Sentenza 14 giugno 2012
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Nel procedimento per decreto la competenza a provvedere sulla richiesta di restituzione nel termine per proporre opposizione spetta al giudice per le indagini preliminari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/06/2012, n. 36293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36293 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2012 |
Testo completo
M с А 36293/12 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMERA M QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA CONSIGLI SENT. N° 370/2012 DEL 14/06/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati CARLO GIUSEPPE BRUSCO Dott. Presidente SENTENZA Dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI Rel. Consigliere N. Dott. LUCA VITELLI Consigliere-REGISTRO GENERALE Dott. GIUSEPPE GRASSO Consigliere Consigliere N. 33360/2011 RG SALVATORE DOVERE Dott. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da : IS NT N. IL 01/01/1974 avverso l'ordinanza n. 7/2011 TRIB. di BTINDISI- SEZ. DIST. DI FASANO del 4/03/2011 sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI;
viste le conclusioni del PG in persona della dott.ssa Alessandra Castaldo che ha così concluso: annullamento senza rinvio le RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 4 marzo 2011 il Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Fasano, ha rigettato la istanza di restituzione in termini per proporre opposizione avverso il decreto penale di condanna n. 423/2010 per violazione dell'art. 186 co. 2 lett. b Dig. svo n. 285/1992 emesso a carico di NI RO.
2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso il RO lamentando :
2.1 la violazione dell'art. 606, co 1 lett. c) per violazione delle norme sulla competenza (spettando la relativa decisione al GIP e non al Tribunale);
2.2 la violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p. per mancanza e manifesta illogicità della motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Fondato ed assorbente appare il primo motivo. Come precisato dalle SS. UU. di questa Corte, infatti, (sentenza n. 4445 del 2006) "la locuzione adoperata nel terzo comma dell'art. 461 cit., -con l'atto di opposizione l'imputato può chiedere al giudice che ha emesso il decreto di condanna. uno 1 dei riti alternativi speciali, sta inequivocabilmente a significare, innanzitutto, che l'atto di opposizione deve essere rivolto al "giudice che ha emesso if decreto penale di condanna", vale a dire al giudice per le indagini preliminari. Ora, se l'opposizione ha come suo immediato ed unico destinatario il giudice che ha emesso il decreto;
se a questo giudice è attribuito il controllo propedeutico sull'ammissibilità dell'opposizione, in ordine agli aspetti formali dell'atto nonché alla verifica della tempestività e della legittimazione all'opposizione (art. 461 comma 4) e il conseguente potere di ordinare l'esecuzione del decreto di condanna (art. 461 comma 5); ne discende come indefettibile logico corollario che non può che essere detto giudice l'organo competente "sulla opposizione" e, per l'effetto, in forza della precisa regola ermeneutica fissata dall'art. 175 comma 4 c.p,p., quello competente a decidere sulla richiesta di restituzione nel termine per proporre opposizione. La scelta a favore della competenza del GIP risiede dunque nella stessa struttura che l'opposizione ha nell'ambito del procedimento monitorio e nella funzione attribuita a questo giudice, di vagliare l'ammissibilità dell'opposizione. È un compito che egli esplica anche quando si deve procedere a giudizio immediato: è il GIP, infatti, che emette il decreto di citazione a giudizio ai sensi dell'art. 456 c.p.p. e anche in questo caso l'esame dell'ammissibilità dell'opposizione rappresenta un momento pregiudiziale a qualunque altra decisione, dal momento che solo dopo l'esito positivo di tale controllo l'opposizione potrà sfociare nella celebrazione del giudizio immediato. Né può dirsi che la normativa che attribuisce al GIP il potere di dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione si configuri "eccezionale" e "fuori sistema", Occorre ricordare che l'opposizione al decreto penale s'inquadra sì, per la sua funzione, nella categoria dei mezzi di impugnazione, come tendenzialmente riconosce la giurisprudenza di questa Corte, ma ha peculiari caratteristiche differenziali dal mezzi ordinari: tra le altre, quella di non comportare la translatio iudicii ad un giudice di grado superiore (analogamente a quanto avviene nel processo civile per la revocazione e l'opposizione di terzo, che sono egualmente impugnazioni). Sicché potere conferito al GIP dai commi 4 e 5 dell'art. 461 c.p.p., relativo alla declaratoria dell'inammissibilità dell'opposizione, appare del tutto coerente con la sua qualità di giudice competente sulla opposizione, pur se intesa quale mezzo di impugnazione. Fermo restando che analogo potere è esercitabile nel giudizio conseguente all'opposizione, stante l'obbligo, per ogni giudice, in ogni stato e grado del procedimento, di verificare la regolare instaurazione del rapporto processuale, secondo la previsione generale di cui all'art. 591 comma 4 c.p.p. Va infine sottolineato come, a favore della soluzione adottata, militi anche la considerazione che essa appare la più semplice e lineare dal punto di vista pratico, perché in grado di evitare inutili passaggi di fascicoli da un giudice all'altro, come avverrebbe, ad esempio, nel caso in cui, dopo essere stato restituito nel termine dal giudice del dibattimento, l'imputato chiedesse di essere ammesso all'oblazione o al patteggiamento, riti per i quali sarebbe competente il GIP;
di contro, rientrerebbe nel normale svolgimento procedimentale, così come previsto dal codice, il passaggio dal GIP, che abbia restituito in termini l'imputato, al giudice del dibattimento, perché proceda al giudizio immediato. Ed è noto che anche nella interpretazione delle norme che disciplinano gli istituti processuali è comunque sempre necessario "il rispetto del criterio della ragionevolezza". 2 la competenza del GIP Va pertanto ritenuta, alla luce dei suddetti principi, presso il Tribunale di Brindisi. Allo stesso vanno conseguentemente rimessi gli atti.
P.Q.M.
Annulia il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Brindisi Così deciso nella camera di consiglio del 14 giugno 2012 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE (dott. Carlo Giuseppe Brusco) (dott. Francesco Maria Ciampi) My CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 20 SET. 2012 REMADI CAS IL FUNZIONA UDIZIARIO BERIO a Giuli 3