare, in rapporto alla specifica normativa esistente.
Per il resto, non v'è contrasto logico fra la assoluzione del Carrer dalla imputazione di disobbedienza e la ritenuta sua responsabilità per il delitto di insubordinazione;
si tratta, in effetti, di due reati diversi, violando la prima il rapporto gerarchico e, la seconda, l'onore, il prestigio e la reputazione del superiore, che sono oggettività giuridiche distinte (cfr. Sez. 1^, 20.6.1984). La sentenza impugnata ha semplicemente rilevato che il comportamento rubricato come disobbedienza era l'antefatto esplicativo della condotta ulteriormente tenuta, chiarendo questa anche al di là della rilevanza penale, qui negata nei due gradi di giudizio. E quindi la colpevolezza del Carrer derivava dall'essersi rivolto al superiore nei termini indicati nel capo d'imputazione, rispetto ai quali il ricorrente nulla obietta in concreto, avanzando solo generiche censure sotto il profilo del travisamento del fatto e della carenza argomentativa, che però in quanto tali si sottraggono al sindacato di questa Corte.
Manifestamente infondata è la doglianza in punto di valutazione probatoria;
l'affermazione della credibilità della testimonianza resa dall'ufficiale è solo la premessa necessaria ad inquadrare il fatto;
a tale premessa è seguita la constatazione della inesistenza di testimoni oculari e quindi della carenza di fonti probatorie contrarie. Quanto, in particolare, alla funzione del piantone, ha osservato correttamente il giudice "a quo" che essa investiva l'intero ambito della caserma, coinvolgendo anche il cancello d'ingresso. Ma, in ogni caso, anche questo attiene all'antefatto e in nessun modo sarebbe scriminante della condotta insubordinata una limitazione spaziale delle funzioni del piantone, una volta che il Carrer si trovò concretamente impegnato in quel servizio e tenne poi il censurato comportamento nei confronti del superiore. Il ricorso va dunque rigettato, colle ulteriori statuizioni indicate nel dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2004