Sentenza 4 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/02/2002, n. 1449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1449 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2002 |
Testo completo
IN NOME DEL POPO O ITA. AN0 1449/02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE Oggetto PROMESSA Di SEZIONE SECONDA CIVILE VENDITA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 15616/99Presidente PONTORIERI Dott. Franco - Consigliere Cron.3770 Dott. Ugo RIGGIO Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Rep. 414 - Rel. Consigliere Dott. Umberto GOLDONI - Ud. 19/10/01 Consigliere Dott. Sergio DEL CORE ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE MULTILINEA SRL, in persona del legale rappresentante per diritti 1.55 Amm.re p.t. Sig. CARNESECCHI Liliana, elettivamente 4 FEB LLIERE domiciliata in ROMA VIA ROMEO ROMEI 19, presso lo 155 3000 BRUNO RIITANO, che la difende, studio dell'avvocato CANCELLERIA giusta delega in atti;
- ricorrente DGZ24661
contro
IN AD, elettivamente domiciliata in ROMA VLE DELLE MEDAGLIE D'ORO 93, presso lo studio LOVELLI, che la difende, giusta dell'avvocato ANGELO 2001 delega in atti;
controricorrente 1396 -1- avverso la sentenza n. 1954/98 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 09/06/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/10/01 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito l'Avvocato RIITANO Bruno, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito 1'Avvocato LOVELLI Angelo, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto del 12.3.1986, LE LI ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Roma la LT srl per sentir trasferire a suo nome, a norma dell'art.2932 c.c., la proprietà dell'appartamento sito in Colle Circeo alla via Africa Orientale, promessole in vendita per il prezzo di L.30.500.000 con contratto del 15.2.1975, modificato con atti del 15.3 e 15.5 dello stesso anno La convenuta, costituitasi, ha dedotto la inammissibilità della domanda per avere la LI richiesto, in un precedente giudizio, la risoluzione del contratto. Depositata documentazione e precisate le conclusioni, con la sentenza in data 30.3.1993, il Tribunale, affermata la trasferibilità dell'immobile per il M disposto art.40 della legge 28.2.1985 n.47, attesa la comprovata presentazione della domanda di sanatoria con relativo pagamento, ha emesso sentenza ex art.2932 c.c. con gli effetti del contratto definitivo non stipulato “ex nunc“. Ha però condannato la NI a risarcire il danno subito dalla LT per la mancata disponibilità dell'immobile, consegnato all'attrice in data 15.5.1975, osservando che il pregiudizio era solo in parte compensato dalla disponibilità della somma ricevuta in acconto;
disponendo tuttavia che il danno dovesse essere liquidato in separato giudizio. Avverso detta sentenza la LI ha proposto appello;
la LT srl ha chiesto la conferma della sentenza impugnata. Con sentenza in data 17.4/9.6.1998, la Corte di appello di Roma in accoglimento del gravame, respingeva la domanda della LT srl, regolando le spese Osservava la Corte capitolina che era passata in giudicato la sentenza n.1810/83 con cui la stessa Corte aveva respinto la domanda della LT “per la risoluzione per colpa dell'altra parte dei contratti preliminari dedotti in giudizio, nonché le ulteriori domande conseguenziali, di contenuto restitutorio e risarcitorio". Doveva inoltre osservarsi che, se era vero, come aveva precisato il Tribunale, che gli effetti del contratto cui le parti si erano obbligate si producono, in seguito alla sentenza costitutiva emessa ai sensi dell'art. 2932 c.c., non "ex tunc" ma "ex nunc", è anche vero che tra essi non rientrava quello concernente la trasmissione del possesso del bene, il quale si era già prodotto in seguito agli accordi preliminari in precedenza ricordati. Inoltre, prima dell'inizio del processo, la LI aveva invitato la controparte a stipulare la vendita definitiva (cfr. lettera del 29 3.1984). Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di tre motivi, la LT resiste con controricorso LE LI. - из Motivi della decisione Con il primo motivo, la Società ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt 99 e 112 cpc, 2097 c.c., in relazione all'art.360 nn.3 e 5 cpc sostanziatasi in vizio di ultrapetizione in assenza dell'eccezione di giudicato esterno. Inoltre, si assume che, comunque, la controparte avrebbe svolto nel giudizio di appello una eccezione nuova, con violazione dell'art. 345 cpc. Va rilevato nell'appello proposto dalla LI si legge: "l'assenza di qualsiasi colpa da parte della LI risulta dalla sentenza della Corte di appello di Roma del 27.9.83, n.810, ormai passata in giudicato in seguito al rigetto del ricorso per Cassazione come sopra detto”. 2 Ritiene questa Corte che tale esplicita considerazione costituisca senza dubbio alcuno espresso riferimento al giudicato esterno formatosi e ne fondi la relativa eccezione;
la censura, di ordine processuale e che pertanto facultizza questa Corte ad esaminare gli atti relativi, appare sotto tale aspetto priva di fondamento. Del pari priva di pregio è la dedotta violazione dell'art.345 cpc;
il presente giudizio risulta infatti introdotto il 12.3.1986, di talchè era applicabile il testo previgente dell'art.345 cpc, che consentiva di introdurre eccezioni nuove in appello. Il primo mezzo pertanto non può essere accolto. Con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art.2909 c.cc del principio della res iudicata esterna in relazione all'art 360, nn 3 e 5 cpc nonché omessa motivazione. In buona sostanza, si sostiene che il giudizio conclusosi con la più volte ricordata sentenza passata in giudicato avrebbe avuto identità di soggetti ma diversità di oggetto rispetto a quello in esame, che è volto ad ottenere una iz sentenza ex art 2932 c.c, mentre il primo concerneva la risoluzione (richiesta hic et inde) del preliminare di compravendita. La questione è mal posta, è vero che l'oggetto dei due giudizi è diverso, ma nella specie si controverte sulla richiesta di risarcimento danni avanzata dalla LT e relativa all'occupazione dell'immobile de quo da parte della LI sin dal preliminare. Ora, e principio assolutamente intangibile quello secondo cui il risarcimento danni consegue unicamente ad un illecito;
il passaggio in giudicato della sentenza con cui venne escluso che vi fosse stato inadempimento da parte della LI è elemento rilevante a proposito della richiesta di risarcimento della LT, in quanto statuisce che non poteva sussistere un comportamento illecito a lei attribuibile. Ciò posto, la diversità di petitum non rileva, atteso che la sentenza de qua ha fatto venir meno il presupposto cui si ancora la domanda di risarcimento, con le conseguenze che la Corte capitolina ha esattamente tratto nella sentenza qui impugnata. Anche tale motivo risulta privo di pregio. Con il terzo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt 1372, 1374, 1375 e 2932 c.c. in relazione all'art.360, nn.3 e cpc, nonché omessa motivazione. Pur condividendo la tesi della Corte territoriale circa il fatto che la trasmissione del possesso è effetto del preliminare, la Società ricorrente lamenta che il preliminare stesso, pur valido, fosse inefficace in ragione del fatto che la LI non aveva adempiuto alle obbligazioni nascenti dal compromesso Inoltre, costei avrebbe ingenerato nella controparte un affidamento inequivoco circa la sopravvenuta carenza di un interesse a conseguire una prestazione tardiva, tanto che aveva proposto una azione di risoluzione contrattuale. Il primo argomento è già stato confutato nell'esaminare il secondo motivo;
non vi fù inadempienza della LI in forza della sentenza, passata in giudicato, che tanto ha escluso. La seconda considerazione è del tutto ininfluente;
nessun affidamento, la cui rilevanza tra l'altro in questa sede appare assai opinabile, poteva trarsi dal fatto che la LI avesse, lo si noti, in via riconvenzionale, proposto a sua volta domanda di risoluzione contrattuale, atteso che è consentito ex come art. 1453 c.cfacoltà del contraente," a sua scelta” chiedere l'adempimento e la risoluzione del contratto. Respinta le domande di risoluzione hic et inde proposte, il preliminare non aveva perso affatto efficacia, donde la legittima richiesta di adempimento (ex art 2932 c.c.) proposta dalla LI. Ribadito che l'immissione in possesso derivava dal preliminare (pienamente efficace), ne consegue che la immissione stessa costituì legittima attuazione di quell'atto, con la esclusione di qualsivoglia profilo di illiceità nel protrarsi di essa. Il ricorso deve essere pertanto respinto;
le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese (€87,28 processuali che liquida in L1 69 201200 Voltre (E1291,14) L.
2.500.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 19.10.2001 Il Presidente Jantorin Il Consigliere estensore franco العالم الستار IL CANCELLIERE C1 Paolo Latrice zico DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 4 FEB. 2002 - 109T 129,11 IL CANCELLIERECZ O BEST 20,66 TOT 149,77 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 NOV 2007 Serie 4. Registala k 0149222 149.77 ANTANOVENT Corvizi FILIPPO 002 N O V 5